Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, Piergiorgio Marasi, challenged a second-instance decision against Antonio Artioni, Augusto Henzel, and Orion SRL, but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the opposing parties' legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the proposal for judgment within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15246/2024 R.G. proposto da : MARASI PIERGIORGIO, con domicilio digitale ex lege , rappresentato e difeso dall’avvocatoSAPORITO GUGLIELMO -ricorrente- contro ARTONI ANTONIO, con domicilio digitale ex lege, rappresentato e difeso dall’avvocatoMONTICELLI LUCA -controricorrente- nonchè contro HENZEL AUGUSTO, con domicilio digitale ex lege, rappresentato e difeso dagli avvocatiFERRARO MARCO e GUGLIOTTA MAURIZIO -controricorrente- nonchè contro ORION SRL, con domicilio digitale ex lege, rappresentata e difesa dagli avvocatiCORBYONS GIOVANNI e ANTONINI PAOLO-controricorrente- nonchè contro ZANICHELLI NERINO -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 2613/2023 depositata il 28/12/2023.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.940,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il16 apr