Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, Antonio Parafioriti Calogero, had not requested a decision on the appeal after the court communicated the proposal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver, leading to the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the appellant in favor of the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2783/2024 R.G. proposto da : PARAFIORITI CALOGERO ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato PRUITI CIARELLO ALESSANDRO, con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro SUTERA SALVATORE, rappresentato e difeso dall’avvocato DRAGO GAETANO,con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE DI PATTI n. 683/2023 depositata il 27/06/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con la precisazione che la parte controricorrente ha documentato di essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato e che, pertanto, il versamento di tali spese processuali va disposto in favore dello Stato (Cass. n. 15817 del 12/06/2019; Cass.n. 25653 del 13/11/2020);
P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in Euro 745,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 16/04/20