Italian Supreme Court dismisses appeal for failure to specifically cite evidence violating procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically identify and reproduce the documentary evidence supporting their claim. The court ruled that citing documents without their full content or specific file location violates Article 366 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the lower court's decision regarding the contract dispute stands, and the appellant bears the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c., comma 1, n. 6; When a lawsuit relies on documents, the appellant must specifically indicate them by reproducing their content or providing exhaustive summaries, along with their procedural phase and file location; failure to meet these requirements renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4089/2022 R.G. proposto da : CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA' F.LLI NATALE COSTRUZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell’avvocato MARIA ACONE (CNAMRA90R71F839T) rappresentato e difeso dagli avvocati MODESTINO ACONE (CNAMST36D20A509P) e PASQUALE ACONE (CNAPQL71D16F839K) -ricorrente- contro GIOVANNA CHIUSANO, CARMINE CASTELLANO, CASTELLANO CAVE S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA BAINSIZZA 3, presso lo studio dell’avvocato ROCCO MANZI (MNZRCC72S26A509E) rappresentato e difeso dall'avvocato GIANCARLO MAZZEI (MZZGCR49C26F546P) -controricorrenti- nonchè contro GIUSEPPE, GERARDINA e EMILIA RAFANIELLO, elettivamente domiciliati in LIONI VIA DE MAIO, 3, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO MAGLIO (MGLRSR71M29A509L) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SEVERINO GRASSI (GRSSRN69E12L103K) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3713/2021 depositata il 13/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2025dal Consigliere GABRIELE POSITANO. Svolgimento del processo Con atto di citazione del 07.11.2007 la Soc. F.lli Natale Costruzioni spa ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, Rafaniello Antonio, Finelli Margherita, Rafaniello Emilia e Rafaniello e Giuseppe Chiusano Giovanna, Castellano Carmine, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Castellano Cave S.r.l., chiedendo al Tribunale di accertare il grave inadempimento contrattuale di Antonio Rafaniello e Margherita Finelli, e quindi risolvere il contratto preliminare di compravendita stipulato in data 19/04/2003, con la conseguente condanna dei predetti alla restituzione del prezzo da essi già percepito, di € 30.000,00, ed al risarcimento dei danni subiti dalla società per la mancata stipula dell’atto definitivo.
Condannare Giovanna Chiusano, in solido con i predetti coniugi Antonio Rafaniello e Margherita Finelli, al risarcimento dei danni per la mancata stipula dell’atto definitivo oltre interessi e rivalutazione monetaria. Condannare, altresì, in solido con i coniugi Rafaniello, Carmine Castellano, in proprio e nella spiegata qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Castellano Cave S.r.l, al risarcimento dei già menzionati danni, previa declaratoria di simulazione, per interposizione fittizia di persona, dell’atto per notar Des Loges del 10.07.2006.
In via subordinata revocare ex art. 2901 c.c. e, quindi, dichiarare inefficace nei confronti della società attrice, l’atto pubblico per notar Des Loges del 10/07/2006. Dichiarare nulle ovvero simulate, in quanto mascheranti una donazione e, in ogni caso, revocare ex art. 2901 c.c., le compravendite stipulate con atto pubblico per notar Luongo del 10/07/2006. Si sono costituiti i coniugi Antonio Rafaniello e Margherita Finelli e Rafaniello Giuseppe, che hanno impugnato le domande. Si sono costituirsi con separate comparse Giovanna Chiusano e Carmine Castellano i quali, hanno chiesto il rigetto delle domande.
Il Tribunale di Avellino (già Tribunale di S. Angelo dei Lombardi), con la sentenza del 1° agosto 2016, ha accolto la sola domanda di risoluzione del contratto preliminare del 19 aprile 2003 ed ha condannato Antonio Rafaniello e Margherita Finelli alla restituzione del prezzo di vendita, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, rigettando tutte le altre domande. Con atto d’appello del 27/09/2017, la società F.lli Natale Costruzioni S.p.a. -in liquidazione, ha impugnato la sentenza di primo grado. Si sono costituiti in appello Giuseppe Rafaniello, in proprio e nella qualità di erede di Margherita Finelli e di chiamato all’eredità di Antonio Rafaniello, e Gerardina Rafaniello e Emilia Rafaniello, le quali hanno evidenziato di aver rinunciato all’eredità di Antonio Rafaniello e Margherita Finelli, e gli altri appellati Giovanna Chiusano, Carmine Castellano, Castellano Cave S.r.l.
Tutti hanno chiesto il rigetto della impugnazione con vittoria di spese ed onorari. Con la sentenza del 13 ottobre 2021 n. 3713 la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’appello, compensando le spese del grado. Avverso tale decisione, la Soc. F.lli Natale Costruzioni spa - in liquidazione, nel frattempo fallita, rappresentata dalla Curatela fallimentare, ricorre per cassazione chiedendo di annullare la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, sulla base di cinque motivi. Resistono con separati controricorsi, Giuseppe, Emilia e Gerardina Rafaniello e, con autonomo atto, Giovanna Chiusano, Carmine Castellano, Giuseppe Antonio Castellano anche quale amministratore e legale rappresentante della Castellano Cave S.r.l, che depositano memorie ex art. 380 bis c.p.c.
Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente Fallimento denunzia violazione degli artt. 99, 112, 115, 116 e 132, secondo comma cpc, nonché degli art. 1223 e seguenti, 1453 e seguenti, 2697,2727e 2729 c.c(art. 360 n.3 cpc). Censura la sentenza impugnata lamentando sia la violazione delle norme sulla qualificazione della domanda giudiziale, che quelle sulla prova del danno. Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi. La corte territoriale ha confermato la decisione del Tribunale che ha correttamente rilevato che la attrice non aveva allegato, cioè dedotto, la voce di danno consistente nella differenza tra il valore commerciale del bene al momento in cui l’inadempimento ormai diventato definitivo ed il prezzo pattuito e non ha svolto sul punto alcuna efficace censura.
Il tribunale ha rilevato che la società ha fondato la richiesta di danni su tre profili: il possesso esercitato sul fondo, i costi sostenuti per la rimozione dei rifiuti e le spese relative alla pratica amministrativa, mentre il danno risarcibile consiste nella differenza tra valore commerciale del fondo al momento dell’inadempimento e prezzo pattuito per il trasferimento (Cass. 18498 del 2021). Tale tipologia di danno non è stata allegata dall’attrice. A fronte di tale considerazione, correttamente evidenziata anche dal giudice di appello, la Curatela ha dedotto di avere proposto tale domanda.
E per dimostrare ciò ha trascritto alle pagg. da 10 a12 del ricorso per cassazione i passaggi rilevanti della citazione. Ma il contenuto dell’atto, così come riportato, non esprime in alcun modo la richiesta che i giudici di merito rilevano non essere stata formulata dalla odierna ricorrente. Inoltre, rileva la Corte territoriale, la ricorrente non ha esposto le ragioni per le quali il Giudice di primo grado non avrebbe dovuto ritenere che la società F.lli Natale Costruzioni S.p.a. avesse ricondotto i danni alla sua situazione possessoria e al rimborso/indennizzo delle spese sostenute quale possessore e/o detentore del fondo né ha evidenziato da quali elementi si potesse desumere che la richiesta risarcitoria della società F.lli Natale Costruzioni S.p.a. fosse relativa alla voce di danno rappresentata dalla perdita dell’aumento di valore di cui si sarebbe gravata ove il preliminare fosse stato adempiuto.
Con il secondo motivo si lamenta la nullità della sentenza per violazione degli art. 111, quarto comma Cost. e 132 secondo comma n. 4 cpc (art. 360 n. 4 cpc). La sentenza di appello avrebbe motivato solo per relationem alla sentenza di primo grado «mediante una generica e supina condivisione sia della ricostruzione del fatto sia delle argomentazioni di diritto del primo giudice». Il motivo è infondato per le ragioni riferite al motivo precedente. La corte territoriale nel confermare la motivazione del Tribunale ha dato conto delle ragioni del suo convincimento al quale è pervenuta, attraverso un sottile percorso motivazionale, che ha tenuto conto delle argomentazioni svolte dalla società F.lli Natale spa.
Con il terzo motivo si deduce la violazione degli art. 1414 e seguenti c.c, nonché delle art, 99,112,115,116 e 132 secondo comma cpc e 2697 e 2729 c.c (art. 360 n. 3 cpc). Nullità della sentenza per violazione degli art. 111, quarto comma cost. e 132, secondo comma n. 4 cpc (art. 360 n. 4 cpc). La doglienza riguarda il rigetto della domanda di simulazione dell’atto per notar Des Loges del 10/07/2006 per l’asserita interposizione fittizia di Chiusano Giovanna al coniuge Castellano Carmine in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Castellano Cave S.r.l.
Il motivo è inammissibile per assoluto difetto di argomentazione. Con il quarto motivo si lamenta la violazione degli art. 1414 e seguenti c.c, nonché degli artt, 99,112,115,116 e 132 secondo comma cpc e 2697 e 2729 c.c (art. 360 n. 3 cpc). Nullità della sentenza per violazione degli art. 111, quarto comma cost. e 132, secondo comma n. 4 cpc (art. 360 n. 4 cpc). Il motivo si rivolge alla statuizione di rigetto della domanda di simulazione dell’atto per notar Luongo del 06/07/2006, con il quale i coniugi Rafaniello alienarono tutti i beni in favore dei figli Giuseppe ed Emilia, con esclusione del fondo-cava.
La ricorrente deduce la violazione della disciplina in tema di prova presuntiva ex art. 2729 cc, sia per la non dimostrata necessità dei genitori di estinguere esposizioni debitorie, sia per la (ritenuta) “inverosimiglianza” della affermazione secondo la quale i figli non fossero a conoscenza del contratto preliminare sottoscritto dai genitori con la società F.lli Natale spa il 19/04/2003 con il quale avevano promesso in vendita il fondo, riscuotendo anticipatamente l’intero prezzo sia, per la ritenuta inverosimiglianza della mancanza di conoscenza dell’invito a stipulare l’atto definitivo presso il notaio Baldari.
Il motivo è inammissibile. La deduzione del vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ., il ricorrente deve spiegare che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito -assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato -risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza. Per fare ciò è necessario preliminarmente individuare l’argomentazione ritenuta irrispettosa di uno o di tutti i paradigmi prospettando l’ipotesi di c.d. falsa applicazione.
Quando, invece, parte ricorrente si limiti a contestare la esistenza di elementi probatori sufficienti a dimostrare un fatto storico, aggiungendo che per dimostrare tale profilo sarebbero necessari degli elementi gravi, precisi e concordanti per applicare correttamente il criterio presuntivo di cui agli articoli 2727-2729 c.c. si è al di fuori della ipotesi di censurabilità in sede di legittimità della decisione ai sensi delle norme citate. Ciò in quanto difetta del tutto, sia l’attività di individuazione del ragionamento ritenuto irrispettoso dei paradigmi oggetto delle due norme citate, sia la descrizione puntuale del ragionamento presuntivo del giudice di merito che si intende contestare.
La ricorrente incentra la propria doglianza su una ritenuta “inverosimiglianza” delle argomentazioni dei giudici di merito (i figli non erano a conoscenza del contratto preliminare sottoscritto dai genitori; la mancanza di conoscenza dell’invito a stipulare l’atto definitivo presso il notaio Baldari ecc). In conclusione, l’illustrazione del motivo non prospetta la falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma nei termini su indicati, ma si risolve nella prospettazione di pretese inferenze probabilistiche diverse, sulla base della evocazione di emergenze istruttorie e talora nella prospettazione di una diversa ricostruzione delle quaestiones facti ripercorse in relazione agli oggetti dei vari documenti dell'elenco iniziale sopra ricordato.
Ne segue che il motivo non presenta le caratteristiche della denuncia di un vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ. e nemmeno, pur riconvertito alla stregua di Cass., Sez. Un., n. 17931 del 2013, quelle di un motivo ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. Motivo comunque inammissibile in presenza di una doppia conforme, atteso lo sbarramento processuale previsto dall’art. 348 ter quinto comma c.p.c. Con il quinto motivo si deduce la violazione degli art. 2901 c.c e 99,115,116 cpc, nonché degli art. 2697 e 2729 c.c (art. 360 n. 3 cpc).
Nullità della sentenza per violazione degli art. 111, quarto comma cost. e 132, secondo comma n. 4 cpc (art. 360 n. 4 cpc). La censura riguarda la richiesta di declaratoria di inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c. dell’atto per notar Des Loges del 10/07/2006 e dell’atto per notar Luongo del 06/07/2006. Secondo la Corte territoriale non sarebbe provato l’elemento della dolosa preordinazione dei contraenti di pregiudicare il soddisfacimento dei creditori della società F.lli Natale Costruzioni spa. Non vi sarebbero elementi dai quali desumere la conoscenza di Chiusano Giovanna della circostanza che il fondo oggetto della vendita fosse già stato oggetto del contratto preliminare in favore della società F.lli Natale Costruzioni spa.
Secondo la ricorrente tale dimostrazione risiederebbe nella sequenza degli avvenimenti che consentirebbe di valutare diversamente il materiale probatorio, nell’ambito di una ricostruzione complessiva e non atomistica dei singoli avvenimenti. Il motivo è inammissibile sotto due profili. In primo luogo, è dedotto in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. riguardo al contenuto della documentazione citata (pag. 40 del ricorso). Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l'onere di "indicarli in modo specifico" nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6). "Indicarli in modo specifico" vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte: (a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo; (b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti; (c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6-3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016;
Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011). Principio ribadito da ultimo dalle Sezioni Unite secondo cui sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Sez.
U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 -01). Di questi tre oneri il ricorrente non ne ha assolto nessuno. In secondo luogo, la censura si traduce in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio per addivenire ad una ricostruzione complessiva della vicenda più appagante rispetto a quella adottata dai giudici di primo e secondo grado. Si tratta di profili di esclusiva competenza dei giudizi di merito non sindacabili in sede di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente Fallimento al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200 ,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dei controricorrentiRafaniello; in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dei controricorrenti Giovanna Chiusano, Carmine Castellano e Giuseppe Antonio Castellano, anche quale amministratore e legale rappresentante della Castellano Cave S.r.l.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti process