Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The parties had previously proposed a settlement under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, but the applicant remained silent. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the applicant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: An appeal is deemed withdrawn if the party fails to request a decision within the prescribed period, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12262/2024 R.G. proposto da : ANGELINI PERNINA CARMELA, AVITABILE TERESIO, ATTIMONELLI ROMANO, CAPARROTTI SERGIO, MESSUTI GIUSEPPINA CLAUDIA, ERRIQUEZ MARIA ANTONIETTA, LADOGANA SAVERIO, MARIANI NICOLETTA, GUIDA GIUSEPPE, GAUDIUSO MARIA ROMANA, DE PASCALE GIOVANNA, PIERANGELI LOREDANA, MARASCIULO COSIMO, GARGANO EMANUELE, DAMBROSIO MICHELE, PELLEGRINO MARCELLO, PICILLO SILVIA, PAGANO ANNA, PAVONE MARIO, SABATO ROBERTO, PORTOGHESE ARCANGELA, PELLEGRINO FLAVIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DOMENICO CIRILLO N. 5, presso lo studio dell’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che ope legis li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.7354/2023depositata il 15/11/2023;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 11.000,00 per compensi, oltrea eventuali spese prenotate a debito.
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