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Ordinanza — n. 9969/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows joint liability for distinct civil and professional torts causing same property loss.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9969/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Milan Court of Appeal's decision rejecting joint liability claims against a seller and a real estate agent. The plaintiff argued that both parties contributed to a single property loss through distinct but converging acts of restitution and professional negligence. The court ruled that despite different legal bases for liability, the convergence of these acts toward the same damage event justifies joint responsibility under Article 2055 of the Civil Code.

Regesto Legislator

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Art. 2055 c.c.; Art. 41 c.p.: Where multiple distinct conducts, even by different subjects, cumulatively produce a single patrimonial loss, joint liability is established if the event implies a coincidence between the restitution object and the compensable damage.

Parole chiave

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joint liability property restitution professional negligence converging acts Civil Code 2055 real estate mediation solidary responsibility mercede di mediazione

Disposizioni normative citate

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Art. 2055 c.c.
Art. 41 c.p.
nonché all’art. 41, cod.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
Dall’acco gl imento del primo motivo di ricorso, discende l’assorbimento del secondo motivo con cui la odierna ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n.
art. 2033 c.c
In sostanza, il ragionamento è stato che le somme in questione, ben potendo ed anzi – a seguito della statuita nullità del contratto - dovendo essere recuperate dal solvens a titolo di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c.
art. 2055 c.c
art. 2055 cod.civ
art. 41 cod.pen
di tutti i soggetti la cui condotta ha concorso, secondo il nesso di causalità materiale previsto dall'art. 41 cod.pen., a produrre il medesimo eventus damni , tutte le volte in cui quest'ultimo, nel suo atteggiarsi fenomenico, implichi una effettiva CC10.02.2025 Ric.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, 27/04/2022 n. 13143
Ambrosi di occasioni”(Cass. Sez. U, 27/04/2022 n. 13143, Rv.
Cass. Sez. 3, 07/07/2023 n. 19378
Cass. Sez. 3, 11/03/2020 n. 7016
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Testo completo

2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2622/2023R.G. proposto da Maria Angela FERRANTE, rappres e ntat a e dif e s a dall’ A vv. Carlo Bavetta,come da procura speciale in calce al ricorso , elettivamente domiciliato in ROMA, via di Villa Grazioli n. 29 presso lo studio dell’Avv. Massimo Zaccheo e come da domicilio digitale; -ricorrente- contro Realcasa S.a.s. di Guglietta Marco C., in persona del legale rappresentante pro tempore e Marco GUGLIETTA , in proprio, rappresentati e difes i dagli Avv.ti Antonio Briguglio e dall’avv.

Roberto Vaccarella e , giusta procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliat i in ROMA , elettivamente Oggetto:Responsabilità civile Illecitoplurisoggettivo– Preliminare di vendita –Nullità -Responsabilità del – Mediatore –Risarcimento del danno -Domanda di condanna solidaleper danni distinti – Sussistenza. CC10.02.2025 Ric. n. 2622/2023 Pres. G. Travaglino Est. I. Ambrosi domiciliati presso il loro studio in Roma, via Michele Mercati n. 51e come da domicilio digitale; nonché contro ALLIANZ S.P.A.,rappresentata e difes a dall’avv.

Michele Clemente , giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, Via Crescenzio n.17/A presso il suo studio e come dadomicilio digitale; -controricorrente – nonché nei confronti di FallimentoSOLO s.r.l.; -intimato – avverso la sentenza n. 3591/2022 della Corte d’Appello di Milano pubblicata il 14 novembre 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2025dalla Consigliera Dott. ssa Irene Ambrosi . Fatti di causa 1.La Corte d'Appello di Milano con la sentenza qui impugnata ha rigettato l’appello proposto da Maria Angela Ferrante avverso la sentenza del Tribunale della stessa città n. 6494/2020 che , per l’effetto, ha conferma to , condannando l a predetta appellante a pagare in favore degli appellati, Marco Guglietta , Realcasa s.a.s. e Allianz s.p.a.,le spese del secondo grado di giudizio . 2.Per quanto ancora qui di rilievo, con atto di citazione Maria Angela Ferrante aveva convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Milano le società Solo s.r.l. e Marco Guglietta e Realcasa s.a.s. di Guglietta Marco C. esponendo: di averconcluso in data 5 ottobre 2013 (come promissaria acquirente ) con Solo s .r.l ( come promittente venditore) e con l’intermediazione di Marco Guglietta, altresì legale rappresentante della società di intermediazione immobiliare Realcasa s.a.s., un contratto preliminare avente ad CC10.02.2025 Ric. n. 2622/2023 Pres.

G. Travaglino Est. I. Ambrosi oggetto la compravendita, per il prezzo complessivo di € 610.000,00, di un appartamento e di due box in Cernusco sul Naviglio, via De Amicis (lotto 8), ancora da costruire su un’area censita al NCEU di tale Comune al Fg. 9, particelle 71-125-126-145-14, dicui Solo S.r.l. si era dichiarata esclusiva proprietaria;- che in data 28 ottobre 2013 le parti avevano sottoscritto una scrittura integrativa specificando meglio ulteriori dettagli relativi alla vendita e pattuendo alcuni specifici lavori da eseguire; - che essendo l’oggetto della compravendita un “immobile da costruire”, ai sensi del d.

Lgs. n. 122 del 2005, in data 16 dicembre 2013, Solo s.r.l. aveva consegnato a Maria Angela Ferrante la fideiussione rilasciata da Cofintrade S.c.p.A., a garanzia delle obbligazioni a carico del promittente venditore; - che in esecuzione degli accordi essa attrice aveva corrisposto alla Solo s.r.l. la complessiva somma di denaro di € 293.186,00; -che a seguito di visura ipotecaria veniva a scoprire che l’area su cui si sarebbe dovuta realizzare l’unità immobiliare non era per larga parte di proprietà della Solo s.r.l., come invece falsamente garantito da quest’ultima sia nel preliminare, sia nella successiva scrittura privata; -che quindi aveva inviato formale diffida a Solo e.r.l. e a Cofintrade S.c.p.A., salvo poi scoprire che quest’ultima non solo non era un intermediario abilitato al rilascio di garanzie, ma era addirittura già stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma in data 7 gennaio 2015;-che oltre a quanto corr isposto alla controparte in esecuzione del preliminare, Maria Angela Ferrante ha subito, a causa dell’inadempimento di Solo S.r.l., danni pari a complessivi € 100.000,00, come analiticamente descritti.

L’attrice chiedeva quindi: “i) previo accertamento della responsabilità professionale, la condanna del Mediatore e di Realcasa al risarcimento dei danni, in misura “non inferiore ad Euro 393.186,00 (quale sommatoria delle somme riscosse da Solo s.r.l. pari a Euro 293.186,00 e a tutti i danni subiti dall’odierna attrice, determinati nella misura onnicomprensiva di Euro 100.000,00), o CC10.02.2025 Ric. n. 2622/2023 Pres. G. Travaglino Est. I. Ambrosi nella diversa misura determinata dal Ill.mo Giudice anche in via equitativa”; ii) la pronuncia di invalidità del Contratto Preliminare e della Scrittura Privata, concluse da parte attrice con Solo, “per impossibilità del relativo oggetto, nonché perché co nclusi in violazione della disciplina speciale di cui all’art. 2 della D.

Lgs. n. 122 del 2005; e per l’effetto, disporre la restituzione di tutte le somme indebitamente riscosse da Solo s.r.l. e tuttora trattenute pari a Euro 293.186,00, nonché il risarcimento di tutti i danni cagionati all’odierna attrice, determinati nella misura onnicomprensiva di Euro 100.000,00, o nella diversa misura determinata dal Ill.mo Giudice anche in via equitativa”; iii) in via subordinata, l’annullamento dei contratti in parola per errore essenziale e, per l’effetto, la condanna di Solo “alla restituzione di tutti gli importi corrisposti dall’attrice a titolo di caparra e di acconti, per il complessivo importo di Euro 293.186,00, nonché condannare al risarcimento dei danni che tale condotta ha cagionato all’attrice, come descritti e dedotti in narrativa, per un importo comunque non inferiore al danno emergente, pari ad Euro 100.000,00 o nella diversa maggiore o minore misura determinata dal Ill.mo Giudice anche in via equitativa”; iv) in via di ulteriore subordine, la loro risoluzione per inadempimento di Solo e condanna di quest’ultima alla restituzione dell’importo complessivo di euro 433.186,00 “corrispondente alla sommatoria di: (I) doppio di quanto corrisposto a titolo di caparra pari a complessivi Euro 80.000,00; nonché (II) di tutti gli importi corrisposti dall’attrice a titolo di acconti, per il complessivo importo di Euro 253.186,00; nonché (III) di tutti i danni occorsi, patrimoniali e non, da determinarsi in un importo non inferiore ad Euro 100.000,00, o nella diversa misura determinata dall’Ill.mo Giudice anche in via equitativa”.

Si costituivanoin giudizio Marco Guglietta e la Realcasa s.a.s . contestando integralmente la domanda attorea, eccependo la carenza di legittimazione passiva di Marco Guglietta in proprio e CC10.02.2025 Ric. n. 2622/2023 Pres. G. Travaglino Est. I. Ambrosi chiedendo di essere autorizzati alla chiamata in garanzia di Allianz s.p.a. che, sua volta , si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto di ogni domanda. Nelle more del giudizio Solo s.r.l. veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Milano (con sentenza n. 16/2018 del 12.01.2018) e veniva quindi interrotto il giudizio, successivamente riassunto dall’originaria attriceed il fallimento rimaneva contumace .

Istruita la causa mediante prova per testi, con sentenza n. 6494/2020 il Tribunale di Milano statuiva: - la nullità del contratto preliminare e di quello integrativo del 28 ottobre 2013 per mancanza della fideiussione di cui all’art. 2, D. Lgs. n. 122 del 2005, assorbite le domande subordinate di annullamento e di risoluzione dei medesimi contratti; -l’inammissibilità delle domande di ripetizione e di risarcimento del danno proposte da Maria Angela Ferrante nei confronti del Fallimento Solo s.r.l., che avrebbero dovuto esser proposte esclusivamente nell’ambito della procedura fallimentare, con le modalità previste dal rito speciale di accertamento del passivo, ai sensi dell’art. 52 della legge fallimentare; - il rigetto delle domande proposte personalmente nei confronti di Marco Guglietta poiché tale convenuto non aveva agito in qualità di mediatore, ma esclusivamente quale legale rappresentante dell’agenzia immobiliare Realcasa s.a.s.; -la responsabilità di quest’ultima per aver messo in relazione le partinegoziali, raccogliendone proposta e accettazione senza adempiere i propri obblighi di corretta informazione circa la proprietà del terreno sul quale avrebbe dovuto edificarsi l’abitazione; - la non debenza a carico del mediatore delle prestazioni che ell a aveva eseguito in favore di Solo s.r.l. a titolo di acconti prezzo e caparra confirmatoria, non trattandosi di una componente di danno risarcibile, poiché per tali prestazioni sussisteva il diritto alla ripetizione ex art. 2033 c.c.; - il rigetto di ogni altra pretesa risarcitoria per aver fatto affidamento sulla conclusione del contratto definitivo (e aver sostenuto, pertanto, spese di progettazione e distribuzione degli spazi interni, canoni di locazione, spese di CC10.02.2025 Ric. n. 2622/2023 Pres.

G. Travaglino Est. I. Ambrosi trasloco, mancato recupero di credito di imposta per l’acquisto della prima casa, spese per lo studio di una pratica di cessione di quote societarie), non sussistendo alcuna prova dell’esistenza di tali danni per non esser stata prodotta da parte attrice la relativa documentazione e neppure offerta prova orale. 3.Avverso la decisione della Corte d’appello di Milano, Maria Angela Ferranteha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Hanno resistito con distinti e rispettiv i att i di controricorso Marco Guglietta, Realcasa s.a.s. e A llianz s.p.a. ; seppur intimat o , il Fallimento Solos.r.l. non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità.

Ai fini della decisione del presente ricorso questa Corte ha proceduto in camera di consiglioai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Parte ricorrente e le part i controricorrent i ha nno depositato distinte e rispettive memorie. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso , la ricorren t e denuncia la “Violazione e falsa applicazione 360, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 1292, 1294 e 2055, cod. civ. nonché all’art. 41, cod. pen., dal profilo che la Corte territoriale ha escluso la natura solidale dell’obbligazione restitutoria/risarcitoria a carico delle appellate”; in particolare, la ricorrente denuncia l’errore in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nell’aver escluso che potesse « ipotizzar si una condanna in via solidale»dell’agenzia immobiliare e del promissario venditore, seppure a titoli differenti, stante l’unicità del fatto dannoso,di per sé, sufficiente a legittimare la condanna ex art . 2055 c.c..

L amenta inoltre il mancato accoglimento della domanda risarcitoria proposta nei confronti dell’Agenzia immobiliare Realcasa, che, a suo avviso, avrebbe invece dovuto essere accolta , stante la asserita natura solidale “delle obbligazioni restitutoria e risarcitoria poste in capo rispettivamente alla promittente venditrice e all’agente immobiliare” (pag. 15in ricorso); in altri termini, lamenta la mancata CC10.02.2025 Ric. n. 2622/2023 Pres. G. Travaglino Est. I. Ambrosi valorizzazione da parte del Giudice d’appello della «comunanza che intercorre tra l’obbligo della promittente venditrice (Solo s.r.l.), poi fallita, alla restituzione fondato sulla nullità del titolo contrattuale e l’obbligo del mediatore (Realcasa) di natura risarcitoria fondato sulla violazione dei doveri propri della professione esercitata» (pag. 12 in ricorso) e dall’aver obliato l’orientamento di legittimità, di recente riaffermato, anche a Sezioni Unite (Cass.

Sez. U, Sentenza n. 13143 del 27/04/2022), a mente del quale «sul versante dei nessi tra principio di solidarietà e responsabilità civile questa Corte, con orientamento di gran lunga prevalente, si è nel tempo determinata nel senso della configurabilità del vincolo anche tra coobbligati tenuti a diverso titolo: l'uno a titolo di responsabilità contrattuale e l'altro a titolo di responsabilità extracontrattuale» e dal non aver considerato il principio, pure espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui una volta dedotta la responsabilit à solidale di più convenuti, anche con riguardo a diverse condotte, “alcune sanzionate con la responsabilità civile contrattuale od extracontrattuale ed altre anche non qualificabili come illecite ma che obblighino comunque alle restituzioni”, dovrà ravvisarsi la “unitarietà dell’evento pregiudizievole idoneo a fondare la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. di tutti i soggetti la cui condotta ha concorso […] alla produzione del medesimo eventus damnitutte le volte in cui quest’ultimo nel suo effettivo atteggiarsi fenomenico implichi una effettiva coincidenza tra l’oggetto della restituzione e il danno risarcibile” (Cass.

Sez. 3, 11/03/2020 n. 7016).Con la conseguenza che, non avendo il Giudice d’appello colto l’unicità delle obbligazioni restitutoria e risarcitoria poste in capo, rispettivamente alla società promittente venditrice e all’agente immobiliare, ha finito per introdurre un vantaggio, a favore di quest’ultimo, il quale trae beneficio dall a mera e occasionale circostanza che il creditore disponga dell’azione restitutoria ex art.2033 c.c., che rende recessiva la violazione del dovere professionale CC10.02.2025 Ric. n. 2622/2023 Pres. G. Travaglino Est.

I. Ambrosi compiuta dallo stesso agente, ponendo “in posizione preminente chi è stato partecipe del fatto illecito in spregio di colui che, invece, l’ha subito” (pag. 15in ricorso). 2.In via preliminare, l’eccezione sollevata da Realcasa s.a.s. e da Allianz s.p.a. secondo cui il primo motivo di ricorso sarebbe palesemente inammissibile per carenza di interessenon è fondata . Sul punto, sono le stesse controricorrenti che asseritamente definiscono il motivo come tentativo di censurare la sentenza d’appello nella parte relativa al rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti dell’Agenzia immobiliare Realcasa, rigetto nel merito che consente alla odierna ricorrente l’impugnazione. 3.Il primo motivo di ricorso è fondato. 3.1.

Appare utile riassumere , per quanto ancora qui di interesse, quanto affermato dalla Corte d'appello con la sentenza impugnata. La Corte ambrosiana ha ritenuto , per un verso, corretta la declaratoria di “inammissibilità” delle domande di ripetizione e di risarcimento del danno (ri)proposte dopo la riassunzione, e non abbandonate, da Maria Angela Ferrante nei confronti del Fallimento Solo s.r.l., in quanto avrebbero dovuto ormai trovare ingresso nell’ambito della procedura fallimentare (con le modalità previste dal rito speciale di accertamento del passivo, ai sensi dell’art. 52 l.f.).

Per altro verso, ha dato conto altresì della domanda dell’attrice, odierna ricorrente, proposta in prime cure volta ad ottenere(previa declaratoria di invalidità del contratto preliminare e della scrittura privata) “la restituzione di tutte le somme indebitamente riscosse da Solo e tuttora trattenute pari a Euro 293.186,00, nonché il risarcimento di tutti i danni cagionati all’odierna attrice, determinati nella misura onnicomprensiva di Euro 100.000,00 o nella diversa misura determinata dall’Ill.mo Giudice anche in via equitativa; - in via subordinata, annullare il contratto preliminare e la scrittura privata poiché viziati da un palese vizio del CC10.02.2025 Ric. n. 2622/2023 Pres.

G. Travaglino Est. I. Ambrosi consenso e, per l’effetto, condannare Solo alla restituzione di tutti gli importi versati dall’attrice a titolo di caparre e di acconti”. Tanto premesso, ha pure affermato che,quanto alla pretesa risarcitoria che la Ferrante intendeva coltivare in appello nei confronti dell’Agenzia immobiliare di mediazione Realcasa, fosse passato in giudicato il capo di sentenza col quale ne era stata affermata «la responsabilità, in astratto», soggiungendo , immediatamente dopo, che il Tribunale di prime cure aveva però esclusola sussistenza di danni « affermando che gli acconti prezzo e la caparra confirmatoria versati dalla promissaria acquirente Ferrante alla sua controparte contrattuale Solo s.r.l., una volta dichiarata la nullità del contratto, non fossero suscettibili di formare una voce di risarcimento a carico dell’Agenzia immobiliare “non trattandosi di una componente di danno risarcibile, poiché per tali prestazioni sussisteva il diritto alla ripetizione ex art. 2033 c.c.”.

In sostanza, il ragionamento è stato che le somme in questione, ben potendo ed anzi – a seguito della statuita nullità del contratto - dovendo essere recuperate dal solvens a titolo di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. nei confronti dell’accipiens (sua controparte contrattuale), non verrebbero ad integrare un danno risarcibile da terzi(pag. 6 della sentenza impugnata). La stessa Corte d’appello hapoi ritenuto che l’ appellante «a contrasto della motivazione del Tribunale, anziché semplicemente limitarsi a ribadire l’equiparazione tra versamento e danno –invece esclusa come visto dal primo decidente con riferimento all’azione di indebito- avrebbe dovuto argomentare il perché tale ultima azione, pur spettantele nei confronti della Solo, non escluderebbe il suo diritto ad ottenere le medesime somme da parte dell’Agenzia immobiliare, ad esempio allegando che si è concretizzato un danno nellamisura in cui la ripetizione è di fatto inattuabile, a prescindere dal rilievo che essa si sia stata esercitata o rinunciata (e comunque è stata esercitata nelle sede opportuna mediante insinuazione al CC10.02.2025 Ric. n. 2622/2023 Pres.

G. Travaglino Est. I. Ambrosi passivo)» e ha concluso che «anche a sostenere che quel motivo si intraveda tra le righe, l’appellante si è limitata ad indicare l’entità del credito ammesso al passivo (pari alle somme versate alla Solo s.r.l.) ma nulla documenta per dimostrare che esso non possa essere soddisfatto con l’attivo fallimentare. In alternativa, avrebbe dovuto contrastare l’affermazione del Tribunale spiegando perché, nonostante la dichiarata nullità del contratto, in nulla avrebbe potuto interferire, già a monte, l’azione di ripetizione dell’indebito delle somme versate, trattandosi di una componente del danno che da questa prescindeva.

Ipotesi peraltro esclusa dal fatto che il titolo per il recupero di quelle somme ex art. 2033 c.c. nei confronti della promittente alienante (e che ha natura prettamente personale), discende proprio dalla declaratoria di “nullità” del contratto (ormai passata in cosa giudicata), senza che possa ipotizzarsi una condanna in via solidale»(pag. 7 e 8 della sentenza impugnata). 3.2.A fronte del trascritto argomentare della Corte territoriale, deve darsi continuità all’indirizzo già espresso da questa Corte a Sezioni Unite, secondo cui il vincolo solidale sussiste anche tra coobbligati tenuti a diverso titolo; in particolare, è stato affermato che“Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art.41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango CC10.02.2025 Ric. n. 2622/2023 Pres.

G. Travaglino Est. I. Ambrosi di occasioni”(Cass. Sez. U, 27/04/2022 n. 13143, Rv. 664654 – 01 ; v. di recente,sulla ininfluenza dell’autonomia delle condotte e dei titoli di responsabilità ai fini della responsabilità solidale, Cass. Sez. 1, 01/03/2024 n. 5519 ed in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito imputabile a più soggetti, Cass. Sez. 3, 17/06/2024 n. 16755); dalla stessa pronuncia è stato altresì chiarito, pronunciando in una fattispecie di c onferimento di capitali a società fiduciarie di cui alla l. n. 1966 del 1939,“la società fiduciaria che abbia mal gestito il capitale conferito, e che non sia quindi in grado di riversarlo ai mandanti perché divenuta insolvente, risponde sempre ed essenzialmente del danno correlato all'inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario, e la relativa obbligazione, quand'anche azionata mediante l'insinuazione concorsuale, e quand'anche parametrata all'ammontare del capitale conferito e perduto, è sempre un'obbligazione risarcitoria da inadempimento del mandato, la quale concorre ai sensi dell'art. 2055 c.c. con quella dell'organo chiamato ad esercitare l'attività di vigilanza (Ministero dello Sviluppo Economico)”(Cass.

Sez. U, 27/04/2022 n. 13143, Rv. 664654 – 02; cfr. più di recente, in tema di intermediazione mobiliare, Cass.S ez. 3, 07/07/2023 n. 19378). Pertanto,ove vengano a cumularsi, nella medesima fattispecie produttiva della perdita patrimoniale, plurime e distinte condotte, anche riferibili a soggetti giuridici diversi, alcune sanzionate con la responsabilità civile (contrattuale od extracontrattuale) ed altre invece, anche non qualificabili illecite, ma che obbligano comunque alle restituzioni, deve essere ravvisata la unitarietà dell'evento pregiudizievole, idoneo a fondare la responsabilità solidale ex art. 2055 cod.civ. di tutti i soggetti la cui condotta ha concorso, secondo il nesso di causalità materiale previsto dall'art. 41 cod.pen., a produrre il medesimo eventus damni , tutte le volte in cui quest'ultimo, nel suo atteggiarsi fenomenico, implichi una effettiva CC10.02.2025 Ric. n. 2622/2023 Pres.

G. Travaglino Est. I. Ambrosi coincidenza tra l'oggetto della restituzione ed il danno risarcibile o comunque la continenza del primo nel secondo (Cass. Sez. 3, 11/03/2020n. 7016). 3.3. Lasentenza impugnata non ha mostrato di uniformarsi ai principi sopra ricordati poiché ha ritenuto non ipotizzabile una condanna in via solidalee non ha considerato la comunanza di titoli di responsabilità diversi nella medesima fattispecie produttiva di perdita patrimoniale che , nel caso di specie , sussiste tra la promittente venditrice, poi fallita(Solo s.r.l), che risponde a titolo di responsabilità contrattuale per le restituzioni e l’a genzia di mediazione immobiliare Realcasa s.a.s. che risponde a titolo di responsabilità aquiliana fondata sulla violazione dei doveri propri i della professione esercitata.

Ebbene, l’odierna ricorrente, a quanto emerge dagli atti, ha proposto domande di condanna alle restituzioni ed al risarcimento nei confronti dei convenuti evocati in giudizio e tali domande convergono nella determinazione del medesimo evento dannoso consistito nel pregiudizio arrecato alla odierna ricorrente dalla società promissaria venditrice, poi fallita, per aver incassato e non restituito l’importo pari a Euro 293.186,00 in base al contratto preliminare dichiarato nullo e dall’Agenzia di mediazione per non aver informato la promissaria acquirente Ferrante della circostanza che il terreno su cui doveva essere edificatol’immobile non fosse per la gran parte di proprietà della costruttrice/promissaria venditrice.

4. Dall’acco gl imento del primo motivo di ricorso, discende l’assorbimento del secondo motivo con cui la odierna ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 2033, 1759, 1218, 1223, 1418 e 1338 cod. civ. nonché all’art. 41, dal profilo che la Corte territoriale ha ritenuto che quanto versato dalla promissaria acquirente alla sua parte contrattuale non costituisse dannorisarcibile” . CC10.02.2025 Ric. n. 2622/2023 Pres. G. Travaglino Est. I. Ambrosi 5.Il primo motivo di ricorso va accolto , assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviataalla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione personale, che provvederà anche in merito alle spese del presente gi