Cassation court orders new trial due to lack of proof of service on necessary co-defendant Generali.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the cassation appeal and ordered a new trial because the plaintiffs failed to prove service of the appeal on Generali Italia S.p.A. The plaintiffs had previously obtained a refund of first-instance costs, but the appellate court declared the proceedings extinguished while ordering them to pay the costs of the second instance. The court ruled that Generali is a necessary co-defendant called in guarantee, and without proof of proper notification via PEC, the contradiction cannot be considered perfected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 331 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: When a necessary co-defendant has not been properly notified, the contradiction is not perfected, requiring the integration of the contradiction and a remittal to a new role.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8297/2022R.G. proposto da Simon Cristinel e Passaretti Anna, rappresentati e difes i dall’Avv. Giuseppe Ametrano,domiciliato digitalmente ex lege; –ricorrenti – contro Norrito Fabrizio, Furi Silvio , Capasso Pasquale , Perrella Amalia , Comune di Cave, Assicuratori dei Lloyd’s, Generali Italia S.p.a.e Acea S.p.a.; –intimati – avverso la sentenza n. 1221/2022 della Corte d’appello di Roma , depositata il 22febbraio 2022; Oggetto Procedimento civile ─ Estinzione del processo ─ Per rinuncia agli atti del giudizio ─ Rinuncia agli atti del giudizio in momento anteriorealla costituzione della controparte ─ Statuizione sullespese Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 marz o 2025 dal Consigliere Emilio Iannello.
Rilevato che: Fabrizio Norrito, Fulvio Furi, Pasquale Capasso e Amalia Perrella convennero in giudizio, nel 2015, davanti al Tribunale di Tivoli, Cristinel Simon, Anna Passaretti, il Comune di Cave e la Acea Ato 2 S.p.A. chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti per il mancato godimento delle abitazioni di loro proprietà, a causa della presunta situazione di grave pericolo determinata dallo sgombero dispostoa partire dal 20 maggio 2014 ; esteso il contradittorio nei confronti della Compagnia di Assicurazione dei Lloyd's e di Generali Italia S.p.A . , rispettivamente chiamate in causa, per esserne manlevati, dal Comune e da Acea, il Tribunale pronunciò sentenza con la quale rigettò la domanda, compensando per intero tra le parti le spese del giudizio; di tale ultima decisione si dolsero gli odierni ricorrenti proponendo sul punto gravame; avendo però in seguito ottenuto stragiudizialmente, da parte degli attori, il rimborso delle reclamate spese del giudizio di primo grado notificarono atto di rinuncia all’appello; con sentenza n. 1221 del 2022 la Corte d’appello di Roma, preso atto di tale rinuncia,ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art.306 c.p.c., condannando però gli appellanti rinuncianti a rifondere le spese del grado in favore di Generali Italia S.p.a. e di Acea Ato 2 S.p.a., costituitesi in giudizio; per la cassazione di tale sentenza Cristinel Simon e Anna Passaretti propongonoricorso affidato a due motivi; nessuno degli intimati svolgedifese nella presente sede; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero;i ricorrenti hanno depositato memoria; considerato che: non v’è prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica a mezzo p.e.c. del ricorso nei confronti di Generali Italia S.p. a. , litisconsorte necessaria in quanto chiamata in garanzia da Acea S.p.a., invece ritualmente evocata nel presente giudizio; deve pertanto essere ordinata l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.; la causa va conseguentemente rinviata a nuovo ruolo;
P.Q.M ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Generali Italia S.p.a., fissando a tal fine termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinviando la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile d