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Ordinanza — n. 10267/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows lawyer's appeal for legal interest rate and start date from filing, not publication.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10267/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the lawyer's appeal regarding the calculation of professional fees, finding the lower court erred on two points. The lawyer argued that legal interest should run from the filing date at the commercial transaction rate, rather than from the publication of the judgment. The Court agreed, citing established jurisprudence that interest begins at the moment of default (filing) and must apply the specific commercial rate mandated by the Civil Code.

Regesto Legislator

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Art. 1224, 1284, comma 4, cod. civ.; Interest on professional fees accrues from the date of default (filing) and must be calculated at the commercial transaction rate.

Parole chiave

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legal interest rate commercial transaction rate professional fees date of default Civil Code provisions carenza di legittimazione decorrenza degli interessi danno ai creditori

Disposizioni normative citate

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Art. 1224 cod. civ.
Considerato che il ricorso è fondato per quanto di ragione; la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 cod.
Art. 1284, comma 4, cod. civ.
civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di accordare gli interessi, al tasso legale di cui al quarto comma dell’invocato art. 1284, cod.
d.lgs. n. 150 del 2011
14 del d.lgs. n. 150 del 2011, non potendosi escludere la mora solo perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore (Cass., 16/03/2022, n.
art. 1224 cod. civ
Considerato che il ricorso è fondato per quanto di ragione; la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 cod. civ.
art. 1284 cod. civ
civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di accordare gli interessi, al tasso legale di cui al quarto comma dell’invocato art. 1284, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., 16/03/2022, n. 8611
150 del 2011, non potendosi escludere la mora solo perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore (Cass., 16/03/2022, n. 8611, Cass., 19/08/2022, n.
Cass., 19/08/2022, n. 24973
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26313/2022 R.G. proposto da : INSABATO FRANCESCO SAVERIO, difeso in proprio (NSBFNC67C01H501I), domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro DANESI CAFFE' SPA -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA n. 63389/2020 depositata il 19/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2025 dal Consigliere PAOLO PORRECA. Rilevato che l’avvocato Francesco Saverio Insabato ricorreva, ai sensi dell’art.702-bis, cod. proc. civ., ratione temporis applicabile, convenendo in giudizio la s.p.a.

Danesi Caffè, per chiederne la condanna al pagamento di somme a titolo di onorari professionali; per quanto qui ancora di utilità, il Tribunale accoglieva la domanda per quanto di ragione; avverso questa decisione ricorre l’avvocato Insabato articolando un motivo; è rimasta intimata la s.p.a. Danesi Caffè. Rilevato che con il motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1284, 1224, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di accordare gli interessi, al tasso legale di cui al quarto comma dell’invocato art. 1284, cod. civ., dalla domanda e non dalla pubblicazione del provvedimento.

Considerato che il ricorso è fondato per quanto di ragione; la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 cod. civ. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, non potendosi escludere la mora solo perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore (Cass., 16/03/2022, n. 8611, Cass., 19/08/2022, n. 24973); naturalmente dovrà aversi riguardo alla notifica della domanda giudiziale, ovvero del ricorso proposto in prime cure, e non a quella del deposito di quest’ultimo, trattandosi della costituzione in mora, atto recettizio; nella fattispecie, inoltre, risulta applicabile ratione temporis (trattandosi di giudizio introdotto nel 2020) la previsione di cui al comma 4 dell’art. 1284 cod. civ., in cui è previsto che, in caso di condanna giudiziale, il tasso d’interesse sia pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali (Cass., n. 8611 del 2022, cit., pag. 23); l’ordinanza in questa sede impugnata ha quindi errato sia nello statuire la decorrenza degli interessi dalla pubblicazione del provvedimento sia nel mancare di specificare il tasso legale applicabile; spese al giudice del rinvio.

P.Q.M La Corte accoglie per quanto di ragione il motivo di ricorso, cassa in relazione la decisione impugnata, e rinvia al Tribunale di Roma perché, in diversa composizione, si pronunci anche sul