Cassation court dismisses appeal due to lack of necessary co-litigation of the spouse in a community property action.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court annulled the appellate judgment because the necessary co-litigation of the spouse, Cinzia Poli, was absent from the proceedings. Although the appellant argued errors in applying civil code provisions regarding gratuitous transfers and fraud, the primary defect was the failure to include the spouse who holds joint ownership rights. The court ruled that without the spouse's participation, the judgment cannot validly determine the ineffectiveness of the transfer, necessitating a remand for a new trial with all parties present.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 169 c.c.; Art. 383, comma 3 c.p.c.: The absence of a necessary co-litigant in an action to annul a transfer of community property renders the entire judgment void, requiring cassation and remand for integration of the missing party.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8029/2022 R.G. proposto da : ARFAIOLI FABRIZIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CIAMBOTTI STEFANO (CMBSFN67T31D403P) -ricorrente- contro CIOMPI LAURA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA POMPEO MAGNO 3, presso lo studio dell’avvocato GIANNI SAVERIO (GNNSVR55A14H199D) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BERTI FRANCO (BRTFNC46M17M059S) -controricorrente- nonchè contro ARFAIOLI FILIPPO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2486/2021 depositata il 23/12/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/2/2025dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI:
Rilevato che: Laura Ciompi agiva ex articolo 2901 c.c. davanti al Tribunale di Firenze perché fosse dichiarato inefficace atto di trasferimento del 10 giugno 2013 di immobile da Fabrizio Arfaioli al figlio Filippo Arfaioli per adempiere accordo di separazione con la coniuge Cinzia Poli, atto di trasferimento che sarebbe stato per il mantenimento del figlio. Si costituiva Fabrizio Arfaioli, e rimaneva contumace Filippo Arfaioli; non veniva esteso il contraddittorio a Cinzia Poli. Il tribunale, con sentenza n. 3287/2018, accoglieva la domanda, ritenendo l’atto compiuto a titolo gratuito e comunque reputando che, anche se fosse oneroso, sussistevano i presupposti per l’accoglimento.
Fabrizio Arfaioli proponeva appello, cui resisteva solo Laura Ciompi. La Corte d’appello di Firenze lo rigettava con sentenza n. 2486/2021. Fabrizio Arfaioli ha presentato ricorso, sulla base di due motivi, da cui si è difesa con controricorso Laura Ciompi. Memorie sono state depositate dal ricorrente e dalla controricorrente. Considerato che:
1. Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 2729 c.c. laddove si ritiene che l’evento traslativo sia stato un puro atto di liberalità. Si argomenta, in sintesi, per sostenere che il giudice d’appello si sarebbe servito di “un ragionamento presuntivo errato, facendo capo a un criterio d’inferenza costituito da una generalizzazione spuria , ossia a un’enunciazione che in realtà non ha un elevato grado di prevalenza probabilistica e che, per certi versi, corrisponde a un luogo comune”.
2. Con il secondo motivo, ancora ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., nuovamente si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2729 c.c. laddove si ritiene la sussistenza di scientia fraudisin capo a Filippo Arfaioli quanto all’evento traslativo. In sintesi, ancora, si argomenta sul ragionamento presuntivo adottato dal giudice d’appello, che condurrebbe a un risultato “il meno probabile, tenuto conto dello spazio delle varianti in tema di dinamiche familiari, dell’essere Arfaioli Filippo adolescente all’epoca dei fatti e della modalità con cui era realizzato l’Evento Traslativo”, così violando l’articolo 2729 c.c.
3. In primis, deve rilevarsi che non è stata convenuta in causa Cinzia Poli, che pure ha avuto parte nell'atto di trasferimento oggetto dell’azione pauliana, come illustra chiaramente, nel descrivere lo svolgimento del processo di primo grado, il giudice d'appello. Espone, infatti, la corte territoriale che Laura Ciompi aveva convenuto davanti al Tribunale soltanto Fabrizio Arfaioli e Filippo Arfaioli, dei quali si era costituito solo il primo, eccependo tra l'altro che “il bene immobile oggetto di causa … era stato inserito in data 18.10.2010” (e quindi ben prima dell'atto oggetto dell’azione pauliana) “in un fondo patrimoniale già precedentemente costituito con la coniuge, tanto che senza il consenso della Poli il trasferimento del bene in favore del figlio non avrebbe potuto essere effettuato, quindi ella era parte necessaria…”.
Tale istanza di integrazione del contraddittorio era stata però disattesa dal tribunale -espone ancora la corte - affermando che Cinzia Poli “non ha mai assunto obbligazioni verso l'odierna attrice, né ha mai rivestito la qualità di terzo beneficiario del medesimo atto”, avendo “partecipato all'atto di disposizione patrimoniale non come parte stipulante e disponente, ma solo per prestare consenso allo scioglimento del fondo patrimoniale ex art. 167 c.c. in cui era stato –precedentemente - costituito l'immobile”. La questione non risulta essere stata devoluta al giudice d'appello, che si è limitato appunto a darne atto nella ricostruzione dello svolgimento del processo.
4. Tuttavia, l'eccezione che aveva sollevato in primo grado Fabrizio Arfaioli aveva fondatamente segnalato l’assenza di un effettivo litisconsorte necessario, non essendo sostenibile, per quanto ora si verrà a rilevare, che Cinzia Poli non fosse parte del negozio. È indiscusso, infatti, che l’immobile era di proprietà di Fabrizio Arfaioli e che è stato trasferito da Fabrizio Arfaioli al figlio Filippo Arfaioli; è altrettanto indiscusso, però, che il bene era entrato a far parte del fondo patrimoniale che Fabrizio Arfaioli aveva istituito con la moglie Cinzia Poli, la quale - altro dato pacifico - ha dovuto partecipare all'atto di disposizione del bene per sciogliere quest'ultimo, allo scopo, dal fondo patrimoniale.
Mediante il trasferimento del bene a Filippo Arfaioli, invero, Cinzia Poli perdeva una parte del fondo patrimoniale, ragion per cui ha dovuto partecipare all'atto suddetto ed esprimere una volontà dirimente per giungere al perfezionamento negoziale. D’altronde, l'azione presentata da Laura Ciompi, se accolta, renderebbe non opponibile a lei l'alienazione del bene a Filippo Arfaioli, ma non riconducendo il bene nel fondo patrimoniale. Cinzia Poli, pertanto, si troverebbe, in caso di accoglimento, dinanzi a una situazione diversa da quella oggetto della sua volontà, in quanto, senza il suo consenso, il prelievo del bene dal fondo patrimoniale, necessario per la vendita, non avrebbe potuto compiersi (articolo 169 c.c.).
La sua volontà, dunque, si è inserita nella stipulazione del negozio, per cui, venendo meno anche i suoi effetti nei confronti dell'attrice -dal momento che la stipulazione rispetto a lei non sarebbe più stata efficace -, è necessaria la sua presenza come litisconsorte nel giudizio che può raggiungere tale risultato sostanziale per potersi difendere dalla sopravvenienza dell'inefficacia della sua volontà, al pari delle ipotesi in cui oggetto dell'azione pauliana è un intero fondo patrimoniale. Ciò poiché la singolarità del bene non ha rilievo, né ha rilievo il fatto che il bene sia stato trasferito ad un terzo, giacché il trasferimento deriva comunque dalla volontà di Cinzia Poli affiancata e parificata, per legge, a quella di Fabrizio Arfaioli, come appunto prevede espressamente l'articolo 169 c.c. – “ Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione non si possono alienare … beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi…” –.
La presente fattispecie, dunque, presenta - in realtà - una sostanza radicalmente combaciante con quella del litisconsorzio necessario riconosciuto per l'intero fondo patrimoniale come oggetto dell'azione pauliana (su cui ex multis si veda tra le pronunce massimate, da ultimo, Cass. sez.3, ord. 24 marzo 2023 n. 8447) perché diretta a tutelare proprio la volontà tutti i titolari del fondo e a preservare quindi integralmente la ratio di tutela che basa l’articolo 169 c.c.
5. La causa è pervenuta davanti al giudice di legittimità senza avere integrato il litisconsorzio che si è constatato essere necessario. Nulla rileva il fatto che la violazione di legge dal primo giudice non sia stata devoluta come oggetto d'appello dinanzi al secondo giudice, né tantomeno che non sia stata posta a fondamento di alcuno dei motivi del ricorso. Infatti, quando risulta sussistente la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, tutto il giudizio rimane comunque viziato, conducendo in sede di legittimità alla cassazione, appunto anche d'ufficio, delle precedenti pronunce di merito con conseguente annullamento della sentenza e rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c. ( cfr.
Cass., 14/9/2022, n. 27078; Cass. sez. 3, ord. 22 febbraio 2021 n. 4665; Cass. sez. 2, ord. 23 ottobre 2020 n. 23315; Cass. sez. 6 - 3, ord. 16 marzo 2018 n. 6644). Ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c. v anno pertanto cassate entrambe le sentenze di merito -anche per le spese di tutti i gradi di giudizio- e la causa va rimessa al Tribunale di Firenze per l'integrazione del contraddittorio e la conseguente trattazione ab initio. P.Q.M La Corte cassa la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 383, 3° comma, c.p.c., e rinvia al Tribunale di Firenze, q