Cassation appeal dismissed due to parties' agreement ending the dispute and removing legal interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the parties jointly requested the termination of the dispute, thereby eliminating their legal interest in the judgment. Chiara Costa, Giacinto Costa, and Rosario Costa had challenged a lower court ruling against Stefano Lombardi, but they subsequently reached an agreement to settle the matter. Consequently, the court ruled that the appeal was no longer necessary under Article 100 of the Code of Civil Procedure and ordered the mutual compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.c.; When parties jointly request the cessation of the subject matter of the dispute, the lack of legal interest renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 4875/21proposto da: -) Costa Chiara, Costa Giacinto e Costa Rosario, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC dei rispettivi difensori;difesi la prima dall'avvocatoFrancesco Gigliotti, e gli altri anche - disgiuntamente e congiuntamente - dall'avv. Patrizia Procopio; -ricorrente - contro -) Lombardi Stefano, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato Michele Pagnotta ; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro 1° dicembre 2020 n. 1522; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025dal Consigliere relatore dott.
Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. Chiara Costa, Giacinto Costa e Rosario Costa hanno impugnato per cassazione la sentenza 1522/20 della Corte d’appello di Catanzaro, con ricorso fondato su tre motivi. Stefano Lombardi ha resistito con controricorso. Oggetto: cessazione della materia del contendere. N.R.G.: 4875/21 Camera di consiglio del 18 febbraio 2025 2. Con atto congiunto depositato il 31.1.2025 le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo, e chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La congiunta richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere evidenziail venir meno dell’interesse delle parti alla pronuncia sul ricorso.
La carenza di interesse rende il ricorso inammissibile, ex art. 100 c.p.c..
2. Le spese vanno compensate per la natura della decisione adottata. Nonricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; (-) compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente giudiziodi legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TerzaSezione civile della Corte