Cassation court dismisses tax agency appeal due to lack of necessary joint participation of the main debtor in the seizure opposition proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a seizure order, ruling that the first-instance judgment was flawed. The main debtor, a credit cooperative, was absent from the opposition proceedings despite being a necessary party to the litigation. Consequently, the court quashed the lower court's decision and remitted the case for retrial to ensure the main debtor participates in the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 617 c.p.c.; Art. 383, comma 3, c.p.c.: In third-party seizure opposition proceedings, necessary joinder of the principal debtor is always required; absence of such participation renders the judgment void and necessitates remittal for retrial.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6844-2019proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE-ADER, in persona del Presidente e legale rappresentante “pro tempore”, domiciliata “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e dife nde per legge ; -ricorrente - contro ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE-INPS; -intimato - nonché contro L’ANODICA S.N.C. DI GOZZINI FRANCO CO.; -intimata - Avverso la sentenza n. 3052 /20 18 , del Tribunale di Monza, depositata in data 07/12/2018;
Oggetto *IRPEG IRES ACCERTAMENTO ma, recte, pignoramento esattoriale ex art. 72bis dPR 602/73 Pronuncia ex art. 383, co. 3, c.p.c. R.G.N.6844/2019 Cron. Rep. Ud.16/12/2024 Adunanza camerale udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 16/12/2024dal Consigliere Dott. Stefano G iaime GUIZZI . FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle Entrate e Riscossione - ADER ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 3052/18, del 7 dicembre 2018, del Tribunale di Monza, di accoglimento dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. proposta dalla societàL’Anodica di Gozzini Franco C.
S.n.c. (d’ora in poi, “L’Anodica”), avverso l’atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, notificatole a mezzo “PEC”. 2.Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente che, in data 16 dicembre 2016, veniva notificato, a mezzo “PEC”, alla società Anodica, nonché al terzo debitore (ovvero, Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza Società cooperativa), atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602del 1973, fondato su due cartelle di pagamento, l’una relativa a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’altra a titolo di IRPEF, IVA e IRAP, nonché su tre avvisi di addebito precedentemente notificati dall’INPS.
Proponeva opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. la terza pignorata, sul presupposto che l’atto di pignoramento presso terzi fosse stato notificato a mezzo “PEC” in formato “pdf”, anziché “p7m”, in mancanza sia di firma digitale che di attestazione di conformità all’originale. Costituitosi in giudizio l’agente per la riscossione (in origine, società Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., già Equitalia Nord S.p.a.), lo stesso eccepiva il difetto di giurisdizione in relazione ai crediti tributari e la sussistenza della competenza del giudice del lavoro per quelli contributivi.
Disattese espressamente tali eccezioni, l’adito giudicante accoglieva l’opposizione.
3. Avverso la sentenza del Tribunale brianzolo ha proposto ricorso per cassazione l’ADER, sulla base – come detto – di un unico motivo. 3.1. Esso denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione degli artt. 26 e 72 - bis del d.P.R. 602 del 1973, nonché degli artt. 2719 cod. civ. e 22 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in quanto “il Tribunale avrebbe dovuto ritenere valido l’atto di pignoramento nativo digitale notificato a mezzo «PEC»in formato .pdf senza attestazione di conformità all’originale”. Rileva, preliminarmente, la ricorrente che, nei documenti digitali, il formato .p7m “indica l’avvenuta apposizione della firma digitale con modalità CAdES”, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (è citata Cass.
Sez. Un., sent. 27 aprile 2018, n. 10266), sicché chiedersi se l’atto di pignoramento debba presentare tale estensione equivale “a domandarsi se tale atto debba essere sottoscritto o meno affinché possa considerarsi esistente e valido”. Tuttavia, assume sempre la ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la sottoscrizione del pignoramento ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 non è necessaria ai fini dell’esistenza e della validità dell’atto (è citata Cass. Sez. 6-3, sent. 18 novembre 2014, n. 24541), sicché non sarebbe ragionevole assumere che l’agente della riscossione, mentre può notificare a mezzo posta un atto di pignoramento cartaceo privo di sottoscrizione, non possa, invece, notificare a mezzo “PEC” un atto di pignoramento in .pdf privo di firma digitale.D’altra parte, quanto all’attestazione di conformità all’originale, il ricorrente sottolinea che venendo in rilievo, nella specie, un documento nativo digitale, dello stesso non potrebbe attestarsi la conformità ad alcun presunto originale, poiché è esso stesso l’originale (digitale) dell’atto di riscossione.
4. Agli atti del giudizio risulta una procura speciale rilasciata dal rappresentante legale dell’INPS, senza però che ad essa abbia fatto seguito la notifica e il deposito di alcun controricorso, sicché il predetto Istituto deve ritenersi rimasto intimato.
5. È rimastasolo intimata la società L’ Adonica .
6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
7. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 8. Questo Collegio reputa di d oversi pronunciar e a norma dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ. 8.1. Deve, infatti, rilevarsi –sulla base degli atti del presente giudizio di legittimità –il difetto di contraddittorio, sin dal primo grado del giudizio ex art. 61 7 cod. proc. civ. , nei confronti del debitore principale, Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza, il cui nominativo risulta dal ricorso per cassazione. In adesione, pertanto, alla più recente –ma ormai costante – giurisprudenza di questa Corte (in particolare si veda Cass.
Sez. 3, sent. 18 maggio 2021, n. 13533, Rv. 661412-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 14 dicembre 2021, n. 39973, Rv. 663189-01), deve ribadirsi che “in tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato”. A tanto consegue che, essendo mancata la partecipazione al giudizio, sin dalle fasi di merito, di un soggetto, il debitore principale, che avrebbe dovuto prendervi parte, deve cassarsi la sentenza impugnata, a norma dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ., con rimessione della causa al giudice del primo grado e , quindi , al Tribunale di Monza , in persona di diverso magistrato, affinché esamini la domanda nel contraddittorio anche della società Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza, illegittimamente pretermessanei gradi di merito.
P.Q.M La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette la causa al Tribunale di Monza, in persona di diverso magistrato, per l’integrazione del contraddittorio e la decisione del merito, oltre che per la liquidazione delle spese processuali anche del presente giudizio di legittimità. Così deciso in