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Ordinanza — n. 10263/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows refund claim by assignee against debtors, rejecting lack of standing and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10263/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the lower court's rejection of the refund claim, allowing the assignee to recover taxes paid on behalf of the original debtor. The lower court had rejected the claim based on the assignee's lack of standing in the debt transfer contract and procedural flaws in the tax collection notices. The cassation court ruled that the lower court's decision was erroneous because it failed to properly address the assignee's legal standing and the validity of the tax notices.

Regesto Legislator

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Art. 5 della scrittura di cessione; Art. 23, 36-bis d.P.R. n. 600/1973: The assignee of tax debts may claim reimbursement for taxes paid by the assignor, and the lower court's failure to address the assignee's standing or the validity of tax notices constitutes a violation of law.

Parole chiave

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tax debt assignment reimbursement claim lack of standing tax collection notices procedural defects cassation review tax refund prova di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 5 della scrittura di cessione
Art. 23 d.P.R. n. 600 del 1973
Art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4982/2020 R.G. proposto da : PALM VILLAGE SRL, rappresentata e difesa da ll’avvocato IACONO QUARANTINO GIUSEPPE (CNQGPP44S16L112C) unitamente all'avvocato BALLOI MAURIZIO (BLLMRZ63D02B354I), domiciliazione telematica legale -ricorrente- contro NONNE GIOVANNI, TANCHIS ANGELA MARIA, NONNE CARLA, NONNE MAURO, MARINI LUISA, TANCHIS CARLO, rappresentati e difesi dall'avvocato BANDINELLI STEFANIA (BNDSFN62H42B354Z) , domiciliazione telematica legale -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 677/2019 depositata il 02/08/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2025 dal Consigliere PAOLO PORRECA. Rilevatoche la società I Giardini di Aloia s.r.l., poi fusa per incorporazione nella s.r.l. Palm Village, conveniva Giovanni Nonne, Anna Maria Tanchis, Carla Nonne, Mauro Nonne, Luisa Martini e Carlo Tanchis, allegando che: - questi ultimi avevano ceduto la totalità delle quote della deducente alla Enne Esse Costruzioni di Nateri Paolo co. s.n.c., poi divenuta NS s.r.l., e l’art. 5 della relativa scrittura, del 5 maggio 2006, aveva testualmente previsto che rimanessero a esclusivo carico dei cedenti le quote di tutti i debiti della società, di qualsiasi natura, anche per sopravvenienze, che i cedenti si erano così obbligati a estinguere; - la società deducente aveva ricevuto, tra il 2009 e il 2010, tre cartelle esattoriali per debiti pregressi, consegnate ai convenuti senza esito di pagamento; - la stessa deducente aveva pagato le somme indicate nelle cartelle, di cui quindi chiedeva il rimborso; il Tribunale, davanti al quale resistevano i convenuti eccependo anche la carenza di legittimazione della ricorrente che non era stata parte del contratto sotteso alla domanda, rigettava quest’ultima, quale ridotta a séguito dell’annullamento di una delle tre cartelle in autotutela amministrativa, con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare, era assorbente, in termini di ragione più liquida, la condivisa ragione decisoria del primo giudice a mente della quale le cartelle esattoriali presupponevano le previa ricezione, da parte della società, di atti di accertamento, per i debiti riportati, non prodotti e prim’ancora non menzionati specificatamente dall’originaria attrice, sicché l’inottemperanza a tale onere probatorio aveva leso il diritto di difesa della controparte, e ciò anche a voler ammettere che sulla stessa gravasse l’obbligazione di pagamento in discussione, tenuto conto della sommarietà delle cartelle medesime, e della conseguente impossibilità di verificare l’eventuale fondatezza delle pretese impositive e sanzionatorie così da permettere di valutare la possibilità d’impugnazione; avverso tale decisione ricorre per cassazione la s.r.l.

Palm Village articolando un motivo unico, corredato da memoria; resistono con controricorso gli originari convenuti. Rilevato che con il motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 36-bis, d.P.R. n. 600 del 1973, 17, 18, d.lgs. n. 241 del 1997, 2697, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che le cartelle esattoriali tributarie in questione erano l’esito di controlli c.d. automatizzati ovvero basati sulle stesse dichiarazioni del contribuente, sicché non erano precedute da alcun avviso di accertamento ma solo, eventualmente, da avvisi bonari, nel caso pure mancanti, che neppure condizionavano la validità della pretesa quale palesata in modo autosufficiente.

Considerato che il motivo è fondato; pacificamente, le cartelle sono state emesse e notificate all’esito di controlli automatizzati ossia basati sul riscontro delle stesse dichiarazioni del contribuente, nel quadro pertanto della disciplina di cui agli artt. 36-bis, d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis, d.P.R. n. 633 del 1972, sicché non dovevano essere precedute dalla notifica di alcun atto di ulteriore accertamento o avviso di recupero (cfr., solo ad esempio, Cass., 04/07/2019, n. 17972, Cass., 10/12/2021, n. 39331); la ragione decisoria espressamente indicata più liquida dalla Corte territoriale è dunque erronea come dedotto con la censura; discorso tutto diverso è:

a) sia quello afferente alla legittimazione della originaria attrice, eccepita come mancante perché estranea alla scrittura di cessione, ma ribadita dalla società istante qualificando il negozio come contratto a favore di terzo e deducendo che in appello la relativa eccezione non era stata riproposta;

b) sia quello afferente alla previa comunicazione delle irregolarità, indicata nelle cartelle; quanto al primo, in specie, non è rilevabile il giudicato interno opposto dai controricorrenti, sia perché nessuna statuizione esplicita può evincersi dal laconico inciso della decisione di prime cure riportato in controricorso (a pag.21), sia perché e soprattutto la ragione liquida, come tale fatta propria dal Collegio di seconde cure, esclude che vi sia stata pronuncia; anzi, la Corte territoriale ha proprio palesato di non pronunciarsi al riguardo («anche a voler ammettere che sulla stessa [controparte rispetto a quella attrice] gravasse l’obbligo di pagamento dei debiti in questione», pag. 7 primo capoverso della decisione); mette conto di precisare anzi che proprio tale espressa motivazione della scelta della ragione più liquida da parte della Corte di merito esclude che quanto alla esistenza del preteso giudicato si dovesse da parte resistente proporre la questione con ricorso incidentale condizionato, atteso che, quando il giudice di merito scegli la logica della questione più liquida le altre questioni rilevanti restano non esaminate; quanto al secondo profilo, pure allegato in controricorso senza farne oggetto di ricorso incidentale in tesi condizionato, fermo che non è dato comunque in alcun modo sapere - lo si osserva ad abundantiam - se quelle comunicazioni d’irregolarità, che si afferma essere state notiziate, contenessero informazioni aggiuntive rispetto a quelle riportate in cartella e conoscibili dalla parte destinataria della notifica, nuovamente si deve rilevare che, comunque, tale profilo è rimasto anch’esso estraneo alla ragione decisoria fatta propria dalla sentenza in questa sede impugnata (il che esclude anche la rilevanza dell’istituto del ricorso incidentale condizionato);

è opportuno inoltre precisare che neppure è possibile rilevare l’ulteriore giudicato prospettato dai controricorrenti in ordine alla seconda delle due cartelle residue del cui pagamento si chiede il rimborso, poiché, pur facendo essa riferimento a sanzioni, oltre interessi e spese, in tesi successive in termini d’imputabilità temporale, la Corte territoriale ha esplicitamente riferito l’erronea ragione decisoria liquida a tutte «le pretese impositive e sanzionatorie» sub iudice (pag. 7 della sentenza oggetto del presente ricorso), accessori dunque inclusi, onde valgono sempre le ragioni su indicate quanto alle conseguenze della logica decisoria adottata; resterà pertanto aperto nel disponendo giudizio di rinvio ogni successivo accertamento, correttamente sussunto nella disciplina normativa, sulla concludenza della documentazione prodotta, e della complessivaistruttoria, in ordine alla fondatezza o meno della pretesa azionata; spese al giudice del rinvio.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Co