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Decreto — n. 9851/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 9851/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The appellant, represented by two lawyers, challenged a first-instance judgment against UnipolSai Assicurazioni and Cazzini Spa, but remained silent after the court's offer. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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waiver of appeal settlement proposal extinction of proceedings statutory time limits costs allocation Civil Procedure Code cassation dismissal condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12016/2024 R.G. proposto da : ACCARINI FILIPPO, elettivamente domiciliato in PARMA, P. LE SANTAFIORA N. 1, presso lo studio dell’avvocato MALVISI PAOLO (MLVPLA65R30G337T) avv.paolomalvisi@pec.giuffre.it , che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAINI ENRICA (PNANRC62H48G337A) -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in BOLOGNA, VIA DEGLI ARTIERI 2, presso lo studio dell’avvocato GRAZIOSI ANDREA (GRZNDR65C13A944D) andrea.graziosi@ordineavvocatibopec.it, che l a rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro CAVAZZINI SPA -intimata- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di PARMA n.441/2024 depositata il 12/03/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Cos