Cassation appeal dismissed for failure to file within twenty days of notification under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory twenty-day deadline following notification. The appellant, Maurizio Balistreri, challenged a lower court ruling against Omega Power SRL regarding unauthorized energy contract appropriation, but submitted the petition on November 9, 2022, after the October 8 deadline. The court rejected the case solely on this procedural defect, ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 cod. proc. civ.; The appeal must be filed within twenty days of notification to the opposing party, otherwise it is declared inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25829/2022 R.G. proposto da : BALISTRERI MAURIZIO, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo Pec del difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato TARALLO FEDERICO. -ricorrente- contro OMEGA POWER SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Sallustio, n. 9, presso lo studio dell’avvocato SPALLINA LORENZO che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CHITI ETTORE. -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di SALERNO n. 1019/2022 depositata il 25/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. L’avv. Maurizio Balistreri conveniva avanti al Giudice di Pace di Eboli la Omega Power s.r.l., deducendo come essa si fosse illegittimamente “appropriata” dei contratti di fornitura di energia elettrica da lui stipulati con Enel Energia e chiedendo che fosse accertato e dichiarato che egli nulla doveva a tale società e che fosse ripristinata lo status quo ante, con trasferimento coattivo della fornitura dei servizi di gas ed energia ad Enel Energia.
Avverso la sentenza del giudice di pace, che aveva rigettato le sue domande, il Balistreri proponeva appello al Tribunale di Salerno, che con sentenza n. 1019 del 18 marzo 2022 respingeva il gravame.
3. Avverso tale sentenza Balistreri Maurizio propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso Omega Power.
4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. La società controricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Rileva in via preliminare il Collegio che il ricorso è improcedibile per violazione dell’art. 369 cod. proc. civ. 1.1. La norma in parola sancisce espressamente, al primo comma, che “Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto”. 1.2. Orbene, nel caso di specie, come risulta dalla relata di notifica, o meglio dalla RAC-ricevuta di avvenuta consegna presente nel fascicolo telematico, il ricorso è stato notificato ad Omega Power, unica controparte resistente, in data 19 ottobre 2022; sempre dal fascicolo telematico, risulta che il ricorso è stato depositato in data 9 novembre 2022, e dunque oltre il termine di venti giorni dalla notificazione, che invece scadevano l’8 novembre 2022.
2. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 700,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della