Court allows claim for delayed boat transfer, ruling immediate performance required when no deadline exists.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation dismissed the lower court's finding that a four-month delay in transferring boat ownership was reasonable. The appellant argued that without a fixed deadline, the buyer's right to immediate performance under Article 1183 of the Civil Code was violated, causing financial loss. The Court agreed, holding that the absence of a specified term makes performance immediately exigible, and the inability to sell the boat at a higher price constituted direct proof of damages.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1183 c.c.; When no term is fixed for performance, the obligation is immediately exigible, requiring simultaneous delivery and payment, and failure to transfer property promptly constitutes damage if it prevents resale at a higher value.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21167/2023 R.G. proposto da : DANIELE SIVIERO , rappresentato e difeso dall'avvocato SAMANTHA GIRARDI e domiciliato presso il domicilio digitale indicato dal difensore, pec: -ricorrente- contro UNICREDIT LEASING S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRA PERELLI CAZZOLA e domiciliata presso il domicilio digitale indicato dal difensore pec: -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1497/2023 depositata l’11/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025 dalla ConsiglieraANNA MOSCARINI.
Rilevato che: Con atto di compravendita del 19/11/2009 Daniele Sivierosi impegnò ad acquistare, dalla società Cantieri Estensi SpA , una imbarcazione Goldstar costruita nel 2007 ed immatricolata nel 2008,al prezzo di € 516.000,00con annesso programma per il Mantenimento del valore nel tempo ed impegno della Cantieri Estensi SpA di riacquistare o sostituire l’imbarcazione. Contestualmente al predetto atto di compravendita, Unicredit Leasing SpA concesse in leasing al Siviero la stessa imbarcazione per il costo di € 430.000,00. Nel tempo il Siviero chiese una rimodulazione delle rate di leasing e raggiunse con la banca un accordo volto all’estinzione del contratto di leasing a seguito del pagamento della somma di € 205.000,00.
Pur avendo inoltrato la richiesta volta all’ottenimento di tutta la documentazione necessaria per il passaggio di proprietà dell’imbarcazione, il Siviero non riuscì ad ottenerla nei tempi concordati e la banca, oltre a non provvedere al trasferimento della proprietà, non eseguì nemmeno la cancellazione press o la centrale rischi della segnalazione a carico del Siviero, nel frattempo iscritta. Nelle more,questi ricevette una proposta d’acquisto dell’imbarcazione al prezzo di € 250.000,00 ma a detta proposta non poté dare seguito a causa del mancato trasferimento della proprietà.
Solo oltre quattro mesi dopo la definizione dell’accordo transattivo,avvenne il passaggio di proprietà. Il Siviero,allora, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., nei confronti di UCL (Unicredit Leasing SpA), chiese la condanna della convenuta al risarcimento del danno, costituito dal ritardato trasferimento della proprietà e dalla mancata cancellazione dell’iscrizione presso la Centrale Rischi. Il Tribunale di Rovigo, con sentenza n. 188 del 2022, ritenne non imputabile alla banca l’impossibilità di vendere l’imbarcazione al prezzo di € 250.000,00in quanto non era stato fissato alcun termine per il perfezionamento del contratto e le operazioni preliminari al trasferimento del bene non rientravano nella sfera di controllo di UCL.
Il Tribunale ritenne mancante la prova del danno,quale conseguenza immediata e diretta del presunto inadempimento, sia in relazione al ritardato trasferimento della proprietà del bene sia in relazione alla mancata tempestiva cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi da parte di Unicredit Leasing s.p.a. A seguito di appello del Siviero la Corte d’Appello di Venezia ha ritenuto che, alla luce del versamento dell’importo concordato di € 205.000 a favore di Unicredit in data 12/7/2016 e del passaggio di proprietà dell’imbarcazione avvenuto in data 21/11/2016; e considerata altresì l’avvenuta cancellazione , entro il mese di novembre, dell’iscrizione alla centrale rischi, non poteva ritenersi decorso un termine oltrepassanteogni ragionevole limite di tolleranza, in assenza della previsione di un termine essenziale entro il quale perfezionare il trasferimento della proprietà del bene, e ritenne pertanto cheil periodo di quattro mesi, decorso prima di procedere al trasferimento della proprietà dell’imbarcazione,fosse da ritenersi non irragionevole.
Rigettò pertanto l’interposto gravame. Avverso la sentenza Daniele Siviero propone ricorso per cassazione sulla base di un unico complesso motivo. Resiste Unicredit Leasing SpA con controricorso. Le parti hanno depositato rispettiva memoria.Considerato che: con unico motivo (art. 360 primo comma nn. 3 e 4 cpc; violazione o falsa applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. art. 1183 e 2697 c.c., art. 1218 c.c. e 1219 c.c., artt. 112 c.p.c. e 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e comunque per difetto assoluto di motivazione e/o motivazione inesistente o apparente in relazione ad un fatto decisivo per la controversia)il ricorrente lamenta che la corte territoriale, pur dando atto che il trasferimento della proprietà dell’imbarcazione era intervenuto a distanza di quattro mesi dal versamento del prezzo,ha in ogni caso giudicato che il tempo decorso non fosse del tutto inadeguato alla luce di adempimenti burocratici non meglio esplicitati.
Ne deriverebbe, in sostanza, ad avviso del ricorrente, la violazione dell’art. 1183 c.c., dovendosi ritenere che, in assenza di un termine per l’adempimento, la prestazione debba intendersi come immediatamente esigibile dovendosi applicare la regola “quod sine die debetur statim debetur”, e pertanto la traditio e la solutio debbono avvenire contemporaneamente. In tal senso si esprime la giurisprudenza di questa Corte secondocui “La prestazione per la quale non è prefisso alcun termine di adempimento è immediatamente esigibile, dovendosi applicare, ai sensi dell'art. 1183 cod. civ., la regola secondo la quale "quod sine die debetur statim debetur".
Ne consegue che il compratore e il venditore, in caso di mancato accordo sulle modalità di pagamento, che si risolve in una indeterminatezza del tempo dell'adempimento, devono immediatamente adempiere alle rispettive prestazioni, sicché, in tale ipotesi, la "traditio"e la "solutio" debbono avvenire simultaneamente” (Cass., 2, n. 687 del 16/1/2006; Cass., 2, n. 2361 del 2/2/2007). Il ricorso è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, la prestazione per la quale non è prefisso alcun termine di adempimento è immediatamente esigibile, dovendosi applicare, ai sensi dell'art.1183 cod. civ., la regola secondo la quale quod sine die debetur statim debetur.
Con la conseguenza che il compratore e il venditore, in caso di mancato accordo sulle modalità di pagamento, che si risolve in una indeterminatezza del tempo dell'adempimento, devono immediatamente adempiere alle rispettive prestazioni, sicché, in tale ipotesi, la traditioe la solutio debbono avvenire simultaneamente ( v. Cass., 16/1/2006, n. 687. Cfr. altresì Cass., 2/2/2007, n. 2361. E già Cass., 22/11/1995, n. 12092 ). Orbene, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio. Né può sostenersi, i n base alla seconda ratio decidendi della impugnata sentenza, che mancasse la prova del danno perché,il fatto stesso di non poter vendere l’imbarcazione al prezzo di cui alla proposta ricevuta dal Siviero, decisamente più elevato del prezzo cui la stessa fu poi effettivamente rivenduta, costituisce di per sé prova del danno.
Alla fondatezza nei suindicati termini del motivo consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Venez