Cassation court dismisses appeal for lack of standing due to mismatch between TIA1 and TIA2 tariff types.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alia S.p.a. inadmissible due to a fundamental mismatch between the tariff type in the contested lower court judgment and the legal grounds of the appeal. The lower court ruled on TIA1 (Environmental Hygiene Tariff), a public tax exempt from VAT, while the appellant's arguments exclusively addressed TIA2 (Integrated Environmental Tariff), a private fee subject to VAT. The court held that the appeal was legally disconnected from the judgment because it challenged a different legal regime entirely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 49, commi 8, 9 e 13 del d.lgs. n. 22 del 1997; Art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006: An appeal is inadmissible if it fails to correlate with the specific legal nature of the contested judgment, as TIA1 is a public tax while TIA2 is a private fee.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19059/2017 R.G. proposto da : ALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA al lungotevere ARNALDO DA BRESCIA n. 11, presso lo studio dell’avvocato MARTONE MICHEL (MRTMHL74A08Z110B) rappresentato e difeso dall'avvocato BALDASSARRI MARCO (BLDMRC61E28G148L), domiciliato digitalmente per legge -ricorrente– contro DEL TAGLIA LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA alla via MONTE SANTO n. 68, presso lo studio dell’avvocato FONSI GIANLUCA (FNSGLC67D03H501C) che lo rappresenta e difende, domiciliato digitalmente per legge -controricorrente - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di FIRENZE n. 1320/2017 depositata il 18/04/2017.
R.g.n . 19059 del 2017 Ad. 19/02/2025; estensore: C. Valle Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 19/02/2025,dal Consigliere relatore Cristiano Valle. Ritenuto che: la Alia S.p.a., già QuadrifoglioServizi ambientali Area Fiorentina S.p.a., nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza gravata, impugna, con atto affidato a undici motivi, la sentenza n. 1320 del 18/04/2017, del Tribunale di Firenze, di rigetto dell’impugnazione proposta dalla detta Quadrifoglio S.p.a. avverso la sentenza del Giudice di pace di Firenze, che aveva condannato la detta società a restituire a Luigi Del Taglia la somma di euro 94,69, oltre interessi a titolo di IVA sulla TIA; risponde con controricorso Luigi Dal Taglia; il Procuratore generale non ha presentato conclusioni; il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 19/02/2025, alla quale il ricorso è stato trattenuto in decisione e il Collegio ha riservato di depositare l’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
Considerato che il Collegio ritiene che nella specie, sulla base della sentenza impugnata, la materia del contendere concerne la TIA1 ossia la Tariffa d’Igiene Ambientale, come risulta dal complessivo tenore della sentenza stessa e dalla qualificazione espressa del contenzioso di cui alla pag. 4, dove il Tribunale afferma esplicitamente: «nel caso di specie si discute di Tariffa d’Igiene Ambientale e non di tariffa Integrata Ambientale»; è la stessa difesa dell’Alia S.p.a. che nel riportare, alla pag. 2 del proprio ricorso, le conclusioni della citazione introduttiva in primo grado di Luigi Del Taglia ammette, almeno implicitamente, che si tratta diTariffa d’Igiene Ambientale, ossia di TIA1; a tanto consegue che l’eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dalla difesa dellaricorrente è infondata, atteso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il contraddittore legittimo R.g.n . 19059 del 2017 Ad. 19/02/2025; estensore:
C. Valle è il soggetto che in concreto provvede alla riscossione e non l’ente pubblico territoriale impositore (Cass. n. 17491 del 14/07/2017 Rv. 644908 –01) posto che i n materia di Tariffa d' Igiene Ambientale , ai sensi dell'art. 49, commi, 8, 9 e 13, del d.lgs. n. 22 del 1997, mentre l'attività impositiva delegata dalla legge statale spetta in via esclusiva al Comune, che determina l'an ed il quantum della tariffa, al soggetto terzo affidatario del servizio, in forza di specifica convenzione, compete l'attività di gestione e di recupero del tributo in cui rientra l'emissione degli avvisi di accertamento; il ricorso è, nondimeno, inammissibile, atteso che l’intera articolazione delle censure proposte dall’Alia S.p.a.
è riferita alla TIA2 ossia alla Tariffa Integrata Ambientale, ossia della tariffa di cui all’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 3/04/2006, come interpretata dall’art. 14, comma 33, del d.l. n. 78 del 31/05/ 2010, quale convertito dalla legge n. 122 del 30/07/2010 , che ha natura privatistica, ed è pertanto soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, non trattandosi di un tributo (Sez. U n. 8631 del 07/05/2020 Rv. 657620 - 01; Cass. n. 454 del 13/01/2021 Rv. 660266 –01); la sentenza del Tribunale di Firenze oggetto di impugnazione è resa, viceversa e come già tratteggiato, in materia di TIA1, come fatto palese sia dalla detta qualificazione esplicita della causa data dal giudice sia dall’esclusione della natura tributaria della Tariffa d’Igiene Ambientale di cui alla pag. 5 della motivazione, con la conseguenza, correttamente tratta dalla sentenza impugnata sulla base della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 6149 del 5/03/2020 Rv. 657290 – 01;
Sez. U n. 5078 del 15/03/2016 Rv. 639013 - 01), della non assoggettabilità delle somme a detto titolo corrisposte all’Imposta sul V alore A ggiunto , con conseguente debenza del rimborso in favore di Luigi Del Taglia; alla mancata correlazione dell’impugnazione e segnatamente del ricorso alla sentenza impugnata consegue l’inammissibilità R.g.n . 19059 del 2017 Ad. 19/02/2025; estensore: C. Valle complessiva dell’impugnazione, poiché essa non si attagli a alla sentenza che intende censurare; il ricorso è, pertanto, inammissibile; le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e tenuto conto dell’attività processuale espletata,in relazione al valore della controversia,sono liquidate come da dispositivo: la decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M La Cortedichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così d