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Ordinanza — n. 10526/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appellate confirmation of absolute contract simulation due to insufficient attack on all grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10526/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appeal filed by buyers against the appellate court's confirmation of a first-instance judgment declaring a property sale absolutely simulated. The buyers argued that the appellate court failed to examine specific evidence regarding renovation works and improperly applied rules on witness testimony. The court ruled that the appeal was inadmissible because it only attacked one of several independent grounds used by the lower courts to establish the simulation, failing to challenge the entire reasoning structure.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.; Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.: An appeal challenging a decision based on multiple independent grounds must attack all such grounds; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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absolute simulation inadmissible appeal multiple grounds witness testimony renovation works contract validity appellate review vendita a rate anticipate

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
, ai sensi dell' art. 360, comma 1, n.
Art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.
, ai sensi dell' art. 360, comma 1, n.
Art. 111 comma 6 Cost.
e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art.
Art. 2721 cod.civ.
111, 6° comma, Cost., perché la motivazione per cui la corte territoriale ha ritenuto ammissibile la prova testimoniale, anche ai sensi dell’art. 2721 cod.civ., c’è ed è pienamente intellegibile: la corte d’appello ha verificato che le memorie istruttorie ex art.
Art. 2732 cod.civ.
7); ha disatteso il secondo motivo di gravame con cui si confutava la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale aveva attribuito efficacia probatoria alle dichiarazioni di Rosaria e Carmelo Nicotra e di Davide Saitta, rilevando che i limiti di cui all’art. 2732 cod.civ.
art. 2732 cod.civ
7); ha disatteso il secondo motivo di gravame con cui si confutava la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale aveva attribuito efficacia probatoria alle dichiarazioni di Rosaria e Carmelo Nicotra e di Davide Saitta, rilevando che i limiti di cui all’art. 2732 cod.civ.
art. 2721 cod.civ
riguardano solo le parti; ha confermato l’ammissibilità della prova testimoniale di Rosaria Nicotra, non essendo il limite di valore di cui all’art. 2721 cod.civ.
art. 115 cod.proc.civ
cod.civ., avrebbe violato l’art. 115 cod.proc.civ.
art. 116 cod.proc.civ
e dell’art. 116 cod.proc.civ., in relazione all’ art.360, 1° comma, n.
art. 1417 c.c
Specificamente, va ribadito che: -la prova della simulazione assoluta che i terzi o i creditori sono chiamati a fornireex art. 1417 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 26/02/2024, n. 5102
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13152/2022 R.G. proposto da: CORDOVANA FRANCESCO, GIORDANO VITA, rappresentati e difesi dall’avvocato GAETANO CUCUZZA (CCZGTN63B21B428K), domicilio digitale exlege; -ricorrente- contro UNIPOLREC SPA, già UNIPOLBANCA S.p.A., in persona del suo procuratore speciale e legale rappresentante p.t., PAOLO FORLANI, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO GRANOZZI (GRNGTN43M29C342A); -controricorrente- nonché contro RECUPERO ANNA, NICOTRA GIOVANNI, rappresentati e difesi dall’avvocato CARMELO DAINOTTI (DNTCML68R17G58), domicilio digitale exlege; -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE d'appello di CATANIA n. 2120/2021, depositata il 09/11/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2025 dal Consigliere MARILENA GORGONI. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 1806/2018, accoglieva la domanda principale di Unipolbanca S.p.A., creditrice della complessiva somma di euro 359.877,98 nei confronti dei coniugi Giovanni Nicotra e Anna Recupero, e dichiarava la simulazione assoluta dell’atto con cui gli stessi, dismettendo il loro compendio immobiliare, avevano venduto a Francesco Cordovana e a Vita Giordano alcuni immobili siti nel comune di Tremestrieri Etneo (CT).

In particolare, il tribunale riteneva rilevante che:

a) sebbene gli immobili fossero gravati da due ipoteche, i venditori li avessero dichiarati liberi da trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli e avessero dispensato il notaio rogante dall’effettuazione delle visure;

b) sia nell’atto di costituzione in giudizio sia nell’interrogatorio formale reso dal Nicotra i venditori avessero confessato di aver simulato la vendita;

c) i testimoni avessero confermato la natura fittizia dell’atto dispositivo;

d) non vi fosse prova del pagamento del corrispettivo. La Corte d’appello di Catania, all’esito del giudizio promosso da Francesco Cordovana e da Vita Giordano, con la sentenza n. 2120/2021, depositata il 09/11/2021, ha rigettato il gravame e confermato la decisione del tribunale. Pur considerando fondata la censura mossa con il primo motivo con cui veniva lamentata l’assenza del carattere confessorio nelle dichiarazioni rese dal Nicotra, ha ritenuto che la prova della simulazione degli atti per cui è causa emergesse da un complesso di elementi e circostanze correttamente valutate dal Tribunale (p. 7); ha disatteso il secondo motivo di gravame con cui si confutava la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale aveva attribuito efficacia probatoria alle dichiarazioni di Rosaria e Carmelo Nicotra e di Davide Saitta, rilevando che i limiti di cui all’art. 2732 cod.civ. riguardano solo le parti; ha confermato l’ammissibilità della prova testimoniale di Rosaria Nicotra, non essendo il limite di valore di cui all’art. 2721 cod.civ. posto a presidio dell’ordine pubblico, con la conseguenza che, un volta ammessa, in assenza di contestazione, la prova testimoniale doveva ritenersi ritualmente acquisita; ha escluso che vi fosse prova dell’avvenuto pagamento del corrispettivo, perché gli assegni prodotti dai Cordovana-Giordano il più delle volte erano intestati ad MM (ovvero me stesso) ed inoltre erano emessi per cifre non elevate che non facevano pensare ad un pagamento organizzato allo scopo di acquistare l’immobile, ma alla sussistenza di rapporti commerciali tra le parti in corso da anni, e perché le dichiarazioni del teste Caruso erano generiche e mancavano di riferimento ai tempi, ai contesti e agli importi degli assegni; ha ritenuto non decisiva la circostanza che due anni dopo l’acquisto la figlia del Cordovana si fosse trasferita nell’immobile; ha dato rilievo al tentativo di liberare l’immobile dalle ipoteche e dalle azioni esecutive dei creditori, non considerando credibile che un acquirente che abbia pagato integralmente il prezzo di un immobile continui a pagare le rate del mutuo del proprio dante causa senza richiede a questo nulla in restituzione.

Anzi quanto sopra avvalora la tesi che i simulati acquirenti si siano impossessati del bene senza nulla aver corrisposto in cambio e stiano, senza subire alcun pregiudizio proprio per non aver pagato nulla, liberando l’immobile dai pesi su di esso gravanti ; ha considerato negativamente l’assenza di accordi preliminari che avrebbero dato ai pagamenti rateali e all’accordo una dimensione temporale e progressiva che potesse giustificare il risultato finale (ossia il trasferimento). Francesco Cordovana e Vita Giordano ricorrono per la cassazione di detta sentenza, formulando sette motivi, illustrati con memoria.

Unipolrec S.p.A., già Unipolbanca S.p.A., e Giovanni Nicotra e Anna Recupero resistono con separati controricorsi, corredati di memoria. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo si denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 1415,1416 e 1417 cod.civ., in relazione all’ art.360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. Dopo aver riportato i numerosi passaggi argomentativi con cui è stata confermata la sentenza del tribunale nella parte in cui aveva ritenuto indimostrato l’avvenuto pagamento del prezzo, i ricorrenti concentrano il loro sforzo confutativo nel tentativo di dimostrare che la corte territoriale non abbia esaminato i singoli elementi istruttori (dichiarazioni dei testi, documenti), non li abbia valutati nella loro globalità per verificare l’effettiva convergenza di ogni indizio, abbia dato rilievo a indizi non gravi, né precisi e tantomeno concordanti.

Così facendo, oltre a incorrere nella violazione degli artt. 2729 e ss. cod.civ., avrebbe violato l’art. 115 cod.proc.civ. e l’art. 116 cod.proc.civ., quando ha valorizzato, ai fini della simulazione, elementi di fatto che tutt’ al più avrebbero potuto rilevare ai fini dell’accoglimento della domanda revocatoria, ha omesso di considerare elementi che avrebbero potuto dimostrare il contrario: la quietanza rilasciata dai coniugi Nicotra-Recupero in favore degli acquirenti, gli assegni prodotti in giudizio che, benché intestati a “M.M.”, riportavano la firma di girata di Giovanni Nicotra, a riprova che li aveva incassati, la deposizione del Caruso che aveva dichiarato di avere assistito personalmente alla dazione di alcuni degli assegni da parte del Cordovana al Nicotra, le dichiarazioni dei disponenti Nicotra-Recupero che avevano riferito dell’avvenuta dazione di danaro da parte del Cordovana in favore del Nicotra, la ristrutturazione dell’immobile con costi a carico degli acquirenti, il trasferimento della residenza in quell’immobile da parte di Teresa Cordovana, l'avvenuto pagamento del debito del Nicotra da parte di Francesco Cordovana per il complessivo importo di euro 12.780,00, il pagamento eseguito dal Cordovana per estinguere un ulteriore debito del Nicotra verso Unipolbanca S.p.A. per rate insolute del mutuo ipotecario iscritto sull’immobile oggetto di causa.

Il motivo è infondato. Nonostante gli sforzi confutativi di parte ricorrente la censura si sostanzia nella richiesta di una differente valutazione degli elementi di fatto incompatibile con i caratteri morfologici e funzionali del giudizio di legittimità, non bastando, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, la enunciazione della pretesa violazione di legge in relazione al risultato interpretativo favorevole, disatteso dal giudice del merito, argomentata attraverso la mera critica del convincimento cui il giudice è pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione di una difforme interpretazione degli accertamenti fattuali rispetto a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia.

Specificamente, va ribadito che: -la prova della simulazione assoluta che i terzi o i creditori sono chiamati a fornireex art. 1417 c.c. può fondarsi su elementi presuntivi che normalmente sono la regola. Infatti, ai fini dell'indagine sulla simulazione, le risultanze dell'atto pubblico non sono decisive, perché la sua efficacia probatoria riguarda la provenienza delle dichiarazioni e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, e non l'intrinseca verità delle dichiarazioni, né la rispondenza dei fatti alla vera intenzione delle parti.

La conformità al reale interno volere di tali manifestazioni di volontà può, quindi, essere contrastata con ogni mezzo di prova nei casi contemplati dall'art. 1417c.c., ivi compresa la prova per presunzioni (v., da ultimo, Cass.4/07/2024, n.18347); ii) il ragionamento presuntivo, per vero, costituisce un "iter logico che non è un risalire all'indietro, ma piuttosto un procedere "in avanti", verso un'ipotesi da verificare, ovvero verso la dimostrazione di un fatto che è prefigurato come possibile conclusione dell'inferenza in cui si articola il ragionamento presuntivo (Cass. 27/05/2024, n.14788); iii) in tema di prova per presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art.2729 c.c. e dell'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit", i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito (Cass. 25/09/2023, n. 27266); iv) la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citatoart. 2729 c.c. , ai sensi dell' art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass. 21/03/2022, n. 9054), in quanto la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass. 26/02/2020, n. 5279); la critica deve concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non può tradursi in argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità, criticando la ricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione.

Ai suddetti principi si è correttamente attenuta la corte territoriale, la quale ha preso le mosse da plurimi indizi, la cui gravità, precisione e concordanza non sono inficiate dalle censure dei ricorrenti, atteso che:

a) la la gravità allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche lex artis , che significa solo che la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui, dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B , non essendo, invece, condivisibile invece l'idea che vorrebbe sotteso alla gravità che l'inferenza presuntiva sia "certa (così Cass. 4/08/2017, n. 19485), come, invece, mostra di ritenere parte ricorrente: infatti, per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva , essendo, invece, sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'"id quod plerumque accidit" (così Cass. 15/03/2018, n . 6387 );

b) la precisione esprime l'idea che l'inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso di esso, mentre non lasci spazio, sempre al livello della probabilità (e, dunque, anche in questo caso non della certezza), ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti (Cass. 21/01/2025, n.1467);

c) la concordanza individua un requisito del ragionamento presuntivo, che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori, volendo esprimere l'idea che, intanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi (Cass. n. 19485/2017). Né ha rilievo l’asserita mancata considerazione di alcune circostanze, perché il procedimento logico si articola in due momenti: quello della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti; quello della successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice) (Cass. n. 9054 /2022, cit.).

2) Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art.2726 cod.civ. in relazione all’ art.360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ. Attinta da censura è la statuizione con cui la corte d'appello ha negato rilievo all’eventuale restituzione dei prestiti fatti al Nicotra, ritenendo decisivo il mancato pagamento del prezzo della compravendita. L’errore della corte territoriale consisterebbe nell’avere ammesso, in violazione dell’art. 2726 cod.civ., testimonianze in contrasto con la quietanza rilasciata dai venditori nell'atto pubblico di compravendita; detta quietanza avrebbe dovuto essere contestata soltanto mediante la prova degli stessi fatti (errore di fatto o violenza) richiesti dall’art. 2732 c.c. per privare di efficacia la confessione, essendo irrilevanti il dolo e la simulazione (Cass.06/10/2014 n. 20993), come da pacifico insegnamento di questa Corte, secondo cui L'indicazione del venditore, contenuta nell'atto notarile di compravendita, che il "pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto" non è coperto da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., ma ha natura confessoria, con la conseguenza che il quietanziante non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione; quest'ultima nel rapporto tra le parti deve essere provata mediante contro dichiarazione scritta (Cass. 29/09/2020, n.20520).

Ed allora la corte d’appello, non essendo stata acquisita agli atti alcuna prova degli elementi di cui all’art. 2732 cod.civ., correttamente applicando la norma, avrebbe dovuto riconoscere alla quietanza efficacia di confessione stragiudiziale e pertanto non avrebbe potuto tenere conto ai fini della decisione delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi Carmelo Nicotra, Daniele Saitta e Rosaria Nicotra, salvo incorrere, come è accaduto, nella violazione dell’art. 2726 cod.civ. Il motivo è inammissibile e infondato. La censura qui formulata è stata già disattesa dalla corte d'appello con una statuizione di cui parte ricorrente non ha tenuto conto: a p. 8 della sentenza si legge, infatti, che le limitazioni di cui all’art. 2732 cod.civ. valgono esclusivamente tra le parti e non anche nei confronti dei terzi, qual è la banca appellata, e che nel caso di domanda di simulazione assoluta proposta da terzi la prova del pagamento grava sul compratore (Cass. 2008/28224).

Con imotivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ.(Cass. 24/09/2018, n. 22478; Cass. 25/08/2000, n. 11098;

Cass. 17/11/2003, n. 17402 ; Cass.23/09/2003, n. 12632). L’infondatezza deriva dal fatto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, Qualora l'azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto; tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti (Cass.4/07/2024, n.18347;

Cass. 13/06/2018 n. 15510; Cass.02/03/2017 n. 5326).

3) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod.civ. e dell’art. 116 cod.proc.civ., in relazione all’ art.360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ. Gli odierni ricorrenti sostengono di avere dimostrato - documentalmente e attraverso la prova testimoniale di Domenico Caruso e di Nunzio Costa - di avere versato al Nicotra il prezzo di compravendita tramite assegni pagati prima della stipula dell’atto nonché di avere utilizzato l’immobile per fini propri (trasferimento della figlia), oltre che di avere eseguito importanti opere di ristrutturazione sull’ immobile e di averlo anche liberato dai pesi su di esso gravanti e che controparte anziché contestare l’ avvenuto versamento del denaro -che quindi assume la rilevanza di un fatto storico certo- si sarebbe limitata a contestare la causale di detti versamenti, sostenendo che si trattasse di prestiti.

La corte d'appello, incorrendo nella violazione dell’art. 2697 cod.civ. e degli artt.115 e 116 cod.proc.civ., anziché esaminare le effettive risultanze probatorie acquisite in giudizio, avrebbe ritenuto non dimostrato che il corrispettivo del prezzo era stato versato, attribuendo rilievo ai rapporti commerciali tra le parti che avrebbero potuto giustificare l’emissione degli assegni, errando nel non considerare che detti rapporti intercorrevano con la società Nuova Masters S.r.L. e non con ilNicotra, e limitandosi a ipotizzare che gli assegni potessero essere stati emessi non per pagare il corrispettivo ma per altro titolo.

Il motivo è inammissibile. Non ricorrono i presupposti per ritenere integrata la violazione dell’art. 2697 cod.civ. né quella degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. Un motivo denunciante la violazione dell’art. 2697 cod.civ. si configura effettivamente e, dunque, dev’essere scrutinato come tale solo se in esso risulti dedotto che il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandia una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni.

Viceversa, allorquando il motivo deducente la violazione del paradigma dell’art. 2697 cod.civ. risulti argomentato postulando (erronea) che la valutazione delle risultanze probatorie ha condotto ad un esito non corretto, il motivo stesso è inammissibile come motivo in iure ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod.proc.civ. (se si considera l’art. 2697 cod.civ. norma processuale) e ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ. (se si considera l’art. 2697 cod.civ. norma sostanziale, sulla base della vecchia idea dell’essere le norme sulle prove norma sostanziali) e, nel regime dell’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ., si risolve in un surrettizio tentativo di postulare il controllo della valutazione delle prove oggi vietato ai sensi di quella norma ( Cass., Sez.Un., 5/08/2016, n. 16598 e successiva giurisprudenza conforme).

Perché si configuri effettivamente un motivo denunciante la violazione del paradigma dell’art. 115 cod.proc.civ. è necessario che venga denunciato, nell’attività argomentativa ed illustrativa del motivo, che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè che abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che, per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 cod.proc.civ.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 cod.proc.civ., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove".

Approfondimenti sul punto si rinvengono in Cass. 10/06/2016, 11892, che riprende un principio di diritto già espresso in motivazione da Cass. Sez. Un., 05/08/2016, n. 16598 e ribadito da Cass., Sez. Un., n. 24/09/2020, n. 20087.

4) Con il quarto motivo parte ricorrente imputa al giudice a quola violazione e falsa applicazione degli artt. 246, 115 e 116 cod.proc.civ., in relazione all’ art.360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., l’omessa e/o apparente motivazione della sentenza e quindi la violazione dell’art. 132, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ. La corte d'appello, nel valorizzare le dichiarazioni rese dai testi Rosaria Nicotra, Carmelo Nicotra e Daniele Saitta, rispettivamente, figli e genero dei coniugi Nicotra-Recupero, ha sostenuto che: i testi escussi non sono incapaci ai sensi dell’art 246 cpc in quanto, com’è noto, l’incapacità a testimoniare scaturisce dalla sussistenza in capo al teste di un interesse giuridico (non di mero fatto) personale, attuale e concreto che comporti, ex art. 100 c.p.c., una legittimazione principale a proporre o contraddire all’azione o una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio da altri proposto.

Nel caso di specie, i testimoni - figli e genero dei venditori- non sono portatori di alcun interesse giuridico che conferisca loro la legittimazione attiva a partecipare al presente giudizio . I ricorrenti insistono nel ritenere che essi avessero un interesse in causa, convergente con quello dei convenuti (quello di sottrarre la propria garanzia patrimoniale alle azioni recuperatorie della banca) e che abbiano reso dichiarazioni nell’interrogatorio formale in contraddizione tra di loro e con le altre prove documentali: la teste Rosaria Nicotra, prima, dichiarava che, a fronte dei presunti prestiti ricevuti, il padre aveva restituito le somme al Cordovana, per poi contraddirsi, sostenendo di avere restituito lei stessa delle somme a nome del padre; la testimonianza resa da Davide Saitta è “de relato”, avendo riportato di fatti appresi non in modo immediato e diretto, bensì attraverso i racconti altrui.

Aggiungono che la circostanza della presunta restituzione dal Nicotra al Cordovana delle somme ricevute in prestito (fatto da cui gli odierni appellati vorrebbero far discendere la dimostrazione dell’asserito diverso titolo su cui si fonderebbero gli assegni citati nell’atto di compravendita) non troverebbe riscontro negli assegni emessi da Giovanni Nicotra prodotti in giudizio dalla banca, i quali erano intestati a “M.M.” e, eccezion fatta per l’assegno n. 0911303453-08 del 10/02/2007 per l’importo di euro 5.375,00, non riportavano mai la girata del Cordovana, bensì di soggetti terzi, e l’asserita restituzione della somma di euro 78.050,00 ad opera della figlia Rosaria Nicotra non era stata dimostrata documentalmente; di conseguenza, non poteva dirsi raggiunta la prova della presunta restituzione dei prestiti dal Nicotra al Cordovana, né che il titolo degli assegni emessi dal Cordovana in favore di Giovanni Nicotra per il complessivo importo di euro 200.000,00 fosse da ricercare in una causale diversa dal pagamento del corrispettivo della compravendita e specificamente in presunti pregressi prestiti personali.

Il motivo è inammissibile. E’ sufficiente rilevare che i ricorrenti non si sono affatto confrontati con la sentenza impugnata nella parte in cui ha vagliato e disatteso le stesse censure che i ricorrenti hanno (ri)proposto con il motivo qui scrutinato. Le censure sono formulate anche in questo caso contrapponendo una propria valutazione a quella espressa dalla sentenza impugnata, concretizzando gli estremi del non motivo, inammissibile ex art. 366, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ. (Cass.24/09/2018, n. 22478; Cass. 25/08/2000, n. 11098 ; Cass.17/11/2003, n. 17402;

Cass.23/09/2003, n. 12632). A rendere ulteriormente inammissibile il motivo e tutte le argomentazioni che lo sostengono vi è il rilievo che la corte d'appello ha inequivocabilmente ritenuto decisivo, ai fini dell’accoglimento della domanda di simulazione assoluta, il mancato pagamento del corrispettivo, mentre ha negato rilievo alla circostanza che gli eventuali prestiti fatti al Nicotra fossero stati da questi restituiti (p. 9).

5) Con il quinto motivo i ricorrenti denunziano l’omesso esame dei documenti prodotti nella memoria depositata ex art. 183, 6° comma, n. 3 cod.proc.civ. il 18/1/2013, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ., l’omessa motivazione e quindi la violazione dell’art.132, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ. e dell’art. 111, 6° comma, Cost., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ. Il giudice a quo non avrebbe esaminato le memorie istruttorie depositate dalla difesa degli esponenti nel giudizio di primo grado in data 18/1/2013 ai sensi dell’art. 183, 6° comma, n. 3 cod.proc.civ., con cui gli esponenti si erano opposti alle richieste di prova per testi promosse dai convenuti Nicotra-Recupero e dall’attrice Unipolbanca S.p.A., rilevandone l’inammissibilità per violazione dei limiti previsti dagli artt. 1417 e 2722 cod.civ.

Sussistendo una chiara contestazione sull’ ammissibilità della prova richiesta, la corte territoriale avrebbe dovuto valutare l’ammissibilità della testimonianza anche ai sensi dell’art. 2721 cod.civ., escludendo quindi qualsiasi possibilità di ritenere ritualmente acquisita la prova in assenza di una tempestiva eccezione di inammissibilità. L’eccezione di inammissibilità era stata infatti tempestivamente proposta in primo grado con le memorie istruttorie ed era stata reiterata anche in appello. La corte territoriale invece ne avrebbe omesso del tutto l’esame ed avrebbe anche omesso di verificarne l’avvenuto deposito nel fascicolo d’ ufficio, regolarmente avvenuto ed annotato.

Il motivo è, in parte, inammissibile, per plurime e concorrenti ragioni, ed in parte è infondato. In presenza di una doppia conforme di merito la censura di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ. non è ammissibile, ai sensi dell'art. 348-ter, ultimo comma, cod.proc.civ.(disposizione oggi abrogata, ma applicabile alla fattispecie, ratione temporis, e comunque, oggi sostanzialmente trasfusa nel 4° comma dell'art. 360 cod.proc.civ.). Né può farsi a meno di rilevare che le memorie istruttorie non sono fatti, del cui omesso esame ci si possa dolere ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ.

La censura di violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ. va disattesa, perché detta disposizione del codice di rito riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, 1° comma, n. 6, e 369, 2° comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Cass., Sez.

Un., 7/04/2014, n. 8053). Si evidenzia, altresì, che costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. 6/09/2019, n. 22397; Cass. 8/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. Un., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 4/04/2014, n. 7983; Cass.5/03/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass. 18/10/2018, n. 26305;

Cass. 14/06/2017, n. 14802); gli elementi istruttori (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. 21/10/2015, n. 21439; Cass.29/10/2018, n. 27415), sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili, come nel caso all'esame. Non è fondata la censura di violazione dell’art. 132, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ. e dell’art. 111, 6° comma, Cost., perché la motivazione per cui la corte territoriale ha ritenuto ammissibile la prova testimoniale, anche ai sensi dell’art. 2721 cod.civ., c’è ed è pienamente intellegibile: la corte d’appello ha verificato che le memorie istruttorie ex art. 183, 6° comma, n. 3 cod.proc.civ. non erano presenti nel fascicolo d’ufficio, né nel fascicolo di parte e che la nullità della prova testimoniale per superamento dei limiti di valore di cui all’art. 2721 cod.civ. non poteva essere eccepita per la prima volta in appello, con la comparsa conclusionale.

6) Con il sesto motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma n. 3 cod.proc.civ. Attinta da censura è la statuizione con cui la corte territoriale, ritenendo che gli appellanti non avessero fornito nessuna spiegazione in fatto ai rilievi del tribunale relativi agli importi ed alle date degli assegni, alla loro frequente intestazione all’emittente, all’assenza di un contratto preliminare, all’intestazione di uno degli assegni alla S.r.L. La Nuova Masters e, cioè, ad un soggetto diverso dai venditori, ha concluso che l’appello (rectius il motivo di appello) appariva privo di specificità in violazione del disposto di cui all’art. 342 cod.proc.civ.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d'appello, i ricorrenti sostengono di avere indicato le ragioni per le quali le affermazioni del tribunale risultavano errate: alle pagine 20-24 dell’atto d’appello avevano censurato la sentenza del tribunale per avere ritenuto che non vi era prova dell’effettivo pagamento del prezzo, affermando che nessuna rilevanza aveva la circostanza dell’avvenuta produzione in giudizio da parte dei coniugi Cordovana-Giordano di 8 assegni sui 15 citati nell’atto di compravendita, atteso che l’onere probatorio in capo ai convenuti acquirenti era stato ampiamente adempiuto a seguito della mancata contestazione da parte degli alienanti, e che comunque il mancato pagamento del prezzo avrebbe potuto rilevare come inadempimento dell’acquirente, ma non avrebbe giustificato la declaratoria di simulazione assoluta.

Aggiungono che il pagamento del corrispettivo della compravendita nella misura di euro 200.000,00 indicato nell’atto di vendita risulterebbe provato:

a) dalla quietanza rilasciata dai coniugi Nicotra-Recupero nell’atto di compravendita;

b) dagli assegni prodotti in giudizio, i quali, seppur emessi da Francesco Cordovana ed intestati a “M.M.”, riportavano la firma di girata di Giovanni Nicotra;

c) dalle dichiarazioni del teste Domenico Caruso il quale aveva dichiarato di avere assistito personalmente alla dazione di alcuni degli assegni da parte del Cordovana al Nicotra;

d) dagli stessi testi dei convenuti Nicotra-Recupero, che avevano confermato l’avvenuta dazione di danaro da parte del Cordovana in favore di Nicotra, seppur asserendo che si trattasse di diverso titolo. Il motivo è inammissibile. Oltre a dover ribadire che secondo la giurisprudenza di questa Corte Qualora l'azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697cod.civ. , indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto (Cass. 2/03/2017, n. 5326;

Cass. 13/06/2018, n. 15510; Cass. 4/07/2024, n.18347) e che quindi non colgono nel segno i ricorrenti quando ritengono che il mancato pagamento del prezzo potrebbe rilevare sub specie di inadempimento e non essere utilizzato per dichiarare la simulazione assoluta dell’atto, le argomentazioni a sostegno del motivo si sostanziano in una richiesta di rivalutazione di plurimi fatti di causa da cui è originata l'azione. La rivalutazione degli accertamenti fattuali è estranea, però, al perimetro del sindacato di legittimità, perché incompatibile con i suoi caratteri morfologici e funzionali; l'accoglimento di tale richiesta implicherebbe la trasformazione del processo di cassazione in un terzo giudizio di merito, nel quale ridiscutere il contenuto di fatti e di vicende del processo e dei convincimenti del giudice maturati in relazione ad essi - evidentemente non graditi - al fine di ottenere la sostituzione di questi ultimi con altri più collimanti con propri desiderata, rendendo, in ultima analisi, fungibile la ricostruzione dei fatti e le valutazioni di merito con il sindacato di legittimità avente ad oggetto i provvedimenti di merito.

Nella parte in cui censurano la declaratoria di aspecificità del motivo di appello aggrediscono (solo) una delle rationes decidendi su cui la corte d’appello ha fondato la decisione di conferma della sentenza del tribunale. Costituisce ius receptum , nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per il quale l'impugnazione di una decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, per poter essere ravvisata meritevole di ingresso, deve risultare articolata in uno spettro di censure tale da investire, e da investire utilmente, tutti gli ordini di ragioni cennati, posto che la mancata critica di uno di questi o la relativa attitudine a resistere agli appunti mossigli comporterebbero che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato e priverebbero il gravame dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (Cass. 26/02/2024, n. 5102).

7) Con il settimo motivo i ricorrenti deducono l’ omesso esame delle risultanze della CTU in relazione alla realizzazione delle opere di ristrutturazione eseguite dai ricorrenti. Omessa motivazione della sentenza. Nullità per violazione dell’art. 132 comma 2 n.4 cpc e dell’ art.111 comma 6 Cost. Nullità sentenza in relazione all’ art.360 comma 1 n.4 cpc. Omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio ai sensi dell’art. 360 comma 1 n.5 cod.proc.civ. . La corte d’appello avrebbe omesso di considerare che gli esponenti successivamente all’acquisto dell’immobile avevano eseguito importanti opere di ristrutturazione, al fine di consentire poi il trasferimento alla figlia Teresa Cordovana. Il motivo è inammissibile. Ancora una volta i ricorrenti dimostrano di non confrontarsi con la sentenza impugnata, dalla quale (p.

12) si evince che le ristrutturazioni sull’immobile eseguite dalla figlia degli odierni ricorrenti prima di prendervi la residenza sono state ritenute dal giudice a quo una circostanza non idonea ad escludere il carattere simulato dell’atto per cui è causa e, ciò, in quanto … la stessa non assumere un valore univoco ma va letta in un contesto in cui tutti fa propendere per la simulazione assoluta della compravendita ; il che esclude che la corte territoriale sia incorsa in alcun vizio di motivazione, ma anche che vi siano i presupposti per denunciare la violazione di cui all’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ.: violazione, peraltro, inammissibile anche per le ragioni evidenziati supra sub § 5.

8) All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

9) Le spese del giudizio di cassazione , liquidate come in dispositivoin favore di ciascuna parte controricorrent e , seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori come per legge, in favore di ciascuna partecon