Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10625/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on paulian action for inadmissibility of factual grounds and improper party standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10625/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court dismissed the appeal filed by Migrantes and Renato Lorenzetto against the appellate court's judgment regarding a paulian action. The court ruled that the third ground of appeal was inadmissible because it relied on factual assertions rather than legal errors, and the second ground was rejected due to improper party standing. Consequently, the appeal was rejected, and the appellants were ordered to pay the costs of the proceedings to the respondent Longo.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2901 c.c.; Art. 360 c.p.c.: A cassation appeal based on factual grounds is inadmissible, and a party lacking direct interest in the specific procedural stage cannot challenge the judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
paulian action inadmissible appeal factual grounds party standing improper plaintiff costs of proceedings appellate review notificazione valida

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2901 c.c.
Art. 360, first paragraph, no. 3 c.p.c.
Art. 145 c.p.c.
Art. 213 c.p.c.
Art. 13, paragraph 1 quater, D.P.R. 115/2012
Art. 10, second paragraph, D.P.R. 115/2002
articolo 2901 c.c
Renato Lorenzetto e la Migrantes Società Operaia di Mutuo Soccorso per ivi sentir dichiarare l’inefficacia ex articolo 2901 c.c.
articolo 145 c.p
1236/2021, rigettava il primo motivo d’appello, denunciante violazione dell’articolo 145 c.p.c.
articolo 213 c.p
Dopo avere poi acquisito informazioni, previa remissione in istruttoria della causa, ex articolo 213 c.p.c.
articolo 160 c.p
per violazione dell’articolo 160 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 7/3/2024, n. 6154
S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315
Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15077/2022 R.G. proposto da : MIGRANTES SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO, elettivamente domiciliata presso l'avvocato STROPPARO ALBERTO (STRLRT75M15A703Z), dal quale è rappresentatae difesa -ricorrente- contro LORENZETTO RENATO, elettivamente domiciliato presso l’avvocato DE CRISTOFARO MARCO (DCRMRC69P16B157B), che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro LONGO PATRIZIA (LNGPRZ54H59I725Y) che si difende in proprio quale avvocato -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1236/2021 depositata il 29/3/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/3/2025dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI:

Rilevato che: La sig.Patrizia Longo, in proprio, conveniva davanti al Tribunale di Padova l’ex coniuge sig. Renato Lorenzetto e la Migrantes Società Operaia di Mutuo Soccorso per ivi sentir dichiarare l’inefficacia ex articolo 2901 c.c. dell’atto di compravendita del 16 marzo 2010 con cui il Lorenzetto aveva venduto alla società vari immobili, alcuni oggetto di ipoteca giudiziale della Longo. Si costituiva soltanto il Lorenzetto; alla prima udienza, del 26 febbraio 2015, l’attrice chiedeva termine per rinnovo della notifica alla società; ottenutolo, alla seconda udienza, che aveva luogo il 19 novembre 2015, depositava l’originale dell’atto di citazione spedito alla società presso la residenza del suo legale rappresentante Gastone Favaro in Creazzo (VI) e il plico ancora chiuso restituito con l’annotazione:

“rifiutato-motivo: mancanza di titolo per ricevere l’atto non più presidente”. Il giudice istruttore riteneva tale notifica valida e dichiarava contumace la società. Con sentenza n. 1701/2018 il Tribunale di Padova accoglieva poi la domanda attorea. Il Lorenzetto proponeva appello, cui resisteva la Longo; concesso termine per integrazione del contraddittorio nei confronti della società, questa si costituiva aderendo alle conclusioni del Lorenzetto ed eccependo inesistenza di notifica della citazione nei suoi confronti in primo grado. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza non definitiva n. 1236/2021, rigettava il primo motivo d’appello, denunciante violazione dell’articolo 145 c.p.c. per avere il primo giudice disposto rinnovazione della notifica della citazione alla società, nonostante vi fosse inesistenza o nullità.

Dopo avere poi acquisito informazioni, previa remissione in istruttoria della causa, ex articolo 213 c.p.c. sulla data di assunzione della carica di presidente della società da parte di tale Giuseppina Guarriera e sulla relativa pubblicità, la corte territoriale, con sentenza definitiva n. 733/2022, rigettava il resto del gravame. La Migrantes Società Operaia di Mutuo Soccorso ha proposto ricorso, basato su tre motivi, avverso sia la sentenza non definitiva sia la sentenza definitiva del giudice d’appello. IlLorenzetto ha prodotto un “controricorso adesivo” .

Si è difesa con controricorso la Longo. Migrantes e Longo hanno depositato rispettiva memoria. Considerato che:

1. Con il primo motivo si denuncia nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c. per violazione dell’articolo 160 c.p.c. e di giurisprudenza di legittimità sulla inesistenza della notifica, per avere la sentenza non definitiva rigettato il primo motivo d’appello che aveva censurata la statuizione del Tribunale di rinnovazione della prima notifica della citazione di primo grado, pur essendovi “la inesistenza della notifica stessa”, derivante “dall’essere l’attrice, già a quella data, … consapevole dell’intervenuto mutamento della sede di Migrantes”. 1.1 Il motivo, invocando documenti definiti doc. 19 e doc. 3, e argomentando ampiamente, sostiene, in sintesi, che, alla data della prima notifica, la Longo conosceva la nuova sede della società e che Gastone Favaro ne era “l’attuale presidente”, per cui “aveva … scientemente deciso di tentare la notificazione presso quella che non risultava essere più la sede di Migrantes … nel tentativo di eludere il contraddittorio”. 1.2 A tacer d’altro, il motivo non è fondato su un interesse, in quanto la prospettata elusione non si è verificata e la ricorrente ha potuto quindi ricevere una corretta notifica, cioè la seconda.

D’altronde - come rileva pure la Longo nel controricorso - l’azione pauliana esige litisconsorzio necessario delle persone coinvolte, e anzi, a ben guardare, è il terzo acquirente il soggetto nei cui confronti si esercita, il debitore essendo appunto un litisconsorte necessario, come affermano Cass. 8952/2000 e Cass. 11005/2002; e comunque questa Corte ha sottolineato che “Qualora sia stata proposta una azione revocatoria, esiste litisconsorzio necessario di creditore, debitore alienante e terzo acquirente; conseguentemente, nel caso in cui il giudizio non sia stato introdotto nei confronti di tutte le parti necessarie, o la sentenza sia stata impugnata nei confronti di alcuni soltanto di esse, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie pretermesse” (Cass. 11150/2003; sulla stessa linea Cass. 23068/2011).

Anche sotto questo profilo, dunque, il motivo è privo di consistenza.

2. Con il secondo motivo si denuncia nullità della sentenza o del procedimento ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c. violazione dell’articolo 138, secondo comma, c.p.c. per avere il giudice d’appello ritenuto validamente perfezionata la notifica a un soggetto che non era legale rappresentante, ritenendo erroneamente che a Migrantes, “pur da inquadrarsi come associazione riconosciuta”, deve applicarsi, come insegnerebbe Cass. 17252/2019, la disciplina delle associazioni non riconosciute, per cui “sarebbe destinato a valere il principio della c.d. apparenza incolpevole”. 2.1 La corte d’appello avrebbe applicato a Migrantes la disciplina delle associazioni non riconosciute “in assenza della prova del riconoscimento”.

La ricorrente argomenta in questo motivo sul “difetto di detta prova” e oppone che, invece, la prova esisterebbe; invoca pure Cass. 17252/2019, che avrebbe certificato che Migrantes possiede “la qualifica di impresa sociale”, e quindi la personalità giuridica. Alla luce dei documenti in atti, “la tesi” del giudice d’appello andrebbe abbandonata, essendo invece la ricorrente “dal 17/5/13 regolarmente iscritta al registro presso il Consolato” ed avendo uno statuto conforme agli articoli 1, 2 e 3 l. 3818/1886; e “in forza delle evidenze qui evocate”, Cass. 17252/2019 ha ritenuto che le spetta “la qualifica di ONLUS e, comunque, di associazione legalmente riconosciuta”.

Ne consegue “l’impossibilità di ritenere validamente perfezionata la seconda notificazione”; e si aggiunge che pure “ne consegue l’inoppugnabile nullità della seconda notificazione (non) effettuata a Migrantes e, pertanto …, l’illegittimità della qualifica di contumacia”, da ciò dovendo derivare, la cassazione della sentenza e remissione al primo giudice ai sensi degli articoli 354, ultimo comma, e 383, ultimo comma, c.p.c. 2.2 Il motivo, nella prima parte, è fattuale, perché attiene in termini di censura al fatto che il giudice d’appello ha ritenuto l’attuale ricorrente sottoposta alla disciplina delle associazioni non riconosciute “in assenza di prova del riconoscimento”, e infatti argomenta su documenti prodotti (si vedano del ricorso soprattutto le pagine 18 e 20) per sostenere poi che “si è data … dimostrazione” della registrazione presso il Consolato (pagine 21- 22 del ricorso).

È pertanto una censura inammissibile. Non incide poi su quanto appena rilevato il riferimento a Cass.17252/2019, perché, anche se effettivamente tale pronuncia contenesse l’accertamento - in base a fatti, appunto - della qualità di ONLUS e comunque di associazione legalmente riconosciuta, ciò non vale come giudicato esterno poiché le parti presenti nella causa da cui è sfociata sono diverse: vi sono infatti Migrantes, Lorenzetto e, per di più, Gastone Favaro e un altro ex presidente della società, Antonino Rizzo, tutti dalla medesima parte, ma la controparte non è la Longo, che non è presente in tale causa, bensì l’Agenzia delle Entrate.

La seconda parte del motivo, quindi, è meritevole di rigetto. 3.1 Con il terzo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., falsa applicazione dell’articolo 2901 c.c. per avere il giudice d’appello “erroneamente riscontrato” la consapevolezza del pregiudizio in capo alla ricorrente, valorizzando in via presuntiva valutazioni “precluse dall’impossibilità a monte - sulla base di fatti pacifici … quali le iscrizioni e trascrizioni nei registri immobiliari - di configurare agli occhi del terzo acquirente … pregiudizio in capo alla venditrice … Longo, quale conseguenza dell’atto di acquisto degli immobili”. 3.2 Pur tentando la ricorrente di inserire argomenti per coprirla - soprattutto a proposito delle presunzioni -, la natura del motivo è direttamente fattuale, per cui patisce inammissibilità.

4. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Il controricorso del Lorenzetto include poi la dichiarazione di “aderire in toto” al ricorso appena vagliato, e quindi non contiene un ricorso autonomo; comunque le sue osservazioni “di aggiunta” (pagine 14-16 del controricorso) nulla mutano, perché sono di analoga sostanza e comunque di analoga inidoneità a superare quanto rilevato in ordine i motivi del ricorso di Migrantes.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna di Migrantes e del controricorrente adesivo - rectius , ricorrente incidentale adesivo ( cfr., da ultimo, Cass. 7/3/2024, n. 6154 ) - Lorenzetto, al solidale - stante il comune interesse - pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente Longo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

In particolare, si rileva che nel ricorso, pagina 29, si sostiene che questa causa non sarebbe soggetta al contributo unificato ai sensi dell’articolo 10, secondo comma, d.p.r. 115/2002; non è così, in quanto detta norma riguarda assegni per il mantenimento della prole, mentre l’oggetto della presente causa è la tutela della garanzia patrimoniale mediante l’azione pauliana, non incidendo pertanto il fatto che il credito sia per il mantenimento della prole. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condannala la ricorrente Migrantes Società Operaia di Mutuo Soccorso e il ricorrente incidentale adesivo Lorenzetto al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi 15.200,00 oltre a spese generali e accessori di legge , in favore del la controricorrente Longo.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a