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Ordinanza — n. 10855/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as the contested order was appealable, not directly appealable to the Supreme Court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10855/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the contested tribunal order was properly appealable via the appellate route, not directly to the Supreme Court. The appellant sought fees for a special procedure regarding lawyer's fees, while the insurer argued the policy was invalid. The court rejected the request for redaction of personal data, citing the public interest in judicial transparency over the parties' privacy concerns.

Regesto Legislator

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Art. 702-quater c.p.c.; Art. 14 d.lgs. n. 150/2011: In special proceedings for lawyer's fees where incidental claims are treated summarily, decisions must be appealed under Art. 702-quater c.p.c. and cannot be directly appealed to the Supreme Court.

Parole chiave

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inadmissibility special procedure lawyer fees appellate route judicial transparency data redaction public interest assicurazione responsabilità civile professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 702-quater c.p.c.
Art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011
− infatti, «In tema di procedimento speciale di liquidazione di onorari avvocato per prestazioni civili ex art. 14 d.lgs.
Art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 196 del 2003
13; − il ricorrente ha richiesto, a norma dell ’ art. 52, comma 1, del D.Lgs.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
− va dato atto, poi , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
art. 86 c.p
proposto da MASSIMO CARLIN (CRLMSM61A27I403S), in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A., rappresentata e difesa dall’avv.
art. 702-bis c.p
art. 702- quater c.p
702-bis c.p.c., la relativa decisione deve essere impugnata con l’appello ai sensi dell’art. 702- quater c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, decreto del 23/01/2025, n. 1697
Cass., Sez. 3, ordinanza del 21/03/2025, n. 7558
Cass., Sez. 3, ordinanza del 21/03/2025, n. 7558); p.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2974/2022 R.G. proposto da MASSIMO CARLIN (CRLMSM61A27I403S), in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A., rappresentata e difesa dall’avv. Anna Berra (BRRNNA73E63E801T), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e nei confronti di RAIMONDO PISCHE -intimato - avverso l’ordinanza del Tribunale di Padova n. 4306 del 22/10/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del5/3/2025 dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini; lettala memori a del ricorrente ;

RILEVATO CHE − con ricorso ex artt. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 e 702 - bis c.p.c., l ’ avv. Massimo Carlin adiva il Tribunale di Padova per ottenere la condanna di Raimondo Pische al pagamento dei compensi professionali per l’attività prestata in diversi procedimenti civili; − costituendosi nel giudizio, Raimondo Pische spiegava domanda riconvenzionale di risarcimento danni per responsabilità professionale del ricorrente; − quest ’ ultimo chiamava in causa la Lloyd ’ s Insurance Company S.A., compagnia assicuratrice della responsabilità professionale, per essere manlevato in caso di condanna;

− la società eccepiva l ’ inoperatività della polizza assicurativa; − con l ’ ordinanza n. 4306 del 22/10/2021, il Tribunale di Padova accoglieva parzialmente la domanda di pagamento del ricorrente e anche la domanda riconvenzionale del Pische, mentre rigettava la richiesta di manleva svolta da Massimo Carlin nei confronti di Lloyd’s Insurance Company S.A., in mancanza di prova dell’esistenza di un efficace contratto assicurativo; − avverso tale decisione Massimo Carlin proponeva ricorso per cassazione, fondato su tre motivi; − resisteva con controricorso Lloyd ’ s Insurance Company S.A.;

− non svolgeva difese nel giudizio di legittimità l ’ intimato Pische; − il ricorrente depositava memoria ex art. 380 - bis .1 c.p.c.; − all ’ esito della camera di consiglio del 5 / 3 /2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380- bis.1, comma 2, c.p.c.; CONSIDERATO CHE − è superfluo illustrare i motivi dell ’ impugnazione, perché il ricorso è radicalmente inammissibile, dato che l’ordinanza poteva (e doveva) essere impugnata con appello, non già con ricorso per cassazione;

− infatti, «In tema di procedimento speciale di liquidazione di onorari avvocato per prestazioni civili ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, qualora sia proposta una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento incidentale) che ampli l’oggetto del giudizio, senza esorbitare dalla competenza del giudice adito, e che, prestandosi ad un’istruzione sommaria, sia trattata con il procedimento di cui all’art. 702-bis c.p.c., la relativa decisione deve essere impugnata con l’appello ai sensi dell’art. 702- quater c.p.c. e non con il ricorso immediato per cassazione, essendo quest’ultimo limitato alle sole controversie rientranti nella previsione del menzionato art. 14 e, dunque, a quelle di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali di avvocato, già previste dall’art. 28, l. n. 794 del 1942.» (Cass.

Sez. 2, 25/02/2022, n. 6321, Rv. 664049-01); − il principio suesposto si attaglia anche alla fattispecie de qua , che non attiene alla sola liquidazione dei compensi dell’odierno ricorrente, ma si estende alla domanda riconvenzionale del cliente (Pische) e al rapporto assicurativo dell’avv. Carlin con Lloyd’s Insurance Company; − consegue all ’ inammissibilità dell ’ impugnazione la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;

− va dato atto, poi , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorsoincidentale, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dell ’ art. 13; − il ricorrente ha richiesto, a norma dell ’ art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 196 del 2003, l’oscuramento delle sue generalità ed altri dati identificativi; − l ’ oscuramento ad istanza di parte costituisce eccezione alla regola della pubblicità dei procedimenti e dei provvedimenti giurisdizionali, che trova fondamento nei principî del giusto processo ex artt. 6 § 1 CEDU e 111 Cost, in quanto la pubblicità costituisce momento ineliminabile del fair trial , rappresentando sia un elemento organizzativo delle attività processuali a garanzia degli interessi fondamentali delle parti (soprattutto nel settore penale), sia un elemento di controllo esterno sull’operato delle corti a tutela di interessi di carattere meta-individuale, come la trasparenza e l’imparzialità delle procedure giudiziarie;− la menzionata regola è sancita anche nell ’ art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 196 del 2003, secondo cui «Le sentenze e le altre decisioni dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo», e l’eccezione - contemplata dall ’ art. 52 del medesimo decreto legislativo - richiede, infatti, la sussistenz a di «motivi legittimi» a sostegno dell’istanza di parte,la quale è rimessa alla valutazione del giudice;

− nella fattispecie in esame, il Collegio ritiene che la predetta istanza non possa essere accolta, in quanto la materia della controversia non può di per sé definirsi né sensibile, né tantomeno caratterizzata in re ipsa da particolare delicatezza, e, inoltre, la natura della causa petendi e il tenore delle difese escludono che nel caso de quo debba essere salvaguardato l’interesse alla riservatezza delle parti a scapito dell’interesse pubblicistico alla pubblicità delle decisioni giurisdizionali (in proposit o : Cass., Sez. 3, decreto del 23/01/2025, n. 1697, Rv. 673620-01;

Cass., Sez. 3, ordinanza del 21/03/2025, n. 7558); p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 2.400 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso incidentale a norma del comma 1-bisdello stesso articol