Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10912/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows VAT refund claim for non-tax environmental fee but dismisses pre-2010 tax fee claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10912/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court partially accepted the Consortium's appeal against a lower court ruling regarding VAT refunds for environmental fees. The court distinguished between two fee types, finding the post-2010 Integrated Environmental Fee (TIA2) to be a service payment subject to VAT, while the pre-2010 Tariff (TIA1) remained a tax exempt from VAT. Consequently, the judgment was quashed only for the specific period following June 30, 2010, with the case remanded to the Tribunal of Turin to calculate the exact refund amount.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 117 Cost.; d.lgs. n. 152/2006; Cass. n. 6149/2020; Cass. n. 454/2021: The court distinguishes between environmental fees classified as taxes (exempt from VAT) and those classified as service payments (subject to VAT), remanding the case to determine the specific refundable amount for the latter category.

Parole chiave

Generato dall'IA
VAT refund claim environmental fee classification tax vs service payment Cassation quashing remand to Tribunal rimborso dell'IVA recupero dei costi tassazione dell'IVA

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 117, first paragraph, Constitution
Considerato che il ricorso si compone di un unico esteso motivo, così intestato: violazione e falsa applicazione dell’art. 117, primo comma, Costituzione e del d.lgs.
d.lgs. n. 152 of 2006
Directive 2004/35/EC
Directive 2006/12/EC
Art. 360, first paragraph, no. 3, c.p.c.
Valle quali norme sovranazionali aventi immediata cogenza nel diritto interno, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 6149 of 05/03/2020
Sez. Un. n. 5078 of 15/03/2016
Cass. n. 454 of 13/01/2021
Sez. Un. n. 8631 of 07/05/2020
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.187/2017 R.G. proposto da : CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via COSSERIA n. 5, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO (RMNGDU54L19H501G) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FOGAGNOLO MAURIZIO (FGGMRZ67P24C139L), VILLARE LUIGI (VLLLGU66M30L219W), domiciliato digitalmente per legge -ricorrente – contro COMUNE DI CHIERI, DE MARCHI GIANLUIGI -intimati - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di TORINO n. 2937/2016 depositata il 20/05/2016.

R.g. n. 187 del 2017 Ad. 19/02/2025; estensore: C. Valle Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 19/02/2025,dal Consigliere relatore Cristiano Valle. Ritenuto che: Gianluigi De Marchi propose , con ricorso depositato il giorno 8 marzo 2012, al Giudice di pace di Chieri una domanda di rimborso dell’IVA sulla TIA1, cd. Tariffa di Igiene Ambientale, e della TIA2 o Tariffa Integrata Ambientale per gli anni dal 2001 al 2010 , nei confronti del Consorzio Chierese per i servizi e del Comune di Chieri; la domanda venne accoltadal Giudice di pace, con sentenza del 8/05/2014 con riconoscimento al detto titolo della somma di € 91,73 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo; il solo Consorzio propose impugnazione al Tribunale di Torino; il Tribunale, omessa l’attività istruttoria, con sentenza n. 2937 del 20/05/2016, nel contraddittorio con il De M archi e nella contumacia del Comune di Chieri, rigettò l’impugnazione; avverso la sentenzadel Tribunale di Torino propone ricorso per cassazione con un unico, complesso motivo, il Consorzio Chiere se per i servizi;

Gianluigi De Marchi e il Comune di Chieri sono rimasti intimati; il Procuratore generale non ha presentato conclusioni; il ricorrente ha depositato memoriaper l’adunanza camerale del 19/02/2025, alla quale il ricorso è stato trattenuto in decisione e il Collegio ha riservato di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni. Considerato che il ricorso si compone di un unico esteso motivo, così intestato: violazione e falsa applicazione dell’art. 117, primo comma, Costituzione e del d.lgs. n. 152 del 2006, con particolare riferimento agli artt. 238, 264 e 266, in rapporto allea Direttiva 2004/35 Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/04/2004 e dell’art. 15 della Direttiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, R.g. n. 187 del 2017 Ad. 19/02/2025; estensore:

C. Valle quali norme sovranazionali aventi immediata cogenza nel diritto interno, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; il ricorso, con diffuse argomentazioni,espone la differenza tra la TIA1 e la TIA2, in quanto la prima costituisceun tributo e, dunque, su di essa non deve essere corrispostal’Imposta sul Valore Aggiunto, mentre la seconda è un corrispettivo e su di essa, pertanto, l’IVA deve esserecorrisposta dal fruitore dei servizi consortili ; il ricorso del Consorzio è fondato per gli importi riconosciuti in via giudizialecome dovuti al De Marchi a titolo di rimborso per la TIA2, ossia per gli anni e frazioni degli annisuccessivi al 30/06/2010, in quanto con orientamento nomofilattico, successivamente confermato, è stata affermata la natura non tributaria della TIA2 cosicché l’IVA sulla TIA2 è dovuta, dal momento dell’effettiva entrata in vigore della normativa che la disciplina compiutamente, ossia dal 30/06/2010(Sez U n. 8631 del 07/05/2020 Rv. 657620 - 01;

Cass.n. 454 del 13/01/2021 Rv. 660266 -01); viceversa, il ricorso del Consorzio è infondato per gli importi riconosciuti dai giudici di merito a titolo di rimborso dell’IVA versata sulla TIA1 ossia per il periodo 2001 –30/06/2010, poiché si tratta a tutti gli effetti di un tributo come affermato dalla oramai stabile giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 6149 del 5/03/2020 Rv. 657290 – 01; Sez. U n. 5078 del 15/03/2016 Rv. 639013 - 01) e, quindi, l’IVA su di essa non era dovutadal De Marchi; poiché non è possibile, pur trattandosi di somma inferiore ai cento euro per sorte capitale, oltre interessi, procedere a uno scorporo anno per anno degli importi dovuti, in quanto nelle fasi di merito l’importo è stato complessivamente determinato e in ogni caso si tratta di un accertamento di fatto, non eseguibile in questa sede, anche per l’indisponibilità di tutti gli atti delle fasi di merito, deve procedersi adaccogliere il ricorso con cassazione della sentenza con riferimento al riconoscimento del rimborso dell’IVA relativo alla TIA2 e rinvio della causa al Tribunale di Torino, in persona di diverso R.g. n. 187 del 2017 Ad. 19/02/2025; estensore:

C. Valle magistrato, affinché accerti in concreto l’importo che deve essere rimborsatoda Gianluigi De Marchi al Consorzio e a ltresì provveda a regolare le spese di questa fase di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata in relazione agli importi dovuti a titolo di rimborso dell’IVA sulla TIA2 per gli anni successivi al 30/06/2010; rinvia al Tribunale di Torino in persona di divers o magistrato , cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella