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Ordinanza — n. 9742/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding legal costs deduction, ruling proof of additional debt was lacking.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9742/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Stefano Saccani's appeal against a Brescia Court of Appeal decision regarding a traffic accident compensation case. Saccani argued the lower court incorrectly deducted legal fees without proving an additional debt existed. The court held that the appellant failed to demonstrate multiple outstanding debts or specific conditions for imputing payments, thus the deduction was legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 1193, 1223, 2697 c.c.; When a debtor proves payment of a specific debt, the creditor claiming imputation to another debt must prove the existence of multiple debts and applicable imputation criteria.

Parole chiave

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imputation of payment legal costs deduction burden of proof multiple debts civil procedure traffic accident liability appellate review risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 132, 2° comma n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso-violazione dell’art. 132, 2° comma n. 4 c.p.c. in relazione all’art.
Art. 360 n. 4 cpc
in relazione all’art. 360 n.
Art. 1193 c.c.
Art. 1223 c.c.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
1193 e 1223 c,c, con riguardo all’art. 360, n. 3 c.p.c. – il ricorrente lamenta la ritenuta irrilevanza dell’imputazione delle spese stragiudiziali.
Art. 2697 c.c.
Si dà infatti continuità al seguente principio di diritto: “ai sensi dell’art. 2697 c.c.
art. 2697 c.c
Si dà infatti continuità al seguente principio di diritto: “ai sensi dell’art. 2697 c.c.
art. 1193 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass., 2, n. 10322 del 29/5/2020
“(Cass., 2, n. 10322 del 29/5/2020).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19828/2023 R.G. proposto da : STEFANO SACCANI, rappresentato e difeso dall'avvocato SIMONE MAGRI e domiciliato presso il domicilio digitale del medesimo, pec: -ricorrente- contro UCI S.C.AR.L.- UFFICIO CENTRALE ITALIANO, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato FILIPPO MARTINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in ROMA PIAZZA FARNESE 105, pec: -controricorrente- nonchè contro SACCANI NICOLA, DITTA TEMELJ-GRADNJE IN STORITVE MILAN ZAPUSEK S.P., SACCANI CARMEN -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 311/2023 depositata il 27/02/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2025 dalla ConsiglieraANNA MOSCARINI. Rilevato che: Con sentenza n. 597 del 2019 il Tribunale di Milano accertò che la responsabilità del sinistro,verificatosi in data 5/2/2015 alle ore 16.30 in Goito, allorché Gianni Saccani, apprestandosi ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, fu investito da un autoarticolato di proprietà della ditta Temelj-Gradnje, condotto da Bozic Bostjan, fosse da attribuirsi a quest’ultimo, con la conseguente condanna dell’UCI al risarcimento dei danni in favore dei congiunti del deceduto, di € 71.027,76 in favore di Stefano Saccani ed € 62.400 ciascunoin favore di Carmen Saccani e Nicola Saccani.

Avverso la sentenza Stefano Saccani propose appello chiedendo la condanna dell’UCI al pagamento dell’ulteriore somma di € 18.000, erroneamente detratta dal dovuto pur trattandosi di spese legali di cui il danneggiato doveva essere reintegrato. La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n. 311 del 27/2/2023, ha rigettato il gravame ritenendo che il giudice del primo grado avesse detratto dall’importo liquidato in favore dell’appellante la somma complessivamente versata a titolo di acconto senza precisarea cosa le somme fossero da imputare.

Avverso la sentenza Stefano Saccani propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui resiste l’UCI con controricorso con il quale solleva, preliminarmente, un’eccezione di giudicato della sentenza impugnata per avere il ricorrente notificato la sentenza all’avvocato che aveva difeso l’UCI in primo grado e non anche a quello che lo aveva difeso in grado di appello. Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: Quanto alla eccezione preliminare sollevata dalla parte controricorrente - dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza per mancata rituale notifica della medesimaal difensore di UCI costituito in grado di appello-la stessa va rigettata, in quanto l’UCI si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso sicchéva richiamato il seguente principio di diritto:

“ Nel giudizio di cassazione, nel quale manca, propriamente, la costituzione delle parti, non è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio quando la parte che deve necessariamente parteciparvi, alla quale non sia stato notificato l'atto diimpugnazione, abbia spiegato la propria attività difensiva con controricorso” (v. ex multis Cass. Civ, Sez. III 11/7/2024 n. 19031, conf. Cass., 2, n. 8895 del 28/10/1994).Pertanto, se è vero come è vero che lo spiegamento di attività difensiva ad opera della parte irritualmente evocata nel giudizio di cassazione vale a rendere integro il contraddittorio, è altrettanto vero che nella specie non è nemmeno configurabile l’inammissibilitàdel ricorso.

Con il primo motivo di ricorso-violazione dell’art. 132, 2° comma n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 cpc- il ricorrente lamenta il vizio di motivazione apparente in quanto la C orte d’appello di Brescia non spiegherebbecome e perché la mancata menzione, da parte del primo giudice, della imputazione di pagamento facesse apparire esatta la decisione né spiega le ragioni per le quali l’imputazione del pagamento fosse da ritenersi irrilevante.Il motivo è infondato. La motivazione esiste ed è tutt’altro che apparente come si desume dalla spendita di argomenti secondo cui “il primo giudice detraeva dall’importo liquidato in favore dell’appellante la somma complessivamente versata a titolo di acconto da parte dell’UCI senza alcuna precisazione relativa all’imputazione effettuata dall’UCI medesimo –del tutto irrilevante- e indipendentemente da una domanda specifica di ristoro delle spese stragiudiziali che l’appellante non dimostrava di aver sostenuto”.

Quindi l’impugnazione è stata rigettata perché non è stato ritenuto provat o un maggiore credito dell’appellante. Con il secondo motivo – violazione degli artt. 1193 e 1223 c,c, con riguardo all’art. 360, n. 3 c.p.c. – il ricorrente lamenta la ritenuta irrilevanza dell’imputazione delle spese stragiudiziali. Il motivo è infondato. Le norme indicate si riferiscono a debiti esistenti mentre,nel caso in esame, non è stata ritenuta provata l’esistenza di un credito del Saccani alla rifusione di spese stragiudiziali, essendo l’onere della prova a carico del Saccani.

Si dà infatti continuità al seguente principio di diritto: “ai sensi dell’art. 2697 c.c. qualora il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, essendo stato eseguito con riferimento ad un determinato credito, spetta al creditore-attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, dimostrare sia l’esistenza di più debiti del convenuto scaduti, sia la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di uno dei criteri sussidiari di imputazione stabiliti dall’art. 1193 c.c. “(Cass., 2, n. 10322 del 29/5/2020).

Conclusivamente il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 2.200,00 (di cui € 200 ,00 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso