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Decreto — n. 9853/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to court's proposal for settlement within forty days.

Numero d'incarto Decreto — n. 9853/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the first-instance judgment extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory forty-day period. The appellant, Luigi Baris, had not requested a decision on the proposed settlement, leading the court to apply Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal must be deemed withdrawn and the proceedings terminated without any further substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Failure to respond to a proposal for settlement within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal settlement proposal deadline procedural extinction waiver by inaction Code of Civil Procedure intimazione di pagamento insinuazione del credito mancato versamento dell'anticipo spese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
DIVISIONE MILANO, ARDUINI PIERO -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di CASSINO n.1641/2023 depositata il 11/12/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14062/2024 R.G. proposto da : BARIS LUIGI, elettivamente domiciliato in Esperia, Via Portone Vadillo,23, presso lo studio dell’avvocato PALOMBO GAETANO (PLMGTN62S11G838M), pec avv.gaetano.palombo@pecavvocaticassino.it, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. DIVISIONE MILANO, ARDUINI PIERO -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di CASSINO n.1641/2023 depositata il 11/12/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in