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Decreto — n. 9995/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 9995/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 9995/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17551/2024 R.G. proposto da : REGIONE EMILIA ROMAGNA rappresentata e difesa dall’Avv. Antonella Micele, con domicilio digitale ex lege e con procuratore domiciliatario Avv. Saverio Gianni del Foro diRoma, C.F. con studio in Roma, via Marcello Prestinari n. 13, nonché GESTIONE LIQUIDATORIA USL N. 16 DI MODENA, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonella Micele, condomicilio digitale ex lege -ricorrenti- contro ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A., GENERALI ITALIA S.P.A., MENOZZI MERIS, AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI MODENA -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA n. 1056/2024depositata il 16/05/2024.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 9995/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : REGIONE EMILIA ROMAGNA rappresentata e difesa dall’Avv. Antonella Micele, con domicilio digitale ex lege e con procuratore domiciliatario Avv. Saverio Gianni del Foro diRoma, C.F. con studio in Roma, via Marcello Prestinari n. 13, nonché GESTIONE LIQUIDATORIA USL N. 16 DI MODENA, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonella Micele, condomicilio digitale ex lege -ricorrenti- contro ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A., GENERALI ITALIA S.P.A., MENOZZI MERIS, AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI MODENA -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA n. 1056/2024depositata il 16/05/2024.

Parole chiave

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anticipo delle spese ripetibili dell'avvocato spese di difesa spese di esecuzione responsabilità extracontrattuale assunzione delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le part i intimatesvolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17551/2024 R.G. proposto da : REGIONE EMILIA ROMAGNA rappresentata e difesa dall’Avv. Antonella Micele, con domicilio digitale ex lege e con procuratore domiciliatario Avv. Saverio Gianni del Foro diRoma, C.F. con studio in Roma, via Marcello Prestinari n. 13, nonché GESTIONE LIQUIDATORIA USL N. 16 DI MODENA, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonella Micele, condomicilio digitale ex lege -ricorrenti- contro ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A., GENERALI ITALIA S.P.A., MENOZZI MERIS, AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI MODENA -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA n. 1056/2024depositata il 16/05/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 5/11/2024 ;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le part i intimatesvolto attività difensiva;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma,il 16/04/2025 Il P