Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite first-instance judgment and lack of decisive facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to cite the first-instance judgment in the relevant section of the appeal grounds. The appellant argued that the lower court erred in finding insufficient evidence of fraudulent intent against one company, but the court noted the procedural defect prevented proper review. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the civil fraud claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ.; Art. 380-bis 1 cod.proc.civ.: An appeal for cassation alleging an omission of a decisive fact is inadmissible if the appellant fails to cite the contested first-instance judgment, thereby preventing the Court from verifying the decisiveness of the issue.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14623/2022 R.G. proposto da: PAOLO MANCINI, in proprio e quale rappresentante della DITTA EDILIZIA ARTIGIANA GEOM. MANCINI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI TRE OROLOGI N 10/E, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO RANIERI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO BRACCIALE (BRCFNC60A17D662I); -ricorrente- contro IMMOBILIARE PIGNETO SRL IN LIQUIDAZIONE, DE SANTIS DIMITRI PIERANGELO, FOREST IMMOBILIARE S.r.L.; -intimati- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2173/2022, depositata il 31/03/2022 e notificata il 1°/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2025 dal Consigliere MARILENA GORGONI. FATTI DI CAUSA La Corte d'appello di Roma, con la sentenza n. 2173/2022, resa pubblica in data 31/03/2022 e notificata il 1°/04/2022, ha confermato la pronuncia n. 107/2017 resa dal Tribunale di Latina, il quale aveva accolto parzialmente la domanda con cui, assumendosi creditrice di euro 265.000,00 nei confronti della Immobiliare Pigneto S.r.L., la Ditta Edilizia Artigiana Geom. Paolo Mancini aveva chiesto che fossero dichiarati inefficaci nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 cod.civ., gli atti di disposizione di alcuni appartamenti siti in via Roma a San Felice al Circeo, ritenendo che i presupposti dell’actio pauliana ricorressero solo relativamente alla vendita del piano terra a Dimitri Pierangelo De Santis e non anche nei confronti delle compravendite poste in essere in favore dei coniugi Antonino Quattrini e Maria Bucciarelli e della Empolitana Costruzioni S.r.L.
Paolo Mancini, in proprio e quale legale rappresentante della Ditta Edilizia Artigiana Geom. Paolo Mancini, ricorre per la cassazione della sentenza della corte d’appello, avvalendosi di quattro motivi. La Forest Immobiliare S.r.L., già Empolitana Costruzioni S.r.L., l’Immobiliare Pigneto S.r.L. in liquidazione e Pierangelo De Santis Dimitri sono rimasti intimati. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo si denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2° comma, 2727 e 2729, 1° comma, cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.
Attinta da censura è la statuizione con cui il giudice a quo ha ritenuto non provata la consapevolezza da parte della Empolitana Costruzioni S.r.L. che l’acquisto dell’appartamento avrebbe pregiudicato le ragioni creditorie. Alla corte d'appello si imputa di non avere considerato le allegazioni della stessa difesa della terza acquirente - in ordine ai rapporti di natura commerciale tra società collegate e appartenenti ai medesimi gruppi imprenditoriali, e alla finalità perseguita con l’operazione per cui è causa (compensare un credito di euro 389.000,00 con il prezzo di acquisto) – alla stregua di indici da cui presumere il consilium fraudis e quindi di avere erroneamente negato la sussistenza di elementi anche di natura indiziaria quanto alla consapevolezza che la Empolitana Costruzioni S.r.L. acquistando l’immobile avrebbe arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie. 2)Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 112, 277, 1° comma, e 342 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ, per non essersi il giudice a quo pronunciato sul primo motivo finalizzato a censurare l’unica ratio decidendi - relativa all’assenza dell’ eventus damni - posta dal tribunale a fondamento del proprio decisum.
3) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione degli artt. 112, 277, 1° comma, 342 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., per non essersi il giudice a quopronunciato sul secondo motivo di appello con cui era stata censurata la mancata condanna, da parte del tribunale, di Dimitri Pierangelo De Santis al pagamento delle spese di lite, nonostante fosse risultato soccombente.
4) Con il quarto motivo parte ricorrente imputa al giudice a quo di aver violato gli artt. 112 e 342 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ. Attinta da censura è la statuizione con cui la corte d'appello ha ritenuto assorbiti dal rigetto del primo motivo di appello gli altri motivi (compensazione delle spese di lite e ordine di cancellazione della domanda giudiziale), perché:
a) la conferma della sentenza del tribunale per motivazioni diverse da quelle addotte a suo fondamento non esonerava il Giudice di Appello dal dovere di pronunciare sul secondo motivo di gravame nella parte in cui veniva contestata l’erronea compensazione delle spese di giudizio ;
b) la cancellazione della domanda giudiziale doveva essere condizionata al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della domanda ex art. 2901 cod.civ., perciò il tribunale, disponendo la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale nei confronti dell’Empolitana Costruzioni S.r.L., avrebbe dovuto condizionarla al passaggio in giudicato della sentenza.
5) Il primo motivo è inammissibile. Secondo la corte territoriale la prova anche per presunzioni che la Empolitana Costruzioni S.r.L. avesse consapevolezza che l’atto dispositivo avrebbe arrecato pregiudizio alle ragioni dell’odierna parte ricorrente è mancata perché gli elementi indiziari individuati per dimostrare la scientia damni non sono stati ritenuti sufficienti tenuto conto che quanto verificatosi fra l’Immobiliare Pigneto ed Empolitana Costruzioni S.r.L. (e cioè il pagamento in tutto o parte del prezzo mediante accollo del mutuo) è frequente che accada allorché l’impresa di costruzioni vende gli appartamenti realizzati nel medesimo fabbricato dopo aver ottenuto il frazionamento del mutuo (garantito dall’ipoteca iscritta su tutto l’edificio in costruzione) .
Ora, la censura dell’odierno ricorrente attiene alla mancata considerazione di altri indizi, diversi e ulteriori rispetto a quelli esaminati dal giudice d’appello, il quale è partito dalla premessa che nell’atto di citazione, con una generica equiparazione della posizione degli acquirenti di tutti e tre gli atti di vendita, l’attore ritiene che la consapevolezza di costoro … debba presumersi in base a due circostanze: l’esistenza di ipoteche sugli immobili oggetto di compravendita e l’esecuzione di parte del pagamento del prezzo mediante accollo dei mutui .
Il ragionamento alla base del rigetto del motivo d’appello è tale da escludere che la corte d'appello non abbia preso in considerazione l’esistenza dei rapporti intercorsi tra le parti dell’atto dispositivo né delle finalità dell’operazione e in secondo luogo perché l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico, apprezzarne la rilevanza, l’attendibilità e la concludenza al fine di saggiarne l’attitudine, anche solo parziale o potenziale, a consentire inferenze logiche compete al giudice di merito e compete sempre al giudice del merito procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari precedentemente selezionati ed accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione, e non piuttosto una visione parcellizzata di essi, sia in grado di fornire una valida prova presuntiva tale da ingenerare il convincimento in ordine all’esistenza o, al contrario, all’inesistenza del fatto ignoto;la delimitazione del campo affidato al dominio del giudice del merito consente innanzi tutto di escludere che chi ricorre in cassazione in questi casi possa limitarsi a lamentare che il singolo elemento indiziante sia stato male apprezzato dal giudice o che sia privo di per sé solo di valenza inferenziale o che comunque la valutazione complessiva non conduca necessariamente all’esito interpretativo raggiunto nei gradi inferiori, salvo che esso non si presenti intrinsecamente implausibile tanto da risultare meramente apparente; pertanto, chi censura un ragionamento presuntivo o il mancato utilizzo di esso non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio e, nel vigore del novellato art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ. l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, così come rigorosamente interpretato da Cass.
SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 7/04/2014, non essendo sufficiente dedurre una pretesa violazione di legge sull’assunto che sarebbero state trascurate determinate circostanze fattuali (Cass. 04/08/2017, n. 19485).
6) La conferma della sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto carente di prova il requisito del consilium fraudis nei confronti della società Empolitana Costruzioni S.r.L. assorbe il secondo ed il quarto motivo, perché il loro eventuale accoglimento non gioverebbe a parte ricorrente.
7) Il terzo motivo è inammissibile. Parte ricorrente ha assolto l'onere processuale di cui all' , 1° comma, n. 6 di specifica indicazione del motivo di appello, sia in sede di sommaria esposizione dei fatti di causa, che di articolazione del motivo, ma non ha riportato nella parte di interesse la sentenza di primo grado, onde consentire al giudice di verificare la decisività della questione su cui la corte d'appello ha omesso di pronunciarsi e ciò in considerazione del fatto che ogni motivo di appello si deve relazionare alla motivazione della sentenza di primo grado impugnata, concretandosi in una critica ad essa e che nel caso di denuncia, in sede di ricorso per cassazione, del vizio di omessa pronuncia, è necessaria l'illustrazione del carattere decisivo della prospettata violazione, dimostrando che ha riguardato una questione astrattamente rilevante, posto che, altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gravata (Cass. 2/08/2016, n. 16102).
8) Nulla deve essere liquidato per le spese, non avendo gli intimati Immobiliare Pigneto S.r.L. in liquidazione, Dimitri Pierangelo De Santis, Forest Immobiliare S.r.L. svolto attività difensiva. P.Q.M La Corte dichiarail ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente all’ufficio del merito competente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il r