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Ordinanza Interlocutoria — n. 10268/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on pre-contractual liability, ruling facts were known and demand indivisible.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10268/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal by Races SRL against the Milan Court of Appeal's interlocutory order. Races argued that pre-contractual liability and subsequent contractual liability were distinct issues allowing separate judgments, but the court found the underlying facts were known at the time of the first lawsuit. Consequently, the court held that the demand for liability was indivisible due to the principle of good faith, precluding a new judgment on the same facts.

Regesto Legislator

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Art. 1337, 2909 cod. civ.; The court cannot split a single judicial demand based on different legal characterizations of the same facts when those facts were known at the time of the initial suit, as good faith obligations render the demand indivisible.

Parole chiave

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pre-contractual liability judicial demand indivisibility res judicata effect good faith principle contractual vs pre-contractual retrocessione di credito credito contestato concorso di responsabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 1337 cod. civ.
Art. 2909 cod. civ.
Art. 346 cod. proc. civ.
Art. 132 n. 4 cod. proc. civ.
art. 2932 cod. civ
art. 295 cod. proc. civ
24596 del 2019 di questa Corte, e, nelle more, Races proseguiva il giudizio di primo grado definito con sentenza solo parziale; il Tribunale innanzi al quale era stato proseguito il giudizio, ritenendo pregiudiziale la decisione della Suprema Corte che sarebbe intervenuta, ne disponeva la sospensione ex art. 295 cod.
art. 42 cod. proc. civ
art. 346 cod. proc. civ
art. 1337 cod. civ
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.26442/2022 R.G. proposto da : RACES SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato DE FEO CLAUDIO (DFECLD67R31F839H), domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro BARCLAYS BANK PLC, rappresentata e difes a dall'avvocato MARUFFI FRANCESCO (MRFFNC70R23F205C), domiciliazione telematica legale -controricorrente- nonchécontro BRACALE SERGIO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2710/2022 depositata il 08/08/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2025 dal Consigliere PAOLO PORRECA.

Rilevato che il 17 marzo 2008 Races Finanziaria s.p.a. stipulava con la società Barclays Bank PLC un accordo quadro di cessione crediti in forza del quale la banca concedeva alla finanziaria un’opzione di vendita di crediti derivanti da contratti di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio fino a concorrenza di un valore complessivo di 120 milioni di euro, e contestualmente conferiva a Races il mandato per la gestione e l’incasso delle somme collegate ai mutui oggetto di cessione; all’approssimarsi della prevista scadenza contrattuale, fissata per il 17 marzo 2010, le parti avviavano trattative per la prosecuzione della collaborazione; protraendosi le trattative oltre la scadenza dell’accordo quadro, le parti stipulavano numerose proroghe fino all’“Accordo per la manifestazione di intenti comuni” del 29 dicembre 2009 che prevedeva, tra l’altro, un ammontare di valore di crediti cedibili da parte di Races pari a 200 milioni di euro per ciascuno dei tre anni di vigenza negoziale; seguiva la stipula di un nuovo accordo quadro del 5 maggio 2011, che riduceva l’ammontare dei crediti suscettibili di cessione a 160 milioni di euro in due anni;

Races conveniva in giudizio la banca chiedendo, in via principale, previa declaratoria dell’inadempimento contrattuale di Barclays all’accordo del 2009, da qualificarsi secondo l’attrice quale contratto definitivo, la condanna di quest’ultima all’esatto adempimento; in via alternativa, nell’ipotesi di qualificazione del suddetto accordo quale contratto preliminare, domandava la pronuncia di una sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. e, “in via di estremo subordine”, la condanna di controparte al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità precontrattuale; si costituiva Barclays contestando l’accordo del 2009 potesse qualificarsi come contratto, definitivo ovvero preliminare, che peraltro, in ogni caso, sarebbe stato superato dal contratto definitivo del 2011, da considerarsi quale unica fonte di diritti e obblighi per le parti, negata, altresì, una responsabilità di tipo precontrattuale; il Tribunale di Milano, con sentenza parziale n. 10463 del 2014, qualificava la scrittura del 29 dicembre 2009 come contratto preliminare e, in accoglimento della domanda proposta in via alternativa da Races, condannava Barclays all’acquisizione di euro 440 milioni di euro di crediti, disponendo la prosecuzione del giudizio per l’accertamento dell’ulteriore danno risarcibile; la Corte d’Appello, nel giudizio d’impugnazione susseguente, con sentenza n. 333 del 2017, pur confermando la natura di preliminare dell'accordo del 2009, riteneva che lo stesso fosse stato consensualmente risolto dalle parti con l’accordo quadro del 2011 e, pertanto, accoglieva l’appello; avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione, poi rigettato con ordinanza n. 24596 del 2019 di questa Corte, e, nelle more, Races proseguiva il giudizio di primo grado definito con sentenza solo parziale; il Tribunale innanzi al quale era stato proseguito il giudizio, ritenendo pregiudiziale la decisione della Suprema Corte che sarebbe intervenuta, ne disponeva la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ.; in pendenza di tale sospensione, Races instaurava un secondo giudizio davanti al Tribunale di Milano per ottenere la condanna di Barclays al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità precontrattuale per la condotta tenuta da quest’ultima nella fase delle trattative; lo stesso Tribunale, al fine di evitare possibili conflitti di giudicati, disponeva a sua volta la sospensione del giudizio in attesa della medesima decisione di legittimità; avverso quest’ultimo provvedimento Barclays proponeva regolamento ex art. 42 cod. proc. civ. e questa Corte, con ordinanza n. 18081 del 2020, ordinava la prosecuzione del giudizio; a séguito di riassunzione, e costituzione in giudizio di Sergio Bracale che quale socio di maggioranza della Races spiegava intervento adesivo dipendente a sostegno delle pretese e delle difese svolte dalla suddetta società, il Tribunale, con sentenza n. 4796 del 2021, rigettava le domande proposte da Races ritenendo che il giudicato formatosi in ordine all’accertamento della risoluzione del contratto preliminare producesse “un effetto preclusivo riflesso” sulla domanda risarcitoria per responsabilità precontrattuale; la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 2710 del 2022, rigettava l’impugnazione osservando, in particolare, che: - nel primo giudizio, introdotto nel 2012, il Tribunale, avendo accolto la domanda alternativa principale, non si era pronunciato sulla domanda indicata come subordinata, afferente alla responsabilità precontrattuale; - il giudice di secondo grado di quel giudizio aveva ritenuto diversamente superato l’accordo del 2009 dal successivo negozio del 2011, e, in quella sede processuale, Races si era limitata a chiedere il rigetto del gravame, sicché la domanda a titolo precontrattuale era stata rinunciata in quanto neppure riproposta ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ.; - la domanda proposta nel giudizio introdotto nel 2012 e quella proposta nel giudizio incardinato nel 2017, definito, quest’ultimo, con la decisione di prime cure n. 4796 del 2021, avevano la medesima causa petendi ma, quanto ai fatti costituitivi, nel primo era stata fatta valere una responsabilità precontrattuale di Barclays in relazione alla condotta da quest’ultima tenuta nella fase antecedente la stipula della lettera di comuni intenti del 29 dicembre 2009, mentre nel secondo giudizio, quello oggetto dell’appello in scrutinio, ciò di cui Races si doleva, sempre a titolo di responsabilità ex art. 1337 cod. civ., era il comportamento tenuto da Barclays successivamente alla stipula di quell’accordo: ciò, però, non escludeva che la formulata eccezione di giudicato fosse fondata, posto che lo stesso copriva il dedotto ma anche il deducibile, e, nel momento dell’introduzione del primo giudizio, come detto del 2012, i fatti costitutivi allegati poi nel 2017, erano già noti all’originaria attrice, e dalla stessa avrebbero potuto e quindi dovuto dedursi; - in ogni caso la domanda in parola non avrebbe potuto frazionarsi, attese le obbligazioni di buona fede e correttezza, avendo riguardo a un unico rapporto negoziale; - se, poi, alcune delle circostanze fondanti la responsabilità contrattuale fossero emerse successivamente, le stesse avrebbero potuto consentire differenti rimedi, quale anche la revocazione della sentenza, ma non l’instaurazione di un nuovo giudizio; avverso questa decisione ricorre per cassazione Races Finanziaria s.r.l. articolando due motivi; resiste con controricorso Barclays Bank PLC;

è rimasto intimato Sergio Bracale; le parti hanno depositato memorie. Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1337, 2909, cod. civ., 346, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che: a)la responsabilità precontrattuale è istituto autonomo da quella contrattuale, ed entrambe possono coesistere, potendo la prima, sussistendo, aver illecitamente condotto a un contratto che, valido ed efficace, e però sconveniente; b)nel primo dei due giudizi sulla diversa domanda a titolo di responsabilità precontrattuale il Tribunale non si era pronunciato, essendo quella subordinata, e, non essendo stata riproposta, in esercizio di una facoltà processuale riconosciuta, non poteva determinare preclusioni da giudicato, neppure essendo dunque ipotizzabile il rimedio revocatorio; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe motivato in modo solo apparente, non comprendendosi la possibilità di argomentare riguardo a un frazionamento e ad una parcellizzazione della domanda giudiziale in relazione a una fattispecie processuale differente, qualificata nella medesima sentenza come semplice quanto possibile riproposizione, in separato giudizio, di una domanda non esaminata in primo grado e non più riproposta in sede di gravame di secondo grado.

Considerato che i motivi di ricorso coinvolgono profili inerenti alle questioni rimesse alle Sezioni Unite a séguito dell’ordinanza interlocutoria di questa Corte del 29/10/2024 n. 27927, con udienza fissata il giorno 6 maggio 20