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Decreto — n. 9997/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9997/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9997/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21221/2024 R.G. proposto da : CONDOMINIO FANUELE, rappresentato e difeso dall'avvocato PASCALE GIOVANNI (PSCGNN57S24I422C), con domicilio digitale ex lege -ricorrente- contro IGNACCHITI GIOVANNI e IGNACCHITI ARMANDO, rappresenti e difesi dall’avvocato MANCUSO LUISA (MNCLSU69E63G942F) , con domicilio digitale ex lege -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI POTENZA n. 115/2024depositata il 27/02/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 7/01/2025 ; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 9997/2025 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.210,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Parole chiave

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spese di esecuzione autorizzazione all’esecuzione domanda di continuazione dell'esecuzione esecuzione fiscale esecuzione della pena opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21221/2024 R.G. proposto da : CONDOMINIO FANUELE, rappresentato e difeso dall'avvocato PASCALE GIOVANNI (PSCGNN57S24I422C), con domicilio digitale ex lege -ricorrente- contro IGNACCHITI GIOVANNI e IGNACCHITI ARMANDO, rappresenti e difesi dall’avvocato MANCUSO LUISA (MNCLSU69E63G942F) , con domicilio digitale ex lege -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI POTENZA n. 115/2024depositata il 27/02/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 7/01/2025 ; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.210,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma,il 16/04/2025