Cassation appeal dismissed due to mutual withdrawal of claims under Article 391 of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because both parties mutually withdrew their claims prior to the hearing. The original dispute involved a bankruptcy revocation action regarding a property donation made by a former director to his wife, which the appellate court had previously deemed inadmissible. Since the withdrawal was accepted by both sides, the court ruled that no further proceedings or costs were necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; When parties mutually withdraw their appeals before the hearing, the judgment is extinguished without a ruling on costs.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7129/2023 R.G. proposto da: GUAZZONE FEDERICA, TAVERNA ENRICO ALFREDO SALVATORE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato TRAVERSO CARLO (TRVCRL63H27A182Z) -ricorrente- contro FALLIMENTO CONSORZIO NORD OVEST ENERGIA, FALLIMENTO CONFENERGIA SRL IN LIQUIDAZIONE, TAVERNA ENRICO ALFREDO SALVATORE, GUAZZONE FEDERICA, FALLIMENTO CONFENERGIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE -intimati- sul controricorso incidentale proposto da FALLIMENTO CONSORZIO NORD OVEST ENERGIA CONFAPI IN LIQUIDAZI, elettivamente domiciliato in ROMA MONTE ZEBIO 7, presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE WEIGMANN (-) rappresentato e difeso dall'avvocato PARVIS CARLO (PRVCRL59C25B041V) -ricorrente incidentale- contro TAVERNA ENRICO ALFREDO SALVATORE, GUAZZONE FEDERICA, FALLIMENTO CONFENERGIA S.R.L.
IN LIQUIDAZIONE -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 1315/2022 depositata il 15/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. Fatti di causa 1.- Enrico Salvatore Taverna è stato direttore generale del Consorzio Nord Ovest Energia Confapi e della Confenergia srl, dal gennaio 2011 alla primavera del 2013 , data in cui è stato licenziato per giusta causa. Con sentenza del 2015, il Taverna è stato condannato a risarcire al Consorzio ed a Confenergia rilevanti importi di cui, secondo le sentenze dei giudici del lavoro, si sarebbe appropriato versandole, ad apparente titolo di locazione, ad alcune società a lui riconducibili. 2.-In ragione di tale credito, le due società, poi fallite, hanno agito per la revocatoria di un atto di donazione che il Taverna aveva fatto di un suo immobile a favore della moglie Federica Guazzone.
Nel giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Alessandria, le due creditrici hanno sostenuto che il Taverna era consapevole del debito che aveva con esse sin dal 2011, ossia sin dal momento in cui aveva posto in essere le condotte di distrazione dei fondi sociali. Per contro, i due convenuti hanno eccepito la mancanza di prova dei presupposti della revocatoria. 3.- Il Tribunale di Alessandria ha rigettato la domanda con l'argomento che non era stata allegata copia della donazione oggetto di revocatoria. Questa decisione è stata impugnata in via principale dal fallimento del Consorzio e, in via incidentale, ma adesiva, da Confenergia.
La Corte di Appello di Torino ha accolto l'appello principale dichiarando inammissibile quello incidentale. 4.- Contro questa decisione propongono ricorso per Cassazione sia il Taverna che la Guazzone con tre motivi di censura. Il fallimento del Consorzio si è costituito con controricorso e ricorso incidentale con un motivo di censura. Ragioni della decisione Va pregiudizialmente osservato che anteriormente all’udienza i ricorrenti, in via principale e incidentale, con atto d.d. 13/3/2025 hanno dichiarato di rinunciare ai rispettivi ricorsi e di accettare la rinunzia di controparte.
Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia al ricorso ex art. 391 c.p.c. Non è a farsi luogo a pronunzia in odine alle spese del giudizio di cassazione ex art. 391, 4° co., c.p.c. Trattandosi di rinuncia accettata non vi è luogo a raddoppio del contributo unificato. P.Q.M La Corte dichiara