Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal for settlement. The appellant, Pagliari S.N.C., did not act to preserve the right to a ruling, while the opposing parties argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the proposal for settlement within forty days, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15293/2024 R.G. proposto da : PAGLIARI S.N.C., rappresentata e difesa dall’ avvocato LOVATI MASSIMO, con domicilio digitaleex lege -ricorrente- contro SPADA ANTONELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato DI CARO GIUSEPPE, con domicilio digitale ex lege -controricorrente- nonchécontro PADANA ACCOMULATORI S.R.L., NEW GEMEL 2 DI CONFETTI BRIGIDA, UNIPOLSAI S.P.A. -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI MILANO n. 1002/2024depositata il 3/04/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16/