Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 9854/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to settlement proposal within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 9854/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The parties had previously submitted a proposal for case definition under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, which the appellant ignored. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to continue the litigation, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision on a settlement proposal within forty days.

Parole chiave

Generato dall'IA
appeal withdrawal settlement proposal statutory period procedural extinction Cassation appeal failure to respond procedural costs ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
-intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZEn.614/2024depositata il 27/03/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
-intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZEn.614/2024depositata il 27/03/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14070/2024 R.G. proposto da : NOBILE MORENA, NOBILE DEBORA, CUCCHIARA MARIA, NOBILE KRIZIA, elettivamente domiciliati in AGRIGENTO , VIALE DELLA VITTORIA N. 211,presso lo studio dell’avvocato MOHAMED AHMED OMAR GIANPAOLO (MHMMGN80A06A089S) omargianpaolomohamedahmed@avvocatiagrigento.it, rappresentati e difesi dall'avvocato NERI ALFONSO (NRELNS72E01A089X)pec avvocatoalfonsoneri@pec.giuffre.it, -ricorrenti- contro MANCINI FEDERICO, elettivamente domiciliato in MILANO, VIA CORNALIA, 19, presso lo studio dell’avvocato MACCHI ALFIERI TOMMASO (MCCTMS69E21C933S) tommaso.macchialfieri@milano.pecavvocati.it, che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro GENERALI ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA , PIAZZA CAVOUR N. 19, presso lo studio dell’avvocato ROMA MICHELE (RMOMHL58M23G749L) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro BACCINI MAURIZIO, ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, G.

CARRAI C. S.R.L. -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZEn.614/2024depositata il 27/03/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di l