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Ordinanza — n. 11023/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to missing second-instance judgment and rejection of abusive language in appeal documents.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11023/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the contested second-instance judgment, submitting only the first-instance ruling instead. While the appellant argued for liability regarding defamation and procedural errors, the court rejected the appeal on procedural grounds and ordered the removal of the offensive phrase 'ad una malfattrice' from the filing. Consequently, the appellant was ordered to pay the costs of the contrari-recourse parties.

Regesto Legislator

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Art. 369, n. 2 c.p.c.; Art. 89 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the contested second-instance judgment is not produced, and abusive expressions in the appeal documents must be stricken.

Parole chiave

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inadmissible appeal missing second instance abusive language procedural defect costs allocation ripetibili dell'avvocato misura disciplinare contro avvocato procedura per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 369, n. 2 c.p.c.
1282 del 2021 del Tribunale di Milano; ne discende l’applicazione dell’art. 369, n.
Art. 89 c.p.c.
civ., poiché la Corte di secondo grado avrebbe errato mancando di considerare che le delibere dell’Ordine forense convenuto non erano state impugnate per inesistenza della relativa notificazione; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 89, cod.
Art. 91 c.p.c.
Art. 96 c.p.c.
Art. 175 c.p.c.
Art. 2043 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., 2/05/2017, n. 10648
Considerato che il ricorso è improcedibile; agli atti, interamente telematici, non risulta prodotta, infatti, neppure dai controricorrenti (v., ad esempio, Cass., sez. un., 2/05/2017, n. 10648; Cass., 14/02/2019, n.
Cass., 14/02/2019, n. 4370
10648; Cass., 14/02/2019, n. 4370, Cass., 24/04/2024, n.
Cass., 24/04/2024, n. 11043
4370, Cass., 24/04/2024, n. 11043), la sentenza impugnata, n.
Cass., 5/05/2009, n. 10288
civ., agli atti del giudizio di legittimità, ad esempio, Cass., 5/05/2009, n. 10288); spese secondo soccombenza;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19285/2023 R.G. proposto da : PALMIERI avvocato DAVIDE, rappresentato e difeso da s é stesso, domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro BERTOLI CATERINA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato CONTI MAURIZIO, domiciliazione telematica legale -controricorrente- nonchécontro CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI MONZA, rappresentato e difeso dall’avvocato FINA GIUSEPPE MARIA unitamente all'avvocato CAROLLO ANTONINO, domiciliazione telematica legale -controricorrente- nonchécontro LIZZI DANIELA -intimata- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO MILANO n. 677/2023 depositata in data 1/03/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/01/2025dal Consigliere PAOLO PORRECA. Rilevato che l’avvocato Davide Palmieri ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 677 del 2023 della Corte di appello di Milano, esponendo che: - aveva convenuto in giudizio gli avvocati Daniela Lizzi e Caterina Bertoli per ottenerne il risarcimento dei danni indicati come subiti a séguito di condotte diffamatorie; - aveva altresì convenuto Angelo Taiarol, per ottenerne la condanna al risarcimento di danni per aver tentato di far revocare mandati conferiti al deducente e per averlo calunniato, con domanda poi rinunciata; - aveva inoltre convenuto l’Ordine degli Avvocati di Monza per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni allegati come cagionati da due delibere illegittime di sospensione dall’esercizio della professione forense, notificate a errati indirizzi di posta elettronica certificata; - la Corte di appello aveva rigettato il gravame avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva a sua volta disatteso le domande proposte; resistono con controricorso, corredato per ciascuno di memoria, l’avvocato Caterina Bertoli e il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Monza;

Rilevato che con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 96, cod. proc. civ., poiché la Corte di secondo grado avrebbe errato disattendendo il motivo di appello concernente la condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata e la quantificazione delle spese di lite; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 175, cod. proc. civ., 2043, 2697, cod. civ., poiché la Corte di secondo grado avrebbe errato disattendendo il motivo di appello in ordine alla prova della condotta diffamatoria, in particolare dell’avvocato Daniela Lizzi e dell’avvocato Caterina Bertoli; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 360, n. 5, 136 e seguenti, cod. proc. civ., poiché la Corte di secondo grado avrebbe errato mancando di considerare che le delibere dell’Ordine forense convenuto non erano state impugnate per inesistenza della relativa notificazione; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 89, cod. proc. civ., poiché la Corte di secondo grado avrebbe errato in ordine alla valutazione delle pretese espressioni sconvenienti ovvero offensive utilizzate dal deducente nei confronti dell’avvocato Caterina Bertoli; con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 89, cod. proc. civ., poiché la Corte di secondo grado avrebbe errato in ordine alla valutazione delle pretese espressioni sconvenienti ovvero offensive utilizzate dal deducente nei confronti del Presidente del Tribunale di Monza;

Considerato che il ricorso è improcedibile; agli atti, interamente telematici, non risulta prodotta, infatti, neppure dai controricorrenti (v., ad esempio, Cass., sez. un., 2/05/2017, n. 10648; Cass., 14/02/2019, n. 4370, Cass., 24/04/2024, n. 11043), la sentenza impugnata, n. 677 del 2023 della Corte di Corte di appello di Milano, essendo presente, tra le produzioni di parte ricorrente, solo la sentenza, pur definita “impugnata” nel nome del file, corrispondente al provvedimento di prime cure, n. 1282 del 2021 del Tribunale di Milano; ne discende l’applicazione dell’art. 369, n. 2, cod. proc. civ.; va invece accolta l’istanza di cancellazione formulata, ai sensi dell’art. 89, cod. proc. civ., dalla controricorrente Caterina Bertoli (pag. 1 del controricorso), poiché l’espressione “ad una malfattrice” riportata a pag. 15 del ricorso è offensiva e del tutto inutile rispetto all’esercizio delle difese svolte, da cui il ricorso – peraltro denso pure di espressioni aspre ed eccentriche nei confronti degli organi giurisdizionali coinvolti –trae solo occasione per tale aggettivazione (cfr., per l’applicabilità, in questi termini, dell’art. 89, cod. proc. civ., agli atti del giudizio di legittimità, ad esempio, Cass., 5/05/2009, n. 10288); spese secondo soccombenza;

P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate, per ciascuno di essi controricorrenti, in euro 7.500,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ordina la cancellazione dell’espressione «ad una malfattrice» presente a pagina 15 del ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte ricorrente, se dovuto e nella misu