Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 10779/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders new trial due to lack of proof of service on necessary co-defendant Generali.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10779/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the cassation appeal and ordered a new trial because the plaintiffs failed to prove service of the appeal on Generali Italia S.p.A. The plaintiffs had previously obtained a refund of first-instance costs, but the appellate court declared the proceedings extinguished while ordering them to pay the costs of the second instance. The court ruled that Generali is a necessary co-defendant called in guarantee, and without proof of proper notification via PEC, the contradiction cannot be considered perfected.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 331 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: When a necessary co-defendant has not been properly notified, the contradiction is not perfected, requiring the integration of the contradiction and a remittal to a new role.

Parole chiave

Generato dall'IA
necessary co-defendant service of process perfection of contradiction remittal to new role extinguishment of proceedings costs of litigation PEC notification domanda di prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 306 c.p.c.
Art. 331 c.p.c.
, litisconsorte necessaria in quanto chiamata in garanzia da Acea S.p.a., invece ritualmente evocata nel presente giudizio; deve pertanto essere ordinata l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 331 cod.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
e di Acea Ato 2 S.p.a., costituitesi in giudizio; per la cassazione di tale sentenza Cristinel Simon e Anna Passaretti propongonoricorso affidato a due motivi; nessuno degli intimati svolgedifese nella presente sede; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod.
art. 331 cod. proc. civ
, litisconsorte necessaria in quanto chiamata in garanzia da Acea S.p.a., invece ritualmente evocata nel presente giudizio; deve pertanto essere ordinata l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.; la causa va conseguentemente rinviata a nuovo ruolo;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8297/2022R.G. proposto da Simon Cristinel e Passaretti Anna, rappresentati e difes i dall’Avv. Giuseppe Ametrano,domiciliato digitalmente ex lege; –ricorrenti – contro Norrito Fabrizio, Furi Silvio , Capasso Pasquale , Perrella Amalia , Comune di Cave, Assicuratori dei Lloyd’s, Generali Italia S.p.a.e Acea S.p.a.; –intimati – avverso la sentenza n. 1221/2022 della Corte d’appello di Roma , depositata il 22febbraio 2022; Oggetto Procedimento civile ─ Estinzione del processo ─ Per rinuncia agli atti del giudizio ─ Rinuncia agli atti del giudizio in momento anteriorealla costituzione della controparte ─ Statuizione sullespese Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 marz o 2025 dal Consigliere Emilio Iannello.

Rilevato che: Fabrizio Norrito, Fulvio Furi, Pasquale Capasso e Amalia Perrella convennero in giudizio, nel 2015, davanti al Tribunale di Tivoli, Cristinel Simon, Anna Passaretti, il Comune di Cave e la Acea Ato 2 S.p.A. chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti per il mancato godimento delle abitazioni di loro proprietà, a causa della presunta situazione di grave pericolo determinata dallo sgombero dispostoa partire dal 20 maggio 2014 ; esteso il contradittorio nei confronti della Compagnia di Assicurazione dei Lloyd's e di Generali Italia S.p.A . , rispettivamente chiamate in causa, per esserne manlevati, dal Comune e da Acea, il Tribunale pronunciò sentenza con la quale rigettò la domanda, compensando per intero tra le parti le spese del giudizio; di tale ultima decisione si dolsero gli odierni ricorrenti proponendo sul punto gravame; avendo però in seguito ottenuto stragiudizialmente, da parte degli attori, il rimborso delle reclamate spese del giudizio di primo grado notificarono atto di rinuncia all’appello; con sentenza n. 1221 del 2022 la Corte d’appello di Roma, preso atto di tale rinuncia,ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art.306 c.p.c., condannando però gli appellanti rinuncianti a rifondere le spese del grado in favore di Generali Italia S.p.a. e di Acea Ato 2 S.p.a., costituitesi in giudizio; per la cassazione di tale sentenza Cristinel Simon e Anna Passaretti propongonoricorso affidato a due motivi; nessuno degli intimati svolgedifese nella presente sede; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero;i ricorrenti hanno depositato memoria; considerato che: non v’è prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica a mezzo p.e.c. del ricorso nei confronti di Generali Italia S.p. a. , litisconsorte necessaria in quanto chiamata in garanzia da Acea S.p.a., invece ritualmente evocata nel presente giudizio; deve pertanto essere ordinata l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.; la causa va conseguentemente rinviata a nuovo ruolo;

P.Q.M ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Generali Italia S.p.a., fissando a tal fine termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinviando la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile d