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Ordinanza Interlocutoria — n. 9726/2025 — snciv Generato dall'IA

Court orders parties to notify missing heirs in execution appeal due to lack of proof of service.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9726/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation ordered the appellants to notify the missing heirs of the deceased debtor regarding their execution appeal. The appellants argued that the procedural defect was minor, but the Court found that the lack of receipt confirmations for the mailed notices to several heirs rendered the service imperfect. Consequently, the Court mandated the parties to complete the notification within sixty days to ensure full adversarial proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 3617 cod. proc. civ.; Art. 164 cod. proc. civ.: The court orders the completion of notification to missing necessary co-litigants when proof of service is lacking, as mere dispatch is insufficient to perfect the service.

Parole chiave

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execution appeal missing heirs proof of service necessary co-litigants adversarial proceedings notification defect completion order spese di trasloco

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3617 cod. proc. civ.
Art. 164 cod. proc. civ.
art. 591 cod. proc. civ
art. 617 cod. proc. civ
civ., per anomalia motivazionale ovvero per motivazione apparente, apodittica e perplessa, per avere il Tribunale dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.
artt. 111 Cost
-violazione degli artt. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un., sent. 15 aprile 2021, n. 10012
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 6554/2026 — snciv
Cassation appeal dismissed for procedural delay; incidental appeal declared ineffective due to missed filing deadline under new civil procedure rules.
Decreto — n. 4129/2026 — snciv
Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Ordinanza Interlocutoria — n. 15774/2024 — snciv
Cassation appeal dismissed due to failure to notify tax agency, requiring retrial and notification.
Sentenza — n. 40747/2021 — snciv
Cassation appeal dismissed for procedural inadmissibility due to lack of notification and missing digital signature. The court ruled the appeal was time-barred and formally defective. The decision establishes strict procedural requirements for filing cassation appeals. The court declared the appeal inadmissible due to failure to meet notification and formal requirements. The ruling emphasizes strict adherence to procedural deadlines and documentation standards. The judgment confirms that procedural defects bar substantive review of the case. The court ordered the appellants to bear the costs of the inadmissible appeal. The decision reinforces the necessity of proper notification and digital compliance in appeals. The ruling highlights the rigidity of procedural rules in Italian civil litigation. The court dismissed the appeal without examining the merits of the underlying property dispute.
Ordinanza — n. 8452/2023 — snciv
Cassation court dismisses claim for factual error but allows appeal for omitted subsidiary contract resolution request.

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Testo completo

to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 6906-2023proposto da: PAOLUCCI ALTEO,PAOLUCCI FILIPPO, domiciliat i “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentatie difesi da ll’ A vvocat o Carlo BORROMEO ; -ricorrenti - contro TITTARELLI NAZZARENA, PINNA PAOLO, PINNA CESARE, nella qualità di eredi di Mario PINNA, domiciliati “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentatie difesi dall’ A vvocato Vincenzo SABIA ; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - contro Oggetto OPPOSIZIONE ESECUZIONE Rinnovazione notificazione R.G.N.6906/2023 Cron.

Rep. Ud.25/11/2024 Adunanza camerale QUINTELLI SERENA, domiciliata “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti,rappresentata e difesadall’Avvocato Silvia ESPOSITO ; -controricorrente al ricorso incidentale - e contro PAOLUCCI ALTEO, PAOLUCCI FILIPPO, domiciliati “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentati e difesi dall’Avvocato Carlo BORROMEO; -controricorrenti al ricorso incidentale - nonché contro DE MARCO ROBERTO, ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI ROMA, ANTICA ROMA 013 S.R.L. , MINISTERO DELLA CULTURA , MINISTERO DELLA CULTURA-DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO , INTESA SANPAOLO S.P.A., AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE - ADER , DEUTSCHE BANK S.P.A., ORCHIDEA 2 S.R.L. , TE - MA TECONOLOGIA MANUTENZIONE S.R.L., I.G.I IMMOBILIARE GESTIONI INVESTIMENTI S.R.L.,IMMOBILIARE MANCONI S.R.L., FALLIMENTO EDILCAERE S.R.L., D’AMICO CESARE , FORNA R I VALTER, VACCA TERESA , MEI GIANCARLO , MEI PAOL A , MEI FRANCESCO, MEI ROSINA , MEI CARLO , MEI GIAN LUCA , MEI MARIA CHIARA,AMBROSIO GABRIELLA, MIGNOGNA GIAN LUCA; -intimati - Avverso la sentenza n. 15 078 /20 2 2 d el Tribunale di Roma , depositata il 17/10/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 25/11/2024dal Consigliere Dott.

Stefano G iaime GUIZZI ; rilevato: - che Alteo (talora indicato, in atti, come Alfeo) e Filippo Paolucci ricorrono, sulla base un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 15078/22, del 17 ottobre 2022, del Tribunale di Roma, che - a definizione della fase di merito del giudizio ex art. 3 617 cod. proc. civ. promosso dagli eredi del debitore esecutato, Mario Pinna (o meglio, per essi, dal loro procuratore speciale, Alessandro Pinna) -ha dichiarato inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il decreto di trasferimento di un complesso immobiliare sito in Roma, alla via Caffarella n. 55, provvedimento reso all’esito di procedura espropriativa che ha riunito due diverse esecuzioni immobiliari intraprese da Alteo Paolucci; -che riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti che il predetto Alessandro Pinna, procuratore speciale di Paolo Pinna, Cesare Pinna e Nazzarena Tittarelli - nella loro qualità di coeredi del già menzionato Mario Pinna - si era opposto al decreto di trasferimento dell’immobile deducendo, per quanto ancora di interesse in questa sede:

a) l’invalidità dell’aggiudicazione e la nullità del decreto di trasferimento per irregolarità delle operazioni di vendita e per il mancato rispetto dei termini per gli adempimenti di pubblicità del compendio pignorato;

b) la tardività del versamento della somma prevista a titolo di saldo del prezzo da parte della società aggiudicataria;

c) la nullità del decreto di trasferimento per l’assenza del certificato di destinazione urbanistica al momento della ordinanza di vendita, nonché in sede di aggiudicazione; - che s i costituivano nella fase cautelare dinanzi al giudice dell’esecuzione Alteo e Filippo Paolucci, nonché la società Antica Roma 013 S.r.l., aggiudicataria provvisoria dell’immobile, e infine il Ministero della Cultura, cui - previa autorizzazione - era stata notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione d’udienza, atteso che, nelle more della proposizione del ricorso, aveva esercitato la prelazione artistica sull’immobile staggito; - che , c onclusasi la fase cautelare con ordinanza di rigetto, l’opposizione proposta veniva tempestivamente proseguita nel merito;-che si costituivano i soggetti già presenti nel procedimento cautelare, nonché Serena Quintelli, in qualità di creditrice interveniente, insistendo, in particolare, gli odierni ricorrenti per il rigetto dell’opposizione, in quanto inammissibile e infondata; - che l ’adito Tribunale, evidenziando come i motivi posti a fondamento del giudizio di merito si riferissero a fasi diverse della procedura esecutiva, dichiarava l’inammissibilità della proposta opposizione sulla base dei seguenti rilievi; -che, q uanto alle doglianze concernenti le fasi della pubblicità immobiliare e a quelle su eventuali irregolarità degli esperimenti tenuti dal giudice dell’esecuzione, sottolineava che avrebbero dovuto essere oggetto di opposizionida proporsi avverso i singoli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 591 cod. proc. civ.; - che in relazione, invece, alla lamentata tardività del versamento della somma, l’adito giudicante statuiva che tale doglianza avrebbe dovuto farsi valere tramite opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento sospensivo del saldo del prezzo; - che i n ordine, invece, al motivo afferente la nullità del decreto di trasferimento, in ragione dell’assenza del certificato di destinazione urbanistica, il Tribunale affermava l’inammissibilità della doglianza, poiché l’omessa acquisizione del certificato era stata sanata prima dell’emissione del decreto di trasferimento; -che, inoltre, preso atto dell’intervenuto acquisto coattivo del bene da parte del Ministero della Cultura, in ragione dell’intervenuto esercizio del diritto di prelazione, con conseguente acquisizione del bene staggito al patrimonio dello Stato, veniva affermato che lo stesso assumeva carattere autonomo e prevalente rispetto all’iter procedurale esecutivo “de quo”, conferendo all’avvenuta acquisizione coattiva del bene da parte dello Stato carattere assorbente rispetto al merito delle doglianze sollevate dalle parti;- che i l Tribunale, a seguito della dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione, condannava Paolo Pinna, Cesare Pinna e Nazzarena Tittarelli, come rappresentati e nella loro qualità di coeredi di Mario Pinna, al pagamento, in favore di ciascuna parte convenuta costituita, della somma di € 2.768,00 per spese legali oltre IVA e CPA ed € 415,20 per spese generali; -che, a seguito di tale provvedimento, Alteo e Filippo Paolucci presentavano due istanze di correzione di errore materiale, affinché il giudice provvedesse a emendare la sentenza, rideterminando le spese di lite nella somma di € 64.138,00, oltre accessori di legge, ovvero, almeno in quella di € 10.343,00, sempre più accessori di legge; -che entrambe le istanze venivano rigettate, la prima, poiché il Tribunale riteneva che il valore del giudizio fosse stato individuato in base al “disputatum”, che assumeva indeterminabile, mentre la seconda istanza veniva giudicata inammissibile, in quanto la censura con essa proposta si sostanziava in una contestazione di merito; - che a vverso la sentenza del Tribunale capitolino ha nno proposto ricorso per cassazione i Paolucci, sulla base - come già detto -di un unico motivo; -che esso denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 17 cod. proc. civ. e degli artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, poiché le spese di lite sono state liquidate nell’importo di € 2.768,00, oltre accessori di legge, in capo a ciascuna parte opposta costituita, anziché, come ritengono congruo i ricorrenti, nella misura di € 49.336,30, oltre accessori; - che h anno resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, Nazzarena Tittarelli, Paolo Pinna e Cesare Pinna, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata, nonché svolgendo ricorso incidentale sulla scorta di quattro motivi; -che il primo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 591 - tere 617 cod. proc. civ., nonché degli artt. 490, 569, 576 e 586 cod. proc. civ., poiché il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione agli atti proposta dal debitore avverso il decreto di trasferimento per i relativi vizi di pubblicità riguardanti fasi diverse e precedenti non impugnate, dimostrando, così, di non conformarsi ai principi di diritto enunciati da questa Corte (è richiamata, in particolare, Cass.

Sez. 3, sent. 9 maggio 2019, n. 12238); -che il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - la violazione e/o falsa applicazione degli artt.298, 569, 574, 585, 587, 615 e 617 cod. proc. civ.,nonché degli artt. 24 e 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., per anomalia motivazionale ovvero per motivazione apparente, apodittica e perplessa, per avere il Tribunale dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. proposta avverso il decreto di trasferimento, in relazione all’omesso/tardivo versamento del saldo prezzo, non conformandosi neppure ai principi di diritto enunciati da questa Corte (è citata Cass.

Sez. 3, sent. 8 giugno 2022, n. 18421); -che il terzo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. -violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. per anomalia motivazionale, ovvero per motivazione apparente, apodittica e perplessa, per avere il Tribunale omesso l’esame del certificato di destinazione urbanistica con conseguenteomessa motivazione sulla difformità tra il certificato allegato ed il bene staggito, con conseguente venir meno della “ratio decidendi” su cui si è fondata la sentenza impugnata;-che, infine, il quarto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione dell’art. 30 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni e/o dell’art. 18 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, per avere il Tribunale ritenuto valido il decreto di trasferimento, pur in mancanza delle menzioni necessarie da inserire negli atti di trasferimenti funzionali ad assegnare al bene il carattere di commerciabilità; - che ha resistito al ricorso incidentale, con controricorso, la Quintelli; -che resistono, con controricorso, al ricorso incidentale anche i germani Paolucci; -che sono rimasti intimati tutti gli altri soggetti meglio indicati in epigrafe; -che la trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; -che hanno depositato memorie gli eredi Pinna e la Quintelli; - che i l Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; considerato: -che il ricorso di Alteo e Filippo Paulucci risulta notificato dagli stessi esclusivamente nei confronti di Cesare Pinna, Paolo Pinnae di Nazzarena Tittarelli, ma non pure degli altri soggetti che sono stati parte del giudizio di merito: i quali rivestono comunque la qualifica di litisconsorti necessari in ogni opposizione formale ed a maggior ragione nei gradi di impugnazione, a prescindere dal concreto dispiegamento di doglianze contro solo alcuni di quelli; - che de l ricorso incidentale proposto da i soli destinatari del ricorso principale è stata correttamente avviata lanotifica, invece, nei confronti di tutti i soggetti evocati nel giudizio ex art. 617 cod. proc. civ.: non solo in quanto litisconsorti necessari per quanto appena ricordato, ma pure evidentemente e immediatamente controinteressati all’esito dell’impugnazione incidentale;-che, nondimeno, agli atti del presente giudizio a disposizione del Collegio al momento della decisione -quanto alla notificazione di tale ricorso, compiuta a mezzo posta nei riguardi di Cesare D’Amico, Gabriella Ambrosio, Rosina Mei, Valter Fornari, Teresa Vacca, Giancarlo Mei, Paola Mei, Francesco Mei, Carlo Mei, Gian Luca Mei e Chiara Maria Mei - mancano gli avvisi di ricevimento delle raccomandate a costoro inviate: documenti, invece, indispensabili ai fini della prova del perfezionamento della notificazione, non essendo a tale scopo sufficiente la dimostrazione dell’avvenuta spedizione dellestesse, nella specie invece sussistente (si veda, in tal sensoe tra moltissime, Cass.

Sez. Un., sent. 15 aprile 2021, n. 10012, Rv. 660953-01); - che deve, pertanto, ordinarsi ad Alteo e Filippo Paulucci di provvedere ad integrare il contraddittorio, mediante notifica del ricorso, agli altri soggetti già parti del giudizio di merito, adempimento da compiersi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza, impregiudicati gli oneri di tempestiva dimostrazione dell’ottemperanza all’ordine così impartito; -che, parimenti, deve ordinarsi a Cesare Pinna, Paolo Pinna e di Nazzarena Tittarelli la rinnovazione della notificazione del loro ricorso aCesare D’Amico, Gabriella Ambrosio, Rosina Mei, Valter Fornari, Teresa Vacca, Giancarlo Mei, Paola Mei, Francesco Mei, Carlo Mei, Gian Luca Mei e Chiara Maria Mei , ovvero, in alternativa, a produrre copia degli avvisi di ricevimento delle raccomandate ai medesimi inviate, adempiment i da compiersi , anche in questo caso, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza, impregiudicati gli oneri di tempestiva dimostrazione dell’ottemperanza all’ordinecosì impartito; p.q. m .la Corte ordina ad Alteo e Filippo Paolucci di provvedere alla notificazione del proprio ricorso ai soggetti meglio identificati in epigrafe, già parti del giudizio di merito e diversi da Cesare Pinna, Paolo Pinna e di Nazzarena Tittarelli, entroil termine di sessanta giorni dalla comunicazione - a cura della cancelleria di questa Sezione -della presente ordinanza ; ordina, altresì, a Cesare Pinna, Paolo Pinna e di Nazzarena Tittarelli la rinnovazione della notificazione del loro ricorso a Cesare D’Amico, Gabriella Ambrosio, Rosina Mei, Valter Fornari, Teresa Vacca, Giancarlo Mei, Paola Mei, Francesco Mei, Carlo Mei, Gian Luca Mei e Chiara Maria Mei, ovvero, in alternativa, a produrre copia degli avvisi di ricevimento delle raccomandate, ai medesimi inviate, relative alla notificazione originaria del ricorso, adempimenti da espletare entro il medesimo termine d