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Ordinanza — n. 10544/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as equitable peace court judgments are not subject to cassation except for limited appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10544/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by the Municipality of San Nicola la Strada inadmissible against a judgment of the Judge of Peace in Caserta. The municipality argued for cassation based on prescription issues, but the defendant, Humenna Tetyana, did not participate in this proceeding. The court ruled that equitable judgments of the Judge of Peace are only appealable on limited grounds and cannot be challenged via cassation for other reasons.

Regesto Legislator

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Art. 339, 3° comma, cod. proc. civ.; Art. 360, 1° comma, n. 3 cod. proc. civ.: Equitable judgments of the Judge of Peace are not subject to cassation for vizi other than those listed in Art. 339, 3° comma, cod. proc. civ., as they are not decisions in appellate or sole degree.

Parole chiave

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equitable judgment Judge of Peace cassation inadmissibility limited appeal grounds procedural hierarchy opposizione al precetto esecutivo estinzione del debito tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Il Comune denunzia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ., per avere il giudice a quoapplicato la prescrizione biennale, malamente applicando alla fattispecie per cui è causa l’art.
Art. 339, 3° comma, cod. proc. civ.
L’unico rimedio impugnatorio ammesso avverso la impugnata pronuncia è l’appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, 3° comma, cod.
Art. 113, 2° comma, cod. proc. civ.
(se si esclude la revocazione per motivi ordinari), avendo il giudice a quo deciso una causa di valore inferiore ai 1.100,00 euro relativa ad un contratto che non è stato dedotto essere stato concluso mediante moduli o formulari (giudizio di equità necessaria ai sensi dell’art. 113, 2° comma, cod. proc. civ. (v.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 360 cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Il Comune denunzia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n.
art. 339 c.p
L’unico rimedio impugnatorio ammesso avverso la impugnata pronuncia è l’appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, 3° comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 11/06/2012, n. 9432
Cass. 11/06/2012, n. 9432; Cass.
Cass. 12/02/2018, n. 3290
9432; Cass. 12/02/2018, n. 3290;
Cass. 19/01/2021, n. 769
Cass. 19/01/2021, n. 769).
Cass. 28/1/2025, n. 2035
Cass. 28/1/2025, n. 2035; Cass.
Cass. 18/12/2024, n. 35311
2035; Cass. 18/12/2024, n. 35311; Cass.20/11/2024, n.
Cass. 7/7/2017, n. 18658
Cass. 7/7/2017, n. 18658).
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26868/2022 R.G. proposto da: COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA,VIA CASAL SELCE 441-A, presso lo studio dell’avvocato GUIDO BATTIATO (BTTGDU65S07H501F), rappresentato e difeso dall'avvocato MAURO RICCIARDI (RCCMRA67E22B963E); -ricorrente- contro HUMENNA TETYANA; -intimata- avverso la SENTENZA del GIUDICE DI PACE CASERTA n. 1714/2022, depositata il 01/09/2022 e notificata il 14/09/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2025 dal Consigliere MARILENA GORGONI.

FATTI DI CAUSA Tetyana Humenna adiva il Giudice di Pace di Caserta pe proporre opposizione avverso la fattura n. 4676, ruolo idrico 2016/2017, notificatale dal Comune di San Nicola la Strada, gestore del servizio di riscossione delle entrate comunali, deducendo la prescrizione del credito ai sensi e per gli effetti della l. n. 205/2017 e successive modificazioni. Con sentenza n. 1714/2022, depositata il 1°/09/2022 e notificata il 14/09/2022, il Giudice di Pace di Caserta accoglieva la domanda attorea e dichiarava non dovuto l’importo di euro 233,00 di cui alla fattura oggetto di causa.

Il Comune di San Nicola La Strada ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando un solo motivo. Tetyana Humenna non svolge attività difensiva in questa sede. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. In vista della Camera di consiglio del 26/09/2024 il Comune ricorrente aveva depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Il Comune denunzia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ., per avere il giudice a quoapplicato la prescrizione biennale, malamente applicando alla fattispecie per cui è causa l’art. 1, comma 10, della l. n. 205/2017.

Il ricorso è inammissibile. L’unico rimedio impugnatorio ammesso avverso la impugnata pronuncia è l’appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, 3° comma, cod. proc. civ. (se si esclude la revocazione per motivi ordinari), avendo il giudice a quo deciso una causa di valore inferiore ai 1.100,00 euro relativa ad un contratto che non è stato dedotto essere stato concluso mediante moduli o formulari (giudizio di equità necessaria ai sensi dell’art. 113, 2° comma, cod. proc. civ. (v. Cass. 11/06/2012, n. 9432; Cass. 12/02/2018, n. 3290;

Cass. 19/01/2021, n. 769). Più volte questa Corte ha avuto occasione di precisare che la surriferita conclusione, pur non desumibile esplicitamente dall’art. 339, 3° comma, cod.proc.civ., posto che l'avverbio "esclusivamente" ivi utilizzato potrebbe apparire riferibile non al mezzo esperibile, bensì ai motivi deducibili con il mezzo stesso, onde l'interprete potrebbe avere il dubbio (peraltro per il solo vizio di cui al n. 5dell'art. 360 cod. proc. civ.) che contro la sentenza sia esperibile, prevedendolo altra norma, altra impugnazione ordinaria per i motivi esclusi e segnatamente il ricorso per cassazione si giustifica oltre che per un'elementare ragione di coerenza, che esclude un concorso di mezzi di impugnazione non solo per gli stessi motivi, ma anche per motivi che, rispetto a quelli ammessi in riferimento ad un mezzo, rappresenterebbero un loro allargamento in forza dell’art.360, 1° comma, cod.proc.civ. che prevede l'esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado:

Poiché la sentenza equitativa del giudice di pace non è né una sentenza pronunciata in grado di appello né una sentenza pronunciata in unico grado (atteso che è, sia pure per motivi limitati, appellabile e, dunque, è sentenza di primo grado), appare evidente che essa non è sottoponibile a ricorso per cassazione per i vizi diversi da quelli indicati dal terzo commadell'art. 339 c.p.c. (v. Cass. 28/1/2025, n. 2035; Cass. 18/12/2024, n. 35311; Cass.20/11/2024, n. 29840; Cass. 11/11/2024, n. 29080; Cass.7/11/2024, n. 28752, n. 28751, n. 28748;

Cass. 30/10/2024, n. 28068; Cass. 11/10/2024, n. 26515, n. 26474, n. 26469). Va d’altro canto osservato che là dove si trattasse di contratto concluso mediante moduli o formulari (il che non risulta dedotto dall’odierno ricorrente, né è evincibile dagli atti di causa), l’inammissibilità discenderebbe dal trattarsi in tale ipotesi di decisione secondo diritto , ex art. 113, 2° comma, cod.proc.civ. appellabile e non già impugnabile con ricorso per cassazione (v. Cass. 7/7/2017, n. 18658).

2) Nulla deve essere liquidato per le spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del comune ricorrente, in favore dell’ufficio del merito competente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto. Così deciso nella Camera di