Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to respond to settlement offer within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, Alberto Parchi, sued Allianz and others for damages, but the court noted the silence following the formal offer under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to continue the litigation, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement offer within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13750/2024 R.G. proposto da : PATARCHI ALBERTO, elettivamente domiciliato in FERMIGLIANO VIA KENNEDY N. 19, presso lo studio dell’avvocato DINI FABRIZIO (DNIFRZ56L15B026D) avvfabriziodini@puntopec.it , che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ALLIANZ SPA, elettivamente domiciliata in FANO , VIA DELLA GIUSTIZIA, 4, presso lo studio dell’avvocato BLASI VINCENZO (BLSVCN62E02D488C) avv.blasi_vincenzo.it@legalmail.it , che l a rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro SOCIETA' AGRICOLA TRABARIA, elettivamente domiciliata in PESARO (PU) VIA SAN FRANCESCO N. 30, presso lo studio dell’avvocato SACCOMANDI GIANLUCA (SCCGLC75P29D749U) gianluca.saccomandi@mobiliapec.it, che larappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro VALENTINI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in PESARO VIA S. FRANCESCO N. 30, presso lo studio dell’avvocato VALENTINI ALDO (VLNLDA53S23G479J) aldo.valentini@mobiliapec.it , che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONAn.313/2024depositata il 22/02/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.