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Ordinanza — n. 10531/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to accepted withdrawal of the lawsuit under Article 391 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10531/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellants validly withdrew their lawsuit, which was subsequently accepted by the opposing party. The underlying dispute involved creditors seeking to annul a property sale by a company director due to alleged asset depletion, though the appellate court had previously ruled in favor of the creditors. Since the withdrawal was formalized and consented to, the court found no need to examine the merits of the substantive claims regarding the validity of the sale.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; The cassation appeal is extinguished if the appellant validly renounces the lawsuit and the respondent accepts the withdrawal, rendering further examination of the merits unnecessary.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of lawsuit accepted withdrawal extinguishment of proceedings Code of Civil Procedure validità della cessione del credito retrocessione di credito credito contestato

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia al ricorso ex art. 391 c.p.c.
art. 391 c.p
Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia al ricorso ex art. 391 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19369/2022 R.G. proposto da: BERNIERI NICOLA, BERNIERI CARLO ALBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato TONACHELLA AMEDEO (-) rappresentati e difesi dall'avvocato TOGNONI GIANNI (TGNGNN70L31B832B) -ricorrente- contro BOGHETTI MAURO, BOGHETTI RICCARDO, RIMA DI BOGHETTI RICCARDO C SNC, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati CARIOLA DAVIDE (CRLDVD77L18E463M), PERFETTI MARCO (PRFMRC75D30G628A) -controricorrenti- nonchè contro GIOVANNELLI GIORGIO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 97/2022 depositata il 28/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. Fatti di causa 1. La Ri.ma (già Boghetti s.r.l) ha concesso in locazione un suo immobile alla società La.ma con un contratto del 1995. L’obbligazione assunta dalla conduttrice è rimasta inadempiuta, secondo le prospettazioni della locatrice che, in tal modo, ha acquisito il credito al corrispettivo scaduto. A fronte di ciò, i due soci della conduttrice avevano garantito -nei confronti di Ri.ma- l’esatto adempimento della obbligazione di pagamento dei canoni.

Tuttavia, uno dei soci illimitatamente responsabili di Lama, la conduttrice, ossia Angelo Bernieri, poi deceduto, ha alienato un immobile ad Anna D’Alò. E dunque, la società creditrice RI.Ma di Bochetti Riccardo C snc, d’ora in poi Ri.Ma, nonché i suoi soci Riccardo Boghetti e Mauro Boghetti, hanno proposto domanda di simulazione o, in subordine, di revocatoria di quell’atto di vendita, sul presupposto della diminuzione patrimoniale che l’atto ha comportato con conseguente danno per le ragioni del creditore. In quel giudizio si sono costituiti i convenuti per chiedere il rigetto della domanda e per formulare domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per abuso del processo.

Parimenti, è stato chiamato in causa Giorgio Giovannelli, legale rappresentante della conduttrice, che ha aderito alla domanda chiedendone invece l’accoglimento. Nelle more, deceduto Angelo Bernieri, il procedimento è stato riassunto nei confronti dei suoi eredi. Il Tribunale di Massa ha rigettato la domanda principale ed anche quella riconvenzionale. La Corte di Genova ha invece accolto l’appello principale rigettando quello incidentale. In pratica la Corte di Appello ha ritenuto che l’atto di disposizione ha costituito pregiudizio per le ragioni della società creditrice, il cui credito, a differenza di quanto era stato eccepito dai convenuti, non poteva ritenersi prescritto.

Questa decisione è ora impugnata per cassazione dagli eredi Bernieri con sei motivi di ricorso, di cui chiedono, con controricorso, il rigetto, la Ri.Ma ed i soci Mauro e Riccardo Boghetti. Ragioni della decisione Va pregiudizialmente osservato che anteriormente all’udienza i ricorrenti, con atto del 25.2.2025, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso. La controparte ha accettato con atto del 3.3.2025. La rinuncia è validamente proposta, ed è stata accettata. Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia al ricorso ex art. 391 c.p.c.

Non è a farsi luogo a pronunzia in odine alle spese del giudizio di cassazione ex art. 391, 4° co., c.p.c. Trattandosi di rinuncia accettata non vi è luogo a raddoppio del contributo unificato. P.Q.M