Cassation appeal dismissed due to withdrawal following a settlement between the Calcagni brothers and the Bernardo brothers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal extinct due to the parties' withdrawal following a settlement. The Calcagni brothers had challenged a lower court ruling that invalidated a gratuitous transfer of their S.n.C. share to their son, while the Bernardo brothers remained silent. The court terminated the proceedings because the withdrawal was accompanied by a transaction, rendering further litigation unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis1 cod. proc. civ.; Art. 380-bis2 cod. proc. civ.: When a cassation appeal is withdrawn in conjunction with a settlement, the judgment is declared extinct without allocation of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15928/2022 R.G. proposto da: CALCAGNI MATTEO, CALCAGNI MICHELE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LIMA 7, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE IANNUCCILLI (NNCPQL43R26I234C) che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro BERNARDO CLEMENTE, BERNARDO VINCENZO, BERNARDO RAFFAELE; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4656/2021, depositata il 17/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2025 dal Consigliere MARILENA GORGONI.
Rilevato in fatto che: La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 4686/2021, resa pubblica in data 17/12/2021, ha rigettato il gravame proposto da Matteo e Michele Calcagni e ha confermato la sentenza n. 2212/2016 con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva dichiarato l’inefficacia exart. 2901 cod.civ nei confronti di Raffaele, Vincenzo e Clemente Bernardo dell’atto con cui Matteo Calcagni, loro debitore di euro 258.228,44, per effetto della sentenza n. 441/2009 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, aveva trasferito a titolo gratuito al figlio Michele la sua partecipazione al capitale della società AMC Arredamenti Mobili Calcagni S.n.C.
Matteo e Michele Calcagni ricorrono per la cassazione di detta sentenza, formulando quattro motivi. Raffaele, Clemente e Vincenzo Bernardo non svolgono attività difensiva in questa sede. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. Considerato che:
1) In data 18/2/2025 è pervenuta rinunzia al ricorso sottoscritta dai ricorrenti e dal loro difensore, per intervenuta transazione.
2) Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia.
3) Nulla deve essere liquidato per le spese, non essendo stata svolta attività difensiva in questa sede da Raffaele, Vincenzo e Clemente Bernardo. P.Q.M La Corte dichiara estinto per rinunzia il giudizio di cassazione. Così deciso nella Camera di Consiglio del 7 marzo 2025 dalla Terza