Cassation appeal dismissed due to failure to respond to a settlement proposal within the statutory forty-day period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the mandatory forty-day period. The appellant, Sinisio Onofrio, challenged a second-instance judgment against Generali Italia S.p.A. and Martimucci Michele, while Allianz S.p.A. was also involved as an intimata party. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13664/2024 R.G. proposto da : SINISI ONOFRIO, elettivamente domiciliato in GRAVINA IN PUGLIA, Via Padova, 62, presso lo studio dell’avvocato LAGONIGRO FRANCESCO ANTONELLO (LGNFNC70B17A662O) avvocatolagonigro@legalmail.it, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GENERALI ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, P.le delle Belle Arti, 2, presso lo studio dell’avvocato SCALISE GAETANO ANTONIO (SCLGTN57H18I745U),che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro MARTIMUCCI MICHELE, elettivamente domiciliato in GRAVINA IN PUGLIA, via Mameli, 14, presso lo studio dell’avvocato LAGRECA ANGELA LILIANA (LGRNLL81C58A662R) lagreca.angelaliliana@avvocatibari.legalmail.it, che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro ALLIANZ SPA -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BARI n.748/2023 depositata il 10/05/2023;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00per compensi ciascuno , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosiantistatario quanto al controricorrente Mart