Cassation court allows appeal against appellate court's dismissal of non-debtor spouse's interest in revocatory action.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the second ground of appeal regarding the non-debtor spouse's standing to challenge a fraudulent asset transfer. While the lower court dismissed the appeal against the wife, Immacolata Pinto, citing her lack of personal debt, the Supreme Court found this reasoning erroneous. The court held that as a necessary co-litigant and beneficiary of the marital fund, the non-debtor spouse has a direct substantive interest in the outcome of the revocatory action, regardless of formal debt status.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2901 c.c.; Art. 170 c.c.: The non-debtor spouse constitutes a necessary co-litigant in revocatory actions against the marital fund due to the fund's function of satisfying family needs, thereby possessing a substantive interest in the judgment's outcome independent of personal debt.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7812/2022 R.G. proposto da : CELANO FRANCESCO, ESPOSITO CIRO, RICCIARDI MARIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VELLETRI 21, presso lo studio dell’avvocato MAZZEO LORENZO rappresentati e difesi dall'avvocato NABORRE CAMILLO; -ricorrente- contro PINTO IMMACOLATA, MAFFULLO MICHELE; -intimati- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di POTENZA n. 75/2021depositata il 19/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA .
FATTI DI CAUSA 1. Il sig. Renato Liguori conveniva in giudizio i coniugi Michele Maffullo e Immacolata Pinto, chiedendo emettersi declaratoria d’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale dai medesimi stipulato in data 8 febbraio 2002. A fondamento della domanda deduceva la propria qualità di creditore nei confronti del Maffullo in forza di provvedimenti giudiziali di condanna emessi in sede civile e penale per fatti diffamatori dallo stesso commessi, lamentando essere stato il fondo patrimoniale costituito al solo fine di sottrarre beni alla garanzia generica dei creditori, con intento fraudolento.
Nel corso del giudizio intervenivano, con autonome domande di revocatoria, anche i sigg.ri Ciro Esposito, Gaetano Evangelista, Mario Ricciardi, Francesco Celano e Ciro Schiavo, anch’essi creditori del Maffullo per ragioni risarcitorie analoghe a quelle dell’attore principale. Con sentenza n. 5/2014 il Tribunale di Potenza accoglieva le domande, dichiarando l’inefficacia dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale nei confronti dei creditori istanti.
2. Con sentenza n. 75/2021 la Corte d’Appello di Potenza ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Immacolata Pinto, rilevando che l’inefficacia dell’atto impugnato era stata dichiarata anche con riferimento a beni da quest’ultima personalmente conferiti nel fondo, pur in assenza di una sua posizione debitoria nei confronti degli attori. 3.Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito l’Esposito, il Celano e i Ricciardi propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustratida memoria.
Gli intimatinon hanno svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 4.1.Con il secondo motivo , che va per primo esaminato in quanto logicamente prioritario, i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 167, 168 c.c., in combinato disposto con gli artt. 170 e 2740 c.c., nonché degli artt. 100 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentando l’assenza di interesse ad agire in capo alla signora Immacolata Pinto. Lamentanoche la corte di merito ha pronunciato su una questione giuridicamente inesistente e comunque priva di utilità concreta per la Pinto, la quale –in quanto coniuge non obbligata – era già tutelata ex lege dall’art. 170 c.c., che limita l’aggressione dei beni compresi nel fondo patrimoniale da parte dei creditori dell’altro coniuge, solo qualora i debiti non siano stati contratti per esigenze familiari.
Lamentano ulteriormente che, avendo il giudice di prime cure dichiarato l’inefficacia dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale esclusivamente nei confronti dei creditori personali del Maffullo per debiti estranei ai bisogni della famiglia, i diritti della Pinto sono rimasti impregiudicati, non avendo la medesima conseguentemente interesse all’impugnazione sul punto. 4.3.Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Nell’impugnata sentenza, pur avendo correttamente riconosciuto la qualità di litisconsorte necessario in capo alla Pinto, quale coniuge del debitore e co-costituente del fondo patrimoniale, la c orte di merito ha erroneamente affermato che la relativa posizione è rimasta impregiudicata da lla declaratoria di inefficacia dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale de quo.
Tale affermazione risulta invero violativa del consolidato principio in base al quale il coniuge del debitore, anche se non formale titolare dei beni conferiti nel fondo patrimoniale, assume comunque la posizione di litisconsorte necessario, in quanto destinatario dei frutti del fondo, destinati per legge a soddisfare i bisogni della famiglia, e dunque direttamente inciso dagli effetti pregiudizievoli derivanti dall’eventuale accoglimento della domanda revocatoria (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 13 novembre 2023, n. 31575; Cass. civ., Sez. III, ord. 25 luglio 2023, n. 22434;
Cass. civ., Sez. III, ord. 9 novembre 2022, n. 32992). Ne consegue che l’interesse del coniuge non debitore a partecipare al giudizio revocatorio discende direttamente dalla funzione del fondo patrimoniale e dall’effetto sostanziale della revoca, a prescindere dalla formale intestazione dei beni conferiti, giacché l’atto costitutivo esplica effetti giuridici che coinvolgono entrambi i coniugi sul piano sostanziale, e non solo formale (v. anche Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 4 marzo 2021, n. 5868; Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 30 giugno 2020, n. 12975).
Dell’imprunata sentenza, assorbiti gli altri motivi [ con i quali i ricorrenti denunziano la violazione dell’art. 345 c.p.c. ( 1° motivo ) e degli artt. 91 e 92 c.p.c. ( 3° motivo ) ] s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Potenza, che in diversa composizioneprocederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti il 1° e il 3° motivo.
Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella C