Court dismisses guarantors' appeal, ruling bank declarations suffice to prove debt existence under civil code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by guarantors against tax collection notices issued for a bankrupt company's debts. While the lower court found insufficient proof for one loan, the appellate court ruled that bank declarations were adequate evidence for the second loan. The supreme court upheld this decision, affirming that no strict written form is required for a guarantee if the debtor's intent is clearly manifested through third-party documents.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17 d.lgs. 146/1999; Art. 8-bis d.l. 3/2015: The existence of a guarantee obligation is proven by any means, including third-party declarations, provided the debtor's intent to obligate is unequivocally manifested without requiring strict written form.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8134/2023 R.G. proposto da : DOMENICO PADUANO e PIETRO PADUANO, rappresentat i e difes i dall'avvocato MIMMO MANFREDIe domiciliati presso il domicilio digitale del medesimo pec: -ricorrente- contro BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE,in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocatiGIUSEPPE MARIA TOSCANO eANGELA FATTORUSSO edelettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in ROMA V.LE GIULIO CESARE 61, pec: -controricorrente- nonchè contro AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 1277/2022 depositata il 8/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dalla ConsiglieraANNA MOSCARINI. Rilevato che: DomenicoPatuano, Pietro Paduano e Pasquale Paduano , in qualità di fideiussori della fallita società Paduano srl, proposero opposizione a cartelle di pagamento emesse da Equitalia Sud SpA, per conto della Banca del Mezzogiorno- Mediocredito Centrale SpA , con le quali era stato chiesto alla società debitrice il pagamento della somma di € 425.292,23 a seguito di revoca di agevolazioni concesse sui finanziamenti del 26/9/2006 e del 10/12/2009,erogati dalla Banca per il Mezzogiorno e garantiti dal Mediocredito quale impresa delegata alla gestione del Fondo di Garanziaper i crediti concessi alle piccole e medie imprese, istituito con l’art. 2 comma 100 lett. A L. 662/1996.
I fideiussori allegarono, tra le altre eccezioni, l’assenza di prova in ordine alla loro qualità di fideiussori e l’inammissibilità della riscossione tramite ruolo delle somme de quo, in quanto traenti origine darapporti di diritto privato. Si costituirono in giudizio sia Equitalia Sud SpA sia Banca per il Mezzogiorno-Mediocredito Centrale SpA contestando le ragioni dell’opposizione. Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 28 del 14/1/2019, ritenendo presente in atti la sola prova della fideiussione rilasciata con riguardo al contratto di finanziamento del 2006, e non ravvisando la presenza di garanzie relative al contratto di finanziamento del 10/12/2009, accolse l’opposizione annullando tre cartelle di pagamento limitatamente all’importo di € 188.846,06.
A seguito di appello della Banca per il Mezzogiorno-Mediocredito e di appello incidentale dei Capuano, nel contraddittorio anche con Agenzia delle Entrate Riscossione, la Corte d’Appello di Catanzaro,con sentenza dell’8/11/2022, ha accolto l’appello principale, rigettando per l’effetto l’opposizione alle cartelle esattoriali ed ha rigettato l’appello incidentale,condannando i Capuano alle spese del doppio grado. Per quanto ancora rileva,la corte del gravame ha ritenuto che , anche con riguardo al secondo finanziamento,fossero state versate garanzie personali, come desumibile dalla dichiarazione ricevuta dalla banca finanziatrice che attestava,anche per detto finanziamento, l’avvenuto rilascio di garanzie personalida parte dei fideiussori fino all’ammontare di € 325.000,00; quanto all’appello incidentale, con cui si lamentava che il credito non fosse stato riscosso con le forme ordinarie ma, erroneamente, con la procedura esattoriale di cui all’art. 67 d.P.R. 28/1/1988 n. 43, come sostituita dall’art. 17 D.lgs. 26/2/1999 n. 46, la corte del gravame ha richiamato le specifiche disposizioni disciplinanti la materia, confermando la corretta esecuzione con procedura esattoriale.
Avverso la sentenza Domenico Paduano e Pietro Paduano propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui resiste Mediocredito Centrale con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoriaex art. 378 c.p.c. Considerato che: con il primo motivo si deduce “(art. 360 comma n. 3 c.p.c.) violazione delle norme di legge - violazione artt. 17 e 21 d. lgs. 46/1999 e sull’interpretazione art. 8 bis d.l. 3/15 con richiamo all'art. 17 d. lgs. 46/99 in rapporto al successivo art. 21 d.lgs 46/99. Errata interpretazione e falsa applicazione art. 2, comma 4, del d.m. 20 giugno 2005 e art. 9 del dlvo n.123/1998 con riferimento all’ art. 8 bis D.L. 3/2015, Decreto Legge n. 3 del 2015, articolo 8-bis, quale convertito, Decreto Legislativo n. 123 del 1998, articolo 9, nel ritenere la natura non privatistica del credito, con conseguente inoperatività della procedura di riscossione esattoriale e correlata rilevanza della mancata notifica del titolo esecutivo.” I ricorrenti censurano la sentenza per avere la corte del gravame ritenuto che la surrogazione del Fondo di Garanzia per le PMI contro i fideiussori,in caso di revoca del finanziamento agevolato , fosse stata legittimamente azionata con procedura esattoriale e non anche nelle forme ordinarie e ciò ha erroneamente ritenuto basandosi non su norme di legge ma soltanto su un D.M. del 20 giugno 2005.
Ritengono che,non potendo fare riferimento ad una norma secondaria, il giudice avrebbe dovuto applicare alla fattispecie norme di legge e cioè l’art. 9 del Dlgs. n. 123 del 1998 o alternativamente l’art. 8-bis del d.l. n. 3 del 2015: in base alla prima norma, applicabile ratione temporis, la procedura di restituzione con la modalità esattoriale riguardava i soli crediti erogati in forma agevolata ma non anche il diritto di regresso nei confronti di eventuali garanti dell’ente finanziatore. Contestano altresì la natura pubblicistica del credito del Mediocredito Centrale ribadendone, come già in appello, la natura privatistica e la necessità, per l’escussione, di munirsi di un titolo esecutivoe procedere nelle vie ordinarie.
Il motivo è infondato. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la riscossione esattoriale dei crediti garanti ti dai fideiussori ed erogati alle piccole o medie imprese è pienamente legittima. Il Collegio stima di dover dare continuità all’orientamento secondo cui “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di Mediocredito Centrale determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999”(Cass., 3, n.1005 del 16/1/2023);
“In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art. 8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente”.
Con il secondo motivo -“art. 360 comma n. 3 c.p.c.) violazione delle norme di legge. violazione artt. 2727 e 2729 c.c e violazione o falsa applicazione dell'articolo 1937 c.c., in relazione all’ art. 117 Tub –della prova della garanzia fideiussoria relativa al diverso contratto di finanziamento del 10 dicembre 2009, riportato nelle cartelle di pagamento con il n. 85787”– i ricorrenti impugna no il capo di sentenza che ha ritenuto provata l’esistenza di un contratto di fideiussione anche per il secondo finanziamento. Secondo i Capuano il capo della sentenza d’appello che ha accertato l’esistenza della seconda garanzia dovrebbe essere cassato perché la fideiussione non pot eva ritenersi provata solo sulla base della dichiarazione della banca (peraltro non opposta dagli attuali ricorrenti) ma doveva essere provata mediante accertamento della espressa volontà dei fideiussori di prestare la garanzia.Il motivoé infondato in quanto la fideiussione non richiede requisiti di forma stringenti, ma soltanto la volontà espressa di obbligarsi (art.1937 cod. civ.).
Per dimostrare tale manifestazione di volontà la norma non pone limiti e sono ammessi mezzi di prova per testi e per presunzioni. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il giudice , per accertare l’esistenza e l’ammontare del debito garantito,può utilizzare gli atti giuridici posti in essere dal debitore principale e le scritture contabili relative a tale rapporto, oltre che, in genere, ogni scritto proveniente da terzi, per trarne elementi indiziari conducenti, nel loro complesso, ad una valida prova presuntiva contro il fideiussore.
“L’art.1937 c.c., nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, si interpreta nel senso che non è necessaria la forma scritta o l’utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni”. (Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 3628 del 24/2/2016). Conclusivamente il ricorso va rigettato ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione,liquidate come in dispositivo.
P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della parte controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a