Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court orders appellant to pay litigation costs to opposing parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following a formal withdrawal by the appellant's counsel. Although the appellant had previously argued against a revocatory action regarding property transfers and guarantees, her lawyer subsequently accepted the withdrawal on behalf of all parties. Consequently, the court ruled that the appellant must bear the litigation costs for the cassation proceedings against the opposing parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis1 cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: A cassation appeal extinguished by withdrawal results in the condemnation of the withdrawing party to pay the litigation costs incurred by the opposing parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17603/2022 R.G. proposto da: PINETTI ENRICA MARIA, rappresentata e difesa dall'avvocato ALBERTO STROPPARO (STRLRT75M15A703Z), domicilio digitale ex lege; -ricorrente- contro RED SEA SPV SRL, rappresentata da PRELIOS CREDIT SERVICING S.p.A., a sua volta rappresentata da PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.p.A., in persona del procuratore speciale, CESARE PAOLO SARTORI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA N.42, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MUZI (MZUGNN62C30H501O) che la rappresenta e difende; -controricorrente- nonché contro ISMAIL HISHAM AHMED SULTAN, ISMAIL AHMED AHMED SULTAN, rappresentato e difeso dagli avvocati FEDERICO BARZON (BRZFRC70E22G224G) ed ELENA SALVIATO (SLVLNE87B47G224H), domicilio digitale exlege; -controricorrenti – e contro BANCO BPM SPA (già Banco Popolare Soc.
Coop.), in persona del procuratore speciale, EDOARDO LOMBELLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio dell’avvocato D'ERRICO CARLO (DRRCRL57P07A662P) rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MERCANTI (MRCGPP45S07H540C); -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1111/2022, depositata il 1°/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere MARILENA GORGONI. FATTI DI CAUSA Disposta la riunione del giudizio avente ad oggetto la domanda revocatoria proposta da EdilArrigoni S.r.L. dell’atto con cui Enrica Maria Aristidina Pinetti aveva ceduto ai figli Hisman Ahmed Sultan Ismail e Ahmed Ahmed Sultain Ismail la nuda proprietà di due immobili siti, rispettivamente, in Milano, via dei Giardini, e in Levanto, Loc. al Mesco, e la nuda proprietà del capitale sociale della Turati Real Estate S.r.L., a quello promosso dal Banco BPM S.p.A. per ottenere oltre alla declaratoria dei suddetti atti anche di quello con cui la disponente aveva rinunciato al diritto di usufrutto sugli stessi beni, il Tribunale di Milano, con sentenza parziale n. 6503/2019, accoglieva la domanda di EdilArrigoni S.r.L. e parzialmente quella di Ercole Bonetti, intervenuto nel giudizio, rigettava invece quella dell’altro intervenuto Emanuele Stucchi e dichiarava ammissibile l’intervento di RED SEA SPV S.r.L., costituitasi in giudizio quale cessionaria del credito azionato dal Banco BPM S.p.A., per avere acquistato il credito vantato nei confronti della FINASI S.r.L., rimetteva la causa sul ruolo in ragione del rilievo d’ufficio della sopravvenuta carenza di interesse ad agire di Banco BPM S.p.A. e del difetto di legittimazione a intervenire in capo a Red Sea SPV S.r.L.
Con la sentenza definitiva n. 3799/2019, riteneva:
a) accertata con efficacia di giudicato l’esistenza del credito di Banco BPM S.p.A., (ritenuta parte del processo, non avendo rinunciato alla domanda né risultando che le parti ne avessero consentito l’estromissione) nei confronti della Pinetti, non essendo stata impugnata la sentenza n. 8439/17 che aveva rigettato l’opposizione al decreto n. 11747/2014 con cui era stato ingiunto alla Finasi S.r.L., di cui la Pinetti si era costituita garante, il pagamento di euro 832.221,15;
b) successivi al sorgere del credito gli atti dispositivi revocandi, perché la fideiussione che la Pinetti aveva rilasciato nel dicembre 2012 non costituiva novazione della fideiussione precedentemente rilasciata nel 2010;
c) ricorrenti tanto l’eventus damni, non risultando che la Pinetti avesse un patrimonio sufficiente per far fronte alle pretese creditorie, quanto il consilium fraudis, in considerazione del ruolo rivestito dalla Pinetti all’interno della società garantita, della vicinanza temporale tra gli atti dispositivi e l’inadempimento della Finasi S.r.L., anche relativamente al secondo atto dispositivo, in ragione dello stato soggettivo in costanza del quale era stato adottato il primo atto dispositivo. Rigettava l’eccezione di carenza sopravvenuta dell’interesse ad agire/legittimazione in capo a Banco BPM S.p.A. e la carenza di legittimazione ad intervenire in capo a Red Sea SPV S.r.L.
La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 1111/2022, depositata il 01/04/2022, all’esito del giudizio promosso dalla Pinetti, ha rigettato il gravame e confermato la sentenza del tribunale. Enrica Maria Pinetti ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando tre motivi. Il Banco BPM S.p.A., la Red SEA SPV S.r.L., Hisman Ahmed Sultan Ismail e Ahmed Hamed Sultan Ismail resistono con autonomi controricorsi. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. RAGIONI DELLA DECISIONE Anteriormente all’udienza, in data 4 marzo 2025 è pervenuta rinunzia al ricorso da parte dell’avvocato Alberto Stropparo, difensore della ricorrente; in detto atto l’avvocato Stropparo afferma che la rinunzia è stata sottoscritta, per accettazione, dagli avvocati Elena Salviato e Federico Barzon, per conto dei fratelli Sultan Ismail, dall’avvocato Giovanni Muzi, nell’interesse di RED SEA SPV S.r.L., e dall’avvocato Giuseppe Mercanti, per Banco BPM S.p.A.
5) L’atto di rinunzia reca la sottoscrizione degli avvocati Salviati e Barzon e dell’avvocato Barsanti (tutti muniti del potere di accettare la rinunzia). Difetta la sottoscrizione dell’avvocato Muzi, il quale comunque non ha la procura per transigere, né per rinunciare al credito e/o agli atti.
6) La ricorrente va, pertanto, condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti di RED SEA SPV S.r.L., nella misura indicata in dispositivo.
7) Nulla deve essere liquidato per le spese del giudizio di cassazione nei confronti delle altre parti, ai sensi dell’art. 391, 4° comma, cod.proc.civ. P.Q.M La Corte dichiara estinto per rinunzia il giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori come per legge, in favore della controricorrente societàRED SEA SPV