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Ordinanza — n. 9898/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for attempting a new fact-finding review on antitrust violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9898/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to re-examine the facts regarding alleged antitrust violations. The appellants argued that the lower court failed to consider specific documents proving a breach of competition law, but the court noted these were not produced in the first instance. The court ruled that such arguments constitute an attempt to conduct a new trial on facts, which is strictly reserved for the trial judge and not permissible in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 96 c.p.c.: The Court of Cassation cannot substitute its own assessment of facts or re-evaluate evidence; appeals attempting to re-examine factual disputes or allege nullity based on documents not produced in the first instance are inadmissible as they seek a new trial on merits.

Parole chiave

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inadmissibility appeal new trial on facts antitrust violation cassation review limits evidence production timing motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
03 .202 4 ha formulato una sintetica proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs.
Art. 96 c.p.c.
Ambrosi comma dell’art. 96 cod.
art. 380-bis c.p
03 .202 4 ha formulato una sintetica proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs.
art. 1957 c.c
55/2005 della Banca d’Italia; da ciò discenderebbe la nullità assoluta o parziale del contratto e operativa l’applicazione della norma di cui all’art. 1957 c.c.
art. 366 c.p
art. 380 - bis cod. proc. civ
03 .202 4 ha formulato una sintetica proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs.
art. 96 cod. proc. civ
Ambrosi comma dell’art. 96 cod. proc. civ., non sussistendo per le caratteristiche del caso concreto ragioni di non applicazione (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass.04/07/2017, n. 16467
Cass.23/05/2014, n. 11511
Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass.13/06/2014, n.
Cass.13/06/2014, n. 13485
11511; Cass.13/06/2014, n. 13485;Cass.
Cass. 15/07/2009, n. 16499
Cass. Sez. U, 27/12/2023 n. 36069
civ., non sussistendo per le caratteristiche del caso concreto ragioni di non applicazione (Cass. Sez. U, 27/12/2023 n. 36069); P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso .
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto aln.13989/2022 R.G. proposto da Benedetta Barbagallo, Salvatore Raciti e Mario Raciti , rappresentatie difes i , dall’ A vv. Carmelo Faraci , come da procura in calce al ricorso, ex lege domiciliat i in ROMA , presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour ( p ec : carmelo.faraci@pec.ordineavvocaticatania.it); -ricorrenti - contro Oggetto:Fideiussione omnibus –Pretesa nullità violazione disciplina antitrust– Doppia conforme di rigetto - Opposizione a PDA– Inammissibilità.

CC 6.12.2024 Ric. n. 13989/2022 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi Siena NPL 2018 s.r.l.,rappresentata da Juliet s.p.a. a socio unico, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Santi Pierpaolo Giacona, giusta procura in calce al controricorso, ex lege domiciliata in ROMA , presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour ( p ec: santipierpaolo.giacona@pec.ordineavvocaticatania.it); - controricorre nte - nonché contro Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.; -intimata- avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n.2216/2021, pubblicata il 24novembre 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024dalla Consigliera Dott. ssa Irene Ambrosi .

Ritenuto che 1. il Tribunale di Catania c on sentenza n. 3735/2018, rigettò l’opposizione proposta da Benedetta Barbagallo, Mario Raciti e Salvatore Raciti avverso il decreto ingiuntivo n. 1334/2015 con cui veniva loro ingiunto d a lla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., quali fideiussori coobbligati in uno alla debitrice principale Raciti Group s.r.l., il pagamento in solido dell’importo di euro 559.491,81, oltre ad accessori ivi meglio specificati, in ragione dell’inadempimento degli obblighi restitutori discendenti dai saldi negativi di un conto corrente e di due conti anticipi;

2. la Corte d’appello di Catania con la sentenza qui impugnata, ha concordato col giudice di prime cure sulla qualifica del contratto intercorso tra le parti quale contratto autonomo di garanzia e ritenuto non provata la pretesa violazione della disciplina ex l. n. 108/1996 e valide le pattuizioni; ha quindi rigettato il gravame proposto da CC 6.12.2024 Ric. n. 13989/2022 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi Benedetta Barbagallo, Mario Raciti e Salvatore Raciti e li ha condannati a rifondere alla Juliet s.p.a., cessionaria del credito, intervenuta in giudizio, nella contumacia della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.le spese del grado di gravame;

3. a vverso la sentenza d ella Corte d’ appello, Benedetta Barbagallo, Mario Raciti e Salvatore Raciti ha nno proposto ricorso per cassazione sulla base di duemotivi d'impugnazione. Ha resistito con controricorso Siena NPL 2018 s.r.l rappresentata da Juliet s.p.a.; sebbene intimata , non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.; 4.il ricorso è stato assegnato alla Terza Sezione Civile di questa Corte e la nominat a Consiglier a Relat rice , dr.ssa Irene Ambrosi, in data 15 . 03 .202 4 ha formulato una sintetica proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ravvisando l’inammissibilità del ricorso e di essa veniva data comunicazione alle parti in data 15.03.2024; 4.1.parte ricorrente ha formulato istanza di richiesta di decisione depositata in data 23 .04.2024, corredata da nuova procura speciale;

5. l a trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.; hannodepositato memoria i soli ricorrent i . Considerato che 1. con il primo motivo i ricorrent i denunciano la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 345 comma 2 cod. proc.civ., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.”; in particolare, i ricorrenti assum ono la nullità della sentenza in quanto avrebbe errato la Corte d’appello sia nel qualificare il contratto difideiussione quale contratto autonomo di garanzia e a ritenere non contrastatadetta qualificazione già ritenuta dal CC 6.12.2024 Ric. n. 13989/2022 Pres L.A.Scarano Est.

I. Ambrosi Tribunale, sia nel ritenere inammissibile la denuncia di nullità delle fideiussioni prestate per violazione della legge antitrust (vuoi perché proposta tardiva mente vuoi senza allegare lo schema ABIriprodotto dal contratto); evidenziano che il giudice del gravame era comunque obbligato a rilevare d’ufficio ogni possibile causa di nullità, n on potendo maturare perciò preclusioni o giudicati impliciti in materia di nullità rilevabili d’ufficio; 2.con il secondo motivo, lamenta no la “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1421, 1944, 1956, 1957 cod. civ. e dell’art. 2 della legge n. 287 del 1990, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”; a parere deiricorrenti, la Corte d’appello, sul presupposto erroneo che l’eccezione di nullità della fideiussioneintegrasse una questione nuova e in quanto tale inammissibile, si è astenuta dalla disamina del modulo fideiussorio, ritenendo inammissibile la doglianza per la mancata tempestiva produzione dello schema ABI riproduttivo dei contratti di fideiussione ed in tal modo avrebbe violato la disciplina sul contratto di fideiussione, non esaminando le clausole le clausole 2, 6 e 8 oggetto di inibitoria del provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia; da ciò discenderebbe la nullità assoluta o parziale del contratto e operativa l’applicazione della norma di cui all’art. 1957 c.c. atteso che la Banca Montedei Paschi di Siena non ha proposto le sue istanze nei confronti del debitore nel terminedi sei mesi, né tanto meno le ha diligentemente continuate;

3. tutti e due i motivi di ricorso, che possono esser congiuntamente esaminati per ragioni di logica connessione in quanto con entrambi i ricorrenti si dolgonodi quanto affermato dal giudice d’appello in relazione alla qualificazione del contratto in esame,sono inammissibili sotto un duplice profilo; CC 6.12.2024 Ric. n. 13989/2022 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi 4. in primo luogo, sono inammissibil i poiché non formulano un’adeguata censura di nullità della sentenza impugnata, neppure chiarendo quale dei criteri delle norme evocatesarebbe stato violato ; nello specifico, la doglianza relativa alla pretesa erronea qualificazione del contratto de quo risulta del tutto generica e non rispettosa dei criteri di specificità, completezza e localizzazione degli atti ai sensi dell’art. 366 c.p.c., criteri previsti per il ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, e si risolve nel lamentare l’omessa motivazione in proposito che, viceversa, è stata specificamente resa, avendo la Corte di merito ritenuto le doglianze formulate in proposito come non comprensibilie non specifiche; va aggiunto che la denuncia di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust è formulata senza confrontarsi con il decisum della sentenza impugnata che ha ritenuto, non soltanto la mancata tempestiva produzione documentale dello schema ABI - che secondo gli odierni ricorrenti, allora appellanti, riprodurrebbe le clausole sottoscritte- ma e soprattutto che tale denuncia era sta ta prospettata, inammissibilmente, per la prima volta, in grado d’appello; in tale prospettiva, del tutto tardiva e inammissibile, va considerata la documentazione prodotta con il ricorso di cassazione, in particolare il “Modulo fideiussorio Banca Monte dei Paschidi Siena “(doc. 5 all. ricorso ) , i l “Modello ABI 2003” (doc. 6 all. ricorso) ed i l “Provvedimento n. 55 del 02.05.2005 della Banca d’Italia” (doc.7 all. ricorso) ; in ordine al preteso rilievo d’ufficio della nullità del contratto per violazione delle norme sulla concorrenza, vale la pena di sottolineare che dalla stessa prospettazione de i ricorrenti, i quali consider a no decisivi i documenti sopra CC 6.12.2024 Ric. n. 13989/2022 Pres L.A.Scarano Est.

I. Ambrosi menzionati, risulta evidente che la mancata produzione dei medesimi nel corso del primo grado di giudizio , confermi la legittimità della motivazione della sentenza impugnata sul punto, senza che gli stessi ricorrenti possano invocare in contrario, a giustificazione del mancato deposito allora e del tardivo deposito ora, il rilievo d’ufficio della nullità; 4.2.in secondo luogo, nonostante la formale denuncia di plurimi vizi di violazione di legge, essi si risolv ono in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, secondo una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità; ebbene, nonostante la formale intestazione, attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass.04/07/2017, n. 16467;

Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass.13/06/2014, n. 13485;Cass. 15/07/2009, n. 16499); 5.il ricorso va dichiarato inammissibile ; i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente che si liquidano come da dispositivo.Non luogo a provvedere in merito alle spese della banca intimata che non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità; per essere stato il presente giudizio definito in modo sostanzialmente conforme alla proposta ex art. 380 - bis cod. proc. civ., trovano applicazione le previsioni di cui al 3 e 4 CC 6.12.2024 Ric. n. 13989/2022 Pres L.A.Scarano Est.

I. Ambrosi comma dell’art. 96 cod. proc. civ., non sussistendo per le caratteristiche del caso concreto ragioni di non applicazione (Cass. Sez. U, 27/12/2023 n. 36069); P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso . C ondanna i ricorrenti al solidale pagamento , in favore della parte controricorrente: delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali eaccessori di legge;della somma di euro 6.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento della somma di e uro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ex art. 96, 4° co., c.p.c.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a