Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10529/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on management liability, ruling presumption of fraud insufficient without direct proof of asset concealment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10529/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's finding of liability for the former administrator and the company. The court rejected the argument that the appellate court erred in applying presumptive evidence regarding the sale of assets to a related party. It held that the specific chain of transactions and lack of payment evidence sufficiently established the fraudulent intent required by law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2729, 2901 cod. civ.; Art. 64 L.F.; Art. 360, 1° comma, n. 3 cod. proc. civ.: A presumption of fraud in creditor alienation is valid when the transaction lacks economic justification and involves related parties, provided the facts allow a univocal deduction of the illicit intent without requiring absolute certainty.

Parole chiave

Generato dall'IA
fraudulent alienation management liability presumption of fraud related party transactions creditor protection inadmissible appeal asset concealment restituzione della proprietà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2729 cod. civ.
Art. 2901 cod. civ.
Art. 64 L.F.
e dell’art. 64 L.F. in relazione all’art 360, 1° comma, n.
Art. 360, 1° comma, n. 3 cod. proc. civ.
Art. 96, 3° comma cod. proc. civ.
I ricorrenti vanno altresì condannati al pagamento di somme ex art. 96, 3° e 4° co., c.p.c., ricorrendone i relativi presupposti di legge.
Art. 96, 4° comma cod. proc. civ.
I ricorrenti vanno altresì condannati al pagamento di somme ex art. 96, 3° e 4° co., c.p.c., ricorrendone i relativi presupposti di legge.
art. 2476 cod.civ
in liquidazione conveniva, dinanzi al Tribunale di Milano, Salvatore Giorgianni, già amministratore unico della società fallita, e la Silene S.r.L., chiedendo l’accertamento della responsabilità, ex art. 2476 cod.civ.
art. 2901 cod.civ
art 2729 cod.civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 21/01/2020, n. 1163
Cass. 6/02/2019, n. 3513
Cass. 6/02/2019, n. 3513).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6937/2023 R.G. proposto da: GIORGIANNI SALVATORE e SILENE SRL, in persona dell’Amministratore unico, CONCETTA PUCCIO, rappresentati e difesi dall’avvocato GIANCARLO LA SCALA (LSCGCR35C15F205F) e dall'avvocato MARCO GORLA (GRLMRC70H28F20RB), domicilio digitale exlege; -ricorrenti- contro FALL.TO WATERPLUS SRL IN LIQ.NE, in persona del curatore, BARBARA QUADRI, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO RIVETTA (RVTPLA69A27A010F), domicilio digitale exlege; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3145/2022, depositata il 07/10/2022 e notificata tramite pec il 16/01/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2025 dal Consigliere MARILENA GORGONI. FATTI DI CAUSA La Curatela del Fallimento Waterplus S.r.L. in liquidazione conveniva, dinanzi al Tribunale di Milano, Salvatore Giorgianni, già amministratore unico della società fallita, e la Silene S.r.L., chiedendo l’accertamento della responsabilità, ex art. 2476 cod.civ. del Giorgianni per mala gestio e per condotte distrattive in frode ai creditori e, per l’effetto, la condanna del medesimo al pagamento dell’importo di euro 4.006.948,27, oltre agli interessi, e la declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 cod.civ., dell’atto con cui il Giorgianni e la moglie Concetta Puccio avevano alienato alla Silene S.r.L. un box sito nel Comune di San Giorgio su Legnano e due appartamenti in località Sinsicola (Nu).

Con sentenza n. 3730/2021, il Tribunale di Milano condannava il Giorgianni al risarcimento dei danni quantificati in euro 882.108,82 e disponeva la revoca dell’atto dispositivo sopra indicato. Con la sentenza n. 3145/2022, pubblicata il 7/10/2022 e notificata il 16/01/2023, la Corte d’appello di Milano ha rigettato il gravame proposto dal Giorgianni e dalla Silene S.r.L. ed ha confermato la pronuncia del tribunale. Salvatore Giorgianni e la Selene S.r.L. hanno proposto ricorso per la cassazione di detta sentenza, formulando un solo motivo. Il Fallimento Waterplus S.r.L. in liquidazione ha resistito con controricorso.

E’ stata formulata proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-biscod.proc.civ. Salvatore Giorgianni e la Selene S.r.L. hanno chiesto ritualmente e tempestivamente la decisione del ricorso ai sensi dell’art. 380- bis, 2° comma, cod.proc.civ. La trattazione del ricorso è stata fissata, quindi, ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con unico motivo si denunzia la violazione degli artt. 2729 e 2901 cod.civ. e dell’art. 64 L.F. in relazione all’art 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ. La corte d'appello, ritenendo che gli atti dispositivi avessero reso più difficile l’esazione del credito, non avrebbe considerato che il prezzo delle vendite non era stato versato in contanti, che non vi era prova che fosse stato occultato, che era congruo.

Si contesta inoltre la corte di merito di avere utilizzato elementi presuntivi insussistenti e comunque privi del necessario carattere della gravità, della precisione e della concordanza richiesto dall’art 2729 cod.civ., perché non era stata accertata alcuna sproporzione tra il prezzo di vendita ed il valore di mercato del bene (eventus damni) e perché il rapporto di parentela tra due soggetti non conviventi non implica alcuna presunzione di conoscenza dell’esposizione debitoria e delle eventuali difficoltà economiche del debitore, in particolare quando l’atto compiuto non presenti risvolti di anomalia tali da ricollegarlo ad una presumibile volontà elusiva dei diritti dei creditori.

Il motivo è inammissibile, perché la censura mossa alla sentenza impugnata ha una consistenza meramente fattuale e oppositiva rispetto alla valutazione operata dai giudici d’appello. L’eventus damni è stato evinto dalla corte d'appello dalla sostituzione, nel patrimonio del debitore, di un bene immobile con il relativo prezzo, privando la Waterplus S.r.l., creditrice di una rilevante somma a titolo di risarcimento dei danni, della garanzia patrimoniale generica, essendo il Giorgianni risultato, una volta trasferiti i beni immobili alla Silene S.r.L., del tutto sprovvisto di ulteriori beni idonei a garantire l’adempimento del suo debito ed avendo lo stesso dichiarato, pur dopo aver incassato l’asserito prezzo della vendita, di essere nullatenente.

Va aggiunto che le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l’attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione; spetta quindi al giudice del merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico, apprezzarne la rilevanza, l’attendibilità e la concludenza al fine di saggiarne l’attitudine, anche solo parziale o potenziale, a consentire inferenze logichee compete sempre al giudice del merito procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari precedentemente selezionati ed accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione, e non piuttosto una visione parcellizzata di essi, sia in grado di fornire una valida prova presuntiva tale da ingenerare il convincimento in ordine all’esistenza o, al contrario, all’inesistenza del fatto ignoto (Cass. 02/11/2021, n. 31071).

Chi ricorre in cassazione in questi casi non può limitarsi a lamentare che il singolo elemento indiziante sia privo di per sé solo di valenza inferenziale o che comunque la valutazione complessiva non conduca necessariamente all’esito interpretativo raggiunto nei gradi inferiori, né che dal fatto noto possa risalirsi a un fatto ignoto diverso, in quanto l’esito del ragionamento presuntivo – la prova del fatto ignoto - condotto dal giudice non deve essere l'unica conseguenza possibile di quello noto secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva, essendo, invece, sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'"id quod plerumque accidit" (così Cass.21/01/2020, n. 1163 ;

Cass. 6/02/2019, n. 3513). Ora, il ragionamento presuntivo, per vero, costituisce un "iter logico che non è un risalire all'indietro, ma piuttosto un procedere "in avanti", verso un'ipotesi da verificare, ovvero verso la dimostrazione di un fatto che è prefigurato come possibile conclusione dell'inferenza in cui si articola il ragionamento presuntivo. A siffatto modus operandi si è attenuta la corte d'appello quando ha accertato che sia il Giorgianni (in quanto amministratore unico della Waterplus S.r.L.) sia la Silene S.r.L., in persona del suo amministratore unico Ludovica Giorgianni (figlia di Salvatore e socia totalitaria, insieme con la sorella Carolina, attraverso l’Oasis S.r.L., della Waterplus S.r.L.), non solo erano ben consapevoli di porre in essere atti di disposizione pregiudizievoli delle ragioni dei creditori, ed in particolare della Waterplus S.r.L. e, quindi, dei creditori di quest’ultima (rappresentati dal Fallimento), ma avevano addirittura agito dolosamente proprio allo scopo di conservare il patrimonio del Giorgianni, sottraendolo, però, alle legittime pretese creditorie: quando Ludovica (che era sempre rimasta amministratore unico di Silene S.r.L.) e Carolina Giorgianni avevano ceduto le quote della Silene S.r.L. alle società Marcati (per il 90%) e La Scala (per il 10%) (Ludovica Giorgianni.) e quando solo otto mesi dopo la società Marcati aveva ceduto nuovamente le quote della Silene S.r.L. (divenuta proprietaria degli immobili già di Salvatore Giorgianni e della moglie Puccio) a Ludovica e Carolina Giorgianni, senza che di tale insolita operazione gli appellanti avessero fornito una qualche spiegazione, senza indicare il prezzo di cessione né produrre il relativo contratto.

2) All’inammissibilità dell’unico motivo consegue l’inammissibilità del ricorso.

3) Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. I ricorrenti vanno altresì condannati al pagamento di somme ex art. 96, 3° e 4° co., c.p.c., ricorrendone i relativi presupposti di legge. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento in favore della controricorrente :

a) delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 12.200,00, di cui euro 12.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori come per legge;

b) dell’importo di euro 12.000,00 ex art. 96, 3° comma, cod.proc.civ. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende , ai sensi dell’art. 96, 4° comma, cod.proc.civ. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, all’ufficio del merito competente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a n