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Ordinanza — n. 10911/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows VAT refund claim for non-tributary environmental fee while dismissing claim for tributary fee.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10911/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court partially accepted the Consortium's appeal against a lower court ruling denying an VAT refund. The court distinguished between two environmental fees, finding VAT applicable only to the non-tributary TIA2 fee for periods after June 2010, while rejecting the claim for the tributary TIA1 fee. Consequently, the original judgment was quashed regarding the TIA2 amounts, and the case was remanded to the Turin Tribunal for a specific calculation of the refundable sum.

Regesto Legislator

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Art. 117 Cost.; d.lgs. n. 152/2006; Direttiva 2004/35/CE; Direttiva 2006/12/CE; d.l. n. 208/2008: The court distinguishes between tributary and non-tributary environmental charges, holding that VAT is due only on the latter, and remands cases where the specific amount of refund must be calculated based on this distinction.

Parole chiave

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VAT refund claim environmental fee nature tributary vs non-tributary TIA2 tariff remand for calculation rimborso dell'IVA recupero dei costi tassa ecologica

Disposizioni normative citate

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Art. 117, first paragraph, Constitution
violazione e falsa applicazione dell’art. 117, primo comma, Costituzione e del d.lgs.
d.lgs. n. 152 of 2006
Art. 238, 264, and 266 of d.lgs. n. 152/2006
Directive 2004/35/EC
Directive 2006/12/EC
Art. 15 of Directive 2006/12/EC
238, 264 e 266, in rapporto allea Direttiva 2004/35 Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/04/2004 e dell’art. 15 della Direttiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, R.g.
Art. 360, first paragraph, point 3, c.p.c.
Valle quali norme sovranazionali aventi immediata cogenza nel diritto interno, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
d.l. n. 208 of 2008
Law n. 13 of 2009
d.l. n. 194 of 2009
Law n. 25 of 2010

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8631 of 07/05/2020
Cass. n. 454 of 13/01/2021
Cass. n. 6149 of 05/03/2020
Sez. U n. 5078 of 15/03/2016
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.188/2017 R.G. proposto da : CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via COSSERIA n. 5, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO (RMNGDU54L19H501G) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FOGAGNOLO MAURIZIO (FGGMRZ67P24C139L), VILLARE LUIGI (VLLLGU66M30L219W), domiciliato digitalmente per legge contro COMUNE CHIERI, FANELLI FRANCESCO -intimati - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di TORINO n. 2940/2016 depositata il 20/05/2016.

R.g. n. 188del 2017 Ad. 19/02/2025; estensore: C. Valle Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 19/02/2025,dal Consigliere relatore Cristiano Valle. Ritenuto che: Francesco Fanellipropose, con ricorso del 28/1/2013, al Giudice di pace di Chieri una domanda di rimborso dell’IVA sulla TIA1, cd. Tariffa di Igiene Ambientale, e della TIA2 o Tariffa Integrata Ambientaleper gli anni dal 2002 al 201 2, nei confronti del Consorzio Chierese per i servizi e del Comunedi Chieri; la domanda venne accolta dal Giudice di pace, con sentenza del 28/02/2014 con riconoscimento al detto titolo della somma di € 195,94oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo; il solo Consorzio propose impugnazione al Tribunale di Torino; il Tribunale, omessa l’attività istruttoria, con sentenza n. 2940 del 20/05/2016, nel contraddittorio con il Fanellie nella contumacia del Comune di Chieri, rigettò l’impugnazione; avverso la sentenza del Tribunale di Torino propone ricorso per cassazione con un unico, complesso motivo, il Consorzio Chierese per i servizi;

Francesco Fanelli e il Comune di Chieri sono rimastiintimati; il Procuratore generale non ha presentato conclusioni; il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 19/02/2025, alla quale il ricorso è stato trattenuto in decisione e il Collegio ha riservato di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni. Considerato che il ricorso si compone di due motivi, così intestati:

1. violazione e falsa applicazione dell’art. 117, primo comma, Costituzione e del d.lgs. n. 152 del 2006, con particolare riferimento agli artt. 238, 264 e 266, in rapporto allea Direttiva 2004/35 Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/04/2004 e dell’art. 15 della Direttiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, R.g. n. 188del 2017 Ad. 19/02/2025; estensore: C. Valle quali norme sovranazionali aventi immediata cogenza nel diritto interno, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.;

2. illegittimità della sentenza di secondo grado per violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2 quaterdel d.l. n. 208 del 2008 conv. in legge n. 13 del 2009, e successivamente modificato dall’art. 8, comma 3, del d.l. n. 194 del 2009, a sua volta convertito in legge n. 25 del 2010, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; il ricorso, con diffuse argomentazioni, espone la differenza tra la TIA1 e la TIA2, in quanto la prima costituisce un tributo e, dunque, su di essa non deve essere corrisposta l’Imposta sul Valore Aggiunto, mentre la seconda è un corrispettivo e su di essa, pertanto, l’IVA deve essere corrisposta dal fruitore dei servizi consortili; il ricorso del Consorzio è fondato per gli importi riconosciuti in via giudiziale come dovuti al Fanellia titolo di rimborso per la TIA2, ossia per gli anni e frazioni degli anni successivi al 30/06/2010, in quanto con orientamento nomofilattico, successivamente confermato, è stata affermata la natura non tributaria della TIA2 cosicché l’IVA sulla TIA2 è dovuta, dal momento dell’effettiva entrata in vigore della normativa che la disciplina compiutamente, ossia dal 30/06/2010 (Sez U n. 8631 del 07/05/2020 Rv. 657620 -01;

Cass.n. 454 del 13/01/2021 Rv. 660266 -01); viceversa, il ricorso del Consorzio è infondato per gli importi riconosciuti dai giudici di merito a titolo di rimborso dell’IVA versata sulla TIA1 ossia per il periodo 2002– 30/06/2010, poiché si tratta a tutti gli effetti di un tributo come affermato dalla oramai stabile giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 6149 del 5/03/2020 Rv. 657290 – 01; Sez. U n. 5078 del 15/03/2016 Rv. 639013 - 01) e, quindi, l’IVA su di essa non era dovuta dalFanelli; poiché non è possibile, pur trattandosi di somma inferiore ai duecento euro per sorte capitale, oltre interessi, procedere a uno scorporo anno per anno degli importi dovuti, in quanto nelle fasi di merito l’importo è stato complessivamente determinato e in ogni R.g. n. 188del 2017 Ad. 19/02/2025; estensore:

C. Valle caso si tratta di un accertamento di fatto, non eseguibile in questa sede, anche per l’indisponibilità di tutti gli atti delle fasi di merito, deve procedersi adaccogliere i l ricorso con cassazione della sentenza con riferimento al riconoscimento del rimborso dell’IVA relativo alla TIA2 e rinvio della causa al Tribunale di Torino, in persona di diverso magistrato, affinché accerti in concreto l’importo che deve essere rimborsato da Francesco Fanelli al Consorzio e altresì provveda a regolare le spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata in relazione agli importi dovuti a titolo di rimborso dell’IVA sulla TIA2 per gli anni successivi al 30/06/2010; rinvia al Tribunale di Torino in persona di divers o magistrato , cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma,