Cassation court allows appeal dismissed for late filing by applying the one-year term from the initial lawsuit date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal filed by Procopio Santo and Adriana Russo against the Bologna Court of Appeal's dismissal of their appeal. The appellants argued the appeal was time-barred because it was filed over six months after the first-instance judgment's publication. The court ruled that the six-month limitation period applies only to lawsuits instituted after July 4, 2009, and determined the original lease dispute began in November 2007, making the one-year term applicable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; Art. 643 c.p.c.: The six-month appeal period under Art. 327 c.p.c. applies only to proceedings instituted after the 2009 reform; for earlier disputes, the one-year term from the initial lawsuit's start date governs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10043/2023 R.G. proposto da : PROCOPIO SANTOe RUSSO ADRIANA, domiciliat i ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dall'avvocato PAOLINI ENZO ; -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO S.P.A.; -intimato- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 665/2022depositata il 23/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA . FATTI DI CAUSA 1. Nel 2007, su ricorso della società San Paolo Leasint S.p.A., depositato il 20.11.2007, il Tribunale di Bologna emetteva decreto ingiuntivo (n. 7316/2007) con il quale ingiungeva alla società VMM s.r.l., in persona del suo legale rappresentante Giannetti Ezio, e ai sig.ri Masetto Enzo, Procopio Santo e Russo Adriana, n.q. di fideiussori della VMM s.r.l., di consegnare, entro 40 giorni dalla notifica del decreto, il bene mobile oggetto del contratto di leasing finanziario stipulato in data 31.05.2001, nonché di pagare la somma di Euro 93.755,31 a titolo di canoni e interessi di cui al predetto contratto.
Avverso tale decreto proponevano opposizione Giannetti Ezio, sia in proprio che quale amministratore della VMM s.r.l., Procopio Santo e Russo Adriana, chiedendone la revoca. Gli opponenti deducevano:
a) l’infondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria dalla San Paolo Leasint S.p.A. per asserita usurarietà degli interessi contrattuali, dalla quale sarebbe derivata la gratuità del finanziamento ex art. 1815, comma 2, c.c.;
b) cancellazione ed eliminazione con effetto retroattivo delle segnalazioni pregiudizievoli presso le banche dati-centrale rischi, ritenute infondate, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che ne sarebbero derivati;
c) configurabilità del contratto quale leasing traslativo, con conseguente applicazione dell’art. 1526 c.c.;
d) inadempimento della San Paolo Leasint S.p.A., in considerazione della pretesa di incamerare somme non dovute, in uno al diritto degli opponenti al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante per indisponibilità del bene locato. Con la sentenza n. 1724/2016, il Tribunale di Bologna revocava il decreto ingiuntivo; condannava la VMM s.r.l. alla restituzione del bene oggetto del contratto di leasing; condannava altresì gli opponenti, in solido, al pagamento della minore somma di Euro 79.275,87 e della penale in favore della San Paolo Leasint S.p.A.; compensava le spese di lite tra le parti.
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Bologna proponevano appello Masetto Enzo, Procopio Santo e Russo Adriana. Con la sentenza n. 665/2022, del 22 aprile 2022 la Corte d’Appello di Bologna dichiarava inammissibile l’appello ritenendo che l’atto di citazione fosse stato notificato oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.
3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito Santo Procopio e Adriana Russo, propone ora ricorso per cassazione, affidato ad 1 motivo illustrato da memoria. 3.1. L’intimata, Intesa San Paolo, non ha svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Con unico motivo i ricorrenti denunciano - ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., in relazione al procedimento avviato prima della novella legislativa del 4 luglio 2009. Censurano la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’Appello di Bologna avrebbe fatto erronea applicazione della previsione di cui all’art. 327 c.p.c., con le modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009, così pronunciando l’inammissibilità dell’appello per il decorso del termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Deducono che, ai fini della esatta individuazione del termine decadenziale ex art. 327 c.p.c., rileva unicamente la data di introduzione del procedimento di primo grado, con riferimento all’originario atto introduttivo di tale giudizio. Asseriscono che nel caso di specie la domanda proposta nel giudizio di primo grado fosse anteriore alla modifica dell’art. 327 c.p.c., intervenuta con L. n. 69 del 2009, per la qual cosa avrebbe dovuto trovare applicazione il termine di impugnazione di un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, così come previsto dall’art. 327 c.p.c. prima della riforma del 2009, e non quello di sei mesi, che è invece applicabile ai soli giudizi instaurati dal 4 luglio 2009.
Ritengono, pertanto, che l’impugnazione fosse ammissibile, in ragione della tempestiva notifica dell’atto di citazione in appello, effettuata in data 21-24 luglio 2017, ossia entro il 31 luglio 2017, quale termine annuale dalla pubblicazione della sentenza di primo grado (depositata il 28.06.2016), a cui si sarebbero dovuti aggiungere 31 giorni di sospensione feriale.
5. Il motivo è fondato. La modifica dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell’instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (in tal senso v. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37750 del 01/12/2021;
Sez. 3, Sentenza n. 27172 del 10/11/2016; Sez. 6 -5, Ordinanza n. 20102 del 06/10/2016; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19969 del 06/10/2015; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15741 del 21/06/2013; Sez. 2, Sentenza n. 6007 del 17/04/2012; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25792 del 02/12/2011). Deve, pertanto, considerarsi, a tal fine, la data di introduzione del procedimento di primo grado. In proposito, trattandosi di un giudizio originato dall’emissione di un decreto ingiuntivo, trova applicazione l’art. 643 c.p.c., a mente del quale la notifica del d.i. determina la pendenza della lite relativa al diritto di credito oggetto del decreto.
A ciò si aggiunga che, una volta intervenuta la notifica del ricorso e del d.i., gli effetti sostanziali e processuali della domanda retroagiscono al momento del deposito del ricorso monitorio (v. Sez. U, Sentenza n. 20596 del 01/10/2007). Nel caso di specie, pertanto, non è applicabile il termine d’impugnazione di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, come previsto dall’art. 327 c.p.c. all’indomani della novella del 2009, risalendo il deposito del ricorso monitorio al 20 novembre 2007, ed essendo il termine semestrale applicabile ai soli giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della L. n. 69/2009.
Peraltro, anche il successivo giudizio di opposizione è stato instaurato con atto di citazione del 23 gennaio 2008. Per le esposte ragioni, ai fini della individuazione del termine per l’impugnazione ex art. 327 c.p.c. (di un anno ovvero di sei mesi), la corte territoriale avrebbe dovuto tener conto della data di instaurazione del giudizio di primo grado e non della data di pubblicazione mediante deposito in cancelleria della sentenza del Tribunale (28 giugno 2016), né del momento dell’instaurazione del giudizio d’appello; ciò avrebbe consentito di applicare il termine annuale di impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c. nella versione ante riforma del 2009, in luogo del termine di sei mesi, tenendo altresì conto della sospensione feriale.
Di conseguenza, risulta errata, per violazione dell’art. 327 c.p.c., la statuizione della Corte territoriale secondo la quale «stante… la perentorietà del termine per impugnare (sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento), anche aggiungendo la sospensione dei termini per il periodo feriale, l’appello deve essere dichiarato inammissibile» (a pag. 3 della sentenza impugnata).
6. Alla fondatezza nei suindicati termini del motivo consegue l’accoglimento de icorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il ricorsonei termini di cui in motivazione . Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di