Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to cite specific legal norms in the cassation petition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to cite the specific legal provisions alleged to be violated. The appellant merely criticized the lower court's reasoning without referencing the exact articles of law or analyzing their content against the contested judgment. Consequently, the court applied the rule requiring precise specification of legal norms to ensure the appellate court can perform its review function.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.; The appellant must specifically cite the legal norms violated and analyze their content to demonstrate the conflict with the lower court's decision, failing which the appeal is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15471/2022 R.G. proposto da : FACILEDILE SRL, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in POTENZA VIALE MARCONI, 167, presso lo studio dell’avvocato PASCALE VINCENZO che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro PITTA GERARDO e PITTA PANTALENA elettivamente domiciliat i presso lo studio dell’avvocato AMATO ALFONSO che li rappresenta e difende; -controricorrenti- nonchè contro CARDILLO GERARDINA; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di POTENZA n. 297/2021depositata il 06/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2025 dalla Consigliera ANTONELLA PELLECCHIA . FATTI DI CAUSA 1.Nel 2003 la società Antonio Fabio C. s.n.c. (cui è subentrata la società Faciledile s.r.l.) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Potenza, i sig.ri Pitta Gerardo, Pantalena Lucia e Cardillo Gerardina, per far dichiarare l’inefficacia dell’atto di vendita immobiliare, per notar dott. Cammarano, del 05/06/1995, trascritto in data 21/06/1995, stipulato tra i predetti convenuti, legati tra loro da vincolo di affinità.
A fondamento della propria pretesa, la società attrice deduceva che il bene immobile oggetto di vendita era stato precedentemente alienato, in data 15/12/1994, dal sig. Cardillo Michele ai coniugi Pitta e Pantalena, legati all’alienante da vincolo di affinità, in pregiudizio della garanzia patrimoniale dei suoi creditori, tra i quali figurava la società istante. Costituitisi in giudizio, i coniugi Pitta-Pantalena rilevavano che la convenuta Cardillo Gerardina, nata il 05/07/1991 e figlia di Cardillo Michele, non era l’acquirente dell’immobile in oggetto, trattandosi invece di altra Cardillo Gerardina, nata il 05/12/1969, e nipote dell’originario proprietario.
Eccepivano, pertanto, l’improcedibilità della domanda, nonché la prescrizione dell’azione revocatoria esperita dalla società attrice. Quindi, nel 2005, la società Antonio Fabio C. s.n.c. conveniva in altro giudizio, con domanda avente identico contenuto, la sig.ra Cardillo Gerardina, nata il 05/12/1969. Con sentenza n. 1244/2010, il Tribunale di Potenza, riuniti i giudizi, rigettava la domanda di parte attrice, dichiarando l’intervenuta prescrizione dell’azione revocatoria.
2. Con la sentenza n. 297/2021, del 6 maggio 2021, la Corte d’Appello di Potenza, rigettava il gravame interposto dalla società Antonio Fabio C. s.n.c., confermando la sentenza di primo grado.
3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Faciledile s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. 3.1.Resistono con controricorso Pitta Gerardo e Pantalena Lucia. Le parti hanno depositato rispettiva memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 4.Con unico motivo parte ricorrente denunzia la “violazione e falsa applicazione di norme di legge, ex art. 360, comma I, n.3 c.p.c.”. 5.Il ricorso è inammissibile, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto il ricorrente, senza neanche evocare (né in rubrica, né nel corpo del ricorso) le norme di cui lamenta la violazione e le statuizioni della sentenza ritenute viziate, si è limitato a censurare la pronunzia d’appello «per essere stata assunta in - violazione e falsa applicazione di norme di legge, ex art. 360, comma I, punto 3 c.p.c.» (a pag. 5 del ricorso), con un motivo in cui ha soltanto passato in rassegna taluni precedenti di questa Corte (peraltro inconferenti, perché relativi all’istituto della simulazione), disattendendo - pertanto - il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l’onere di specificità dei motivi, ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., impone al ricorrente, a pena d’inammissibilità della censura, di indicare puntualmente le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente ad indicare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare a questa Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa officiosa che trascende le sue funzioni-la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Sez.
U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020). 6.Le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo infavore dei controricorrenti , seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna laricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità , che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge,in favore dei controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art.
13. Così deciso in Roma, nella Ca