Cassation court remands case to lower court regarding missing TAN disclosure in loan contract under TUB.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court ordered a remand to the lower court for a new public hearing due to the significant legal relevance of the issues raised. The appellant argued that the lower court incorrectly deemed the annual nominal rate (TAN) determinable from the amortization schedule when the contract explicitly lacked the TAN disclosure required by the TUB. The court agreed that these questions of law, concerning the mandatory disclosure rules and the specific criteria for rate determination, warranted a remand rather than a final decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 117, co. 4 e 7, lett. a), d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385; Art. 1346 c.c.: When a loan contract omits the mandatory disclosure of the annual nominal rate (TAN) and the lower court relies on mathematical derivation from the amortization schedule to satisfy the statutory requirement, the case must be remanded if the determination criteria are not univocally fixed in the contract.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17725/2023 R.G. proposto da : Dott. COSENTINI GIOVANNI, già titolare della Farmacia Cosentini dott. Giovanni, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Carrano raffaele.carrano@pecstudio.it; -ricorrente- contro COMIFIN S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Presidente del Collegio dei Liquidatori e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Conte e Marcella Pelà, elettivamente domiciliata agli indirizzi e fabrizio.conte@milano.pecavvocati.it; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1961/2023depositata il 13/06/2023 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2025 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA . FATTI DI CAUSA 1. Giovanni Cosentini, titolare della “Farmacia Cosentini dott. Giovanni”, stipulava con Comifin S.p.A. un contratto di finanziamento per un importo di 300.000,00 euro, da rimborsarsi in 180 rate mensili dell’importo di 2.878,00 euro ciascuna, con decorrenza dal 1° settembre 2006 e scadenza al 1° agosto 2021. Il contratto prevedeva l’indicizzazione delle rate a un tasso variabile, con riferimento all’indice “Euribor 3 mesi lettera”, pubblicato su “Il Sole 24 Ore”, e la fissazione di un “indice iniziale” pari al 2,90%, indicato anche come tasso minimo applicabile.
All’interno del contratto erano riportati l’ISC - TAEG, quantificato all’8,41%, e vari oneri accessori a importo fisso. Era inoltre allegato un piano di ammortamento “francese”, caratterizzato da rate posticipate e costanti, che indicava il numero complessivo delle rate, nonché per ciascuna di esse la scadenza, l’importo totale, la quota capitale, la quota interessi e il capitale residuo. Nel 2015, Comifin S.p.A., avvalendosi della clausola risolutiva espressa, risolveva il contratto e invitava Cosentini al pagamento della somma di 172.068,99 euro, oltre interessi di mora.
Nel luglio 2016, Giovanni Cosentini agiva in giudizio contro Comifin S.p.A. in liquidazione, chiedendo, per quanto ancora di interesse:
a) l’accertamento dell’omessa indicazione del TAN nel contratto di finanziamento;
b) la dichiarazione di nullità parziale del contratto e l’applicazione delle condizioni sostitutive previste dall’art. 117, comma 7, lett. a), TUB;
c) la rideterminazione del debito residuo, con la conseguente rimodulazione del piano di ammortamento, quantificando l’importo dovuto in 15.480,08 euro. Comifin S.p.A. si costituiva in giudizio, contestando le domande di parte attrice e formulando domanda riconvenzionale volta alla condanna di Cosentini al pagamento di 184.126,37 euro, oltre interessi di mora. Con sentenza n. 5322/2021, il Tribunale di Milano accertava che nel contratto di finanziamento non risultava indicato il tasso debitore, precisando che l’indicazione dell’ISC - TAEG non era sufficiente a colmare tale omissione, in quanto le stesse parti erano consapevoli della natura distinta di tale indicatore rispetto al TAN.
Di conseguenza, il Tribunale disponeva la riformulazione del piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo previsto dall’art. 117, comma 7, TUB. 2.Con sentenza n. 1961 del 14 giugno 2023, la Corte d’Appello di Milano, accogliendo l’appello proposto da Comifin S.p.A., riformava la decisione di primo grado e condannava Giovanni Cosentini al pagamento di 184.126,37 euro, oltre interessi. Il giudice d’appello riteneva che il TAN potesse essere agevolmente desunto dal piano di ammortamento, approvato dalle parti, il quale riportava tutti gli elementi utili per la sua determinazione, ossia: il numero delle rate, il capitale iniziale e l’ammontare degli interessi calcolati su ciascuna rata.
Inoltre, rilevava che il contratto oggetto di causa riportava in modo analitico tutte le condizioni economiche del finanziamento, comprese le modalità di indicizzazione, i tassi di interesse, il tasso di mora, il TAEG (indicatore sintetico di costo) e gli ulteriori elementi richiesti dalle istruzioni fornite dalla Banca d’Italia agli operatori del settore. Di conseguenza, il piano di ammortamento allegato al contratto, contenente informazioni dettagliate sulla rata, sugli interessi e sul capitale residuo, consentiva di individuare il TAN sia attraverso la formula indicata dal CTU sia mediante la metodologia più semplice proposta dall’appellante.
In tale contesto, la Corte d’Appello concludeva che la prescrizione di cui all’art. 117 TUB doveva ritenersi osservata, essendo il TAN determinabile con sufficiente certezza sulla base degli elementi contrattuali disponibili.
3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il dott. Giovanni Cosentini, già titolare della Farmacia Cosentini Dott. Giovanni, propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi illustrati da memoria. 4.Resiste con controricorso COMIFIN S.p.A. in Liquidazione Tutte le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 5.1. Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1815, co. 1, e 1284, co. 3, c.c. e dell’art. 117, co. 4 e 7, lett. a), d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la decisione impugnata ritenuto adempiuto l’onere imposto dall’art. 117 t.u.b. mediante l’esplicitazione nel contratto esaminato del solo TAEG applicato, sebbene pacificamente assente l’indicazione del tasso annuo nominale» (pag. 18-27 del ricorso). 5.2.
Con il secondo motivo, parte ricorrente censura la sentenza d’appello per «violazione e falsa applicazione dell’art. 1346 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, per avere la decisione impugnata ritenuto il TAN anche determinabile dai dati riportati in contratto mediante una formula matematica, in contrasto alla dominante giurisprudenza che richiede, per la determinabilità del tasso, l’indicazione dei criteri univoci, fissi» (pag. 27-30 del ricorso) degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c., sempre con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
6. Osserva il Collegio come le questioni di diritto sollevate dalla ricorrente attraverso la proposizione dei motivi di doglianza appaiono dotate di particolare rilevanza ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sicché appare opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo affinché sia fissata la discussione in Pubblica Udienza. Pertanto, la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ai fini della relativa trattazione alla pubblica udienza.