Ordinanza Interlocutoria — n. 10539/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20745/2022 R.G. proposto da: GE.FI.MAN. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore, PIER VINCENZO SQUADRILLI, MANZI MORENO, MANZI ARIANNA, MANZI FRANCESCO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAIO MARIO 8, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO PALLOTTA (PLLLRD66R23A462U) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUIDO LUIGI BATTAGLIESE (BTTGLG64M14F205P); -ricorrenti- Contro FULGENZI GIAN PIERO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA, 263, presso lo studio dell’avvocato GIAN LUCA DE ANGELIS (DNGGLC73E28H501N) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE d'appello di ROMA n. 3514/2022, depositata il 24/05/2022 e notificata in data 25/05/2022.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 107 cod.proc.civ, art. 100 cod.proc.civ, art. 132 cod.proc.civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 10539/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Con il quarto motivo parte ricorrente imputa al giudice a quola violazione e falsa applicazione dell'art. 107 cod.proc.civ., in riferimento all'art. 269, 3° comma, cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20745/2022 R.G. proposto da: GE.FI.MAN. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore, PIER VINCENZO SQUADRILLI, MANZI MORENO, MANZI ARIANNA, MANZI FRANCESCO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAIO MARIO 8, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO PALLOTTA (PLLLRD66R23A462U) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUIDO LUIGI BATTAGLIESE (BTTGLG64M14F205P); -ricorrenti- Contro FULGENZI GIAN PIERO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA, 263, presso lo studio dell’avvocato GIAN LUCA DE ANGELIS (DNGGLC73E28H501N) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE d'appello di ROMA n. 3514/2022, depositata il 24/05/2022 e notificata in data 25/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere MARILENA GORGONI. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 1923/2016, dichiarava l’inefficacia nei confronti di Giampiero Fulgenzi dell’atto istitutivo del trust Madeinit e la nullità l’atto costitutivo del trust Ge.Fi.Man. del 26 settembre 2012. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza n. 3514/2022, depositata il 24/05/2022 e notificata in data 25/05/2022, ha rigettato il gravame proposto dal Fulgenzi ed ha confermato la pronuncia del tribunale.
Ge.Fi.Man. S.r.L. in liquidazione, Moreno Manzi, Arianna Manzi e Francesco Manzi ricorrono per la cassazione di detta sentenza, formulando otto motivi. Giampiero Fulgenzi resiste con controricorso, illustrato con memoria. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo i ricorrenti denunciano Violazione e falsa applicazione della L. 364/1989 di ratifica Convenzione dell’Aja 1/7/1985 in relazione agli art. 1418 e 2740 c.c.: - liceità del trust Gefiman - Carenza di motivazione (art. 360, comma 1, n. 3 e n.5) .
2) Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione della L. 364/1989 di ratifica Convenzione dell’Aja 1/7/1985, degli artt. 1, 9 e 11 L. Jersey, dell’art. 23 del Regolamento europeo n. 44/2001, in riferimento all’art. 360, 1° comma, nn. 3 e 5). Premesso che Il giudice nazionale non ha giurisdizione per la declaratoria di nullità di un atto di trust regolamentato dalla Legge del Jersey, come quelli di cui si discute, e malamente viene fatto richiamo alle SS.UU. di questa Corte che non vengono correttamente applicate , i ricorrenti ritengono che nel caso di specie vi sia una riserva legale esclusiva a favore dell’Inferior Number of The Royal Court del Jersey dal contenuto precettivo, avente efficacia erga omnes, non sottoponibile alla discrezionalità delle parti.
3) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt.101 e 102 cod.proc.civ.
4) Con il quarto motivo parte ricorrente imputa al giudice a quola violazione e falsa applicazione dell'art. 107 cod.proc.civ., in riferimento all'art. 269, 3° comma, cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ.
5) Con il quinto motivo i ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ.
6) Con il sesto motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli art. 164 e 156 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ.
7) Con il settimo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione della L. 364/1989 di ratifica Convenzione dell’Aja 1/7/1985 in relazione agli art. 1901 e 2740 cod.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.
8) Con l’ottavo motivo i ricorrenti assumono la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ.
9) Atteso che il secondo motivo pone una questione di giurisdizione che, non rinvenendosi precedenti specifici, non può essere decisa da questa Sezione, il ricorso, ai sensi dell’art. 374, 1° comma, cod.proc.civ., va rimesso alle Sezioni Unite. P.Q.M La Corte rimette la causa alle Sezioni Unite. Così deciso nella Camera di c