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Ordinanza — n. 10534/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses material error correction proceeding due to client's voluntary waiver of appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10534/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the material error correction proceeding extinguished following the appellant's explicit waiver of the appeal. The appellant had previously lost the main and incidental appeals, resulting in a judgment ordering them to pay litigation costs to the opposing party. Consequently, the court terminated the correction process without awarding any costs for this specific procedural step.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; The material error correction proceeding is extinguished if the party waives the appeal before the hearing.

Parole chiave

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material error correction waiver of appeal extinguishment of proceeding litigation costs Corte di Cassazione correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 c.p.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13727/2024 R.G. proposto da: CC CAA COPAGRI IN LIQUIDAZIONE SRL, in persona dei liquidatori, MASSIMO BUZZAO, STEFANO RICALZONE e DOMENICO VILLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 61, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA TOSCANO (TSCGPP54B11H224Y) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro BIAVASCHI FRANCESCO, titolare dell’azienda agricola Biavaschi Francesco, rappresentato e difeso dagli avvocati MATTEO BARTESAGHI (BRTMTT75B04C933K) e PAOLO BARTESAGHI (BRT PLA75B04C933K), domicilio digitale exlege; -controricorrente- e sul ricorso incidentale proposto da:

BIAVASCHI FRANCESCO, titolare dell’azienda agricola Biavaschi Francesco, rappresentato e difeso dagli avvocati MATTEO BARTESAGHI (BRTMTT75B04C933K) e PAOLO BARTESAGHI (BRT PLA75B04C933K), domicilio digitale exlege; -ricorrente incidentale- nei confronti di CAA COPAGRI IN LIQUIDAZIONE S.r.l.; -intimata- avverso l’ORDINANZA di questa Corte n. 16814/2024, depositata il 17/06/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Rilevato che: con ordinanza n. 16814/2024, pubblicata in data 17/06/2024, questa Corte, a definizione del ricorso iscritto al n. 23676/2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e la perdita di efficacia del ricorso incidentale tardivo e, per l’effetto, ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Francesco Biavaschi, liquidandole in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; a seguito di istanza di correzione di errore materiale presentata dai difensore costituiti del Biavaschi, Matteo e Paolo Bartesaghi, è stata disposta l’iscrizione a ruolo del relativo procedimento; per la sua trattazione è stata fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., l’adunanza camerale di cui in epigrafe.

Considerato che: anteriormente all’udienza il ricorrente ha presentato dichiarazione di rinunzia al ricorso; va pertanto dichiarata la estinzione del procedimento di correzione di errore materiale per rinunzia; nulla deve essere liquidato per le spese delpresente giudizio. P.Q.M La Corte dichiara il procedimento di correzione di errore materiale estinto per rinunzia. Così deciso nella Camera di Consiglio del 14/3/2025 dalla Te