Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; court extinguished proceedings and allocated costs equally.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal admissible but subsequently extinguished the proceedings because the client formally withdrew the request. The appellant, Di Giamberardino, had challenged a lower court's enforcement order against her assets, arguing violations of civil liability and contract law principles. The court ruled that the withdrawal rendered the litigation moot, resulting in the total extinction of the case and the equal sharing of legal expenses between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party withdraws a cassation appeal, the judgment of admissibility becomes moot and the proceedings are extinguished, with costs allocated as agreed or by default.
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7324-2023proposto da: DI GIAMBERARDINO FABRIZIA, domiciliata “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’AvvocatoPaolo PALMA; -ricorrente - contro FINO SECURITISATION S.R.L., in persona della mandataria doValue S.p.a., domiciliat a “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’AvvocatoCristina PAVONE; -controricorrente - Avversola sentenza n. 174 /2 3 d ella Corte d’appello d e L’Aquila , depositata in data 02/02/2023;
Oggetto OPPOSIZIONE ESECUZIONE Estinzione del giudiziodi legittimità R.G.N.7324/2023 Cron. Rep. Ud.16/12/2024 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 16/12/2024dal Consigliere Dott. Stefano G iaime GUIZZI ; considerato: -che Fabrizia Di Giamberardino ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n.174/23, del 2 febbraio 2023, della Corte d’appello de L’Aquila che – in accoglimento del gravame esperito, in via di principalità, dalla società Fino Securitisation avverso la sentenza n.141/20, del 31 luglio 2020 , del Tribunale diAvezzano (respingendo, invece, quello incidentale dell’odierna ricorrente, volto a contestare la disposta compensazione delle spese di lite) – ha dichiara to la legittimità dell’azione esecutiva esperita sui beni acquistati dalla Di Giamberardino, con rogito notarile del 23 giugno 2010 , dalle società Mondrian 102 Immobiliare S.r.l. e L.D.N. EdiliziaS.r.l.; -che il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.
– v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 1273 cod. civ., assumendo responsabilità ed inadempimento grave del creditore; -che il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 1273 cod. civ., deducendo irrilevanza della richiamata sentenza da parte del Corte di appello e da parte del creditore sul mancato perfezionamento del primo accollo; -che il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. –violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1273 e dell’art. 1218 cod. civ. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; - che il quarto motivo richiede l’accoglimento del l’appello incidentale, unicamente volto a contestare la compensazione delle spese disposta dal Tribunale;- che h a resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, Fino Securitisation, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata; -che la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; - che i l Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; - che, con atto del 31 ottobre 2024, il legale della parte ricorrente –in forza procura speciale conferit a gli i l precedente 29 ottobre– ha rinunciato al presente ricorso; - che ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve dichiararsi estinto– per rinuncia al ricorso – il presente giudizio di legittimità, con compensazione integrale delle spese dello stesso, come da congiunta richiesta delle parti; p.q . m . la Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità , compensando integralmente tra le parti le spese dello stesso.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezi