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Ordinanza — n. 9677/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to deposit the notified judgment copy and late counter-petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9677/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the copy of the notified appellate judgment as required by law. The appellant argued the judgment was notified on December 2, 2022, but provided no proof of this notification or its deposit. The court ruled that the appeal was not filed within the statutory 60-day period following the judgment's publication, and the counter-petition was also submitted late.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002: The failure to deposit the copy of the notified judgment within the prescribed term renders the cassation appeal inadmissible, and a late counter-petition results in the dismissal of the entire appeal without ruling on costs.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility notification of judgment deposit of copy requirement statutory time limits counter-petition tardiness opposizione al precetto esecutivo incasso di contributi alimentari divieto di finanziamento monetario

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
Considerato che: Laricorrente impugna la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che assume essere stata notificata in data 2/12/2022 ma non produce, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., la copia notificata della sentenza.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
Art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
art. 369 c.p
Considerato che: Laricorrente impugna la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che assume essere stata notificata in data 2/12/2022 ma non produce, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., la copia notificata della sentenza.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3798/2023 R.G. proposto da : CRIBA AGRICOLA SRL, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati PIERLUIGI BIANCHINI e IVAR GALIOTO e domiciliata presso l’indirizzo telematico -ricorrente- contro REV GESTIONE CREDITI SOCIETA' PER AZIONI, PURPLE SPV SRL E PER ESSA QUALE PROCURATRICE CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA, ciascuna in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati LUIGI DE VITO e LAURA CAPONERI e domiciliate presso il seguente indirizzo pec:-controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 2602/2022 depositata il 22/11/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dalla ConsiglieraANNA MOSCARINI. Rilevato che: Il Tribunale di Arezzo rigettò l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società Criba Agricola s.r.l. cui era stato intimato il pagamento della somma di € 7.357.350,00 quale limite massimo pattuito nella fideiussione omnibus stipulata in favore della debitrice principale Privilege Yard SpA per obbligazioni derivanti da alcuni finanziamenti concessi e rimasti inadempiuti. A seguito di appello della stessa Cribe Agricola s.r.l.,la Corte d’Appello di Firenze con sentenza pubblicata in data 22/11/2022 ed asseritamente notificata in data 2/12/2022,ha rigettato il gravame.

La società Cribe propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, cui resiste Purple SPV con controricorso, illustrato da memoria. Considerato che: Laricorrente impugna la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che assume essere stata notificata in data 2/12/2022 ma non produce, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., la copia notificata della sentenza. Né essa risulta depositata dalla parte controricorrente. Il ricorso è stato notificato in data 30/1/2023, sicché, essendo la sentenza pubblicata in data 22/11/2022,la notifica del ricorso , per sanare il mancato deposito della copia notificatadella sentenza impugnata, avrebbe dovuto essere perfezionata entro i 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza e cioè entro il termine del 23/1/2023.

Il ricorso va, pertanto,dichiarato inammissibile. Si rileva altresì che risulta tardivo anche il deposito del controricorso che avrebbe dovuto essere perfezionato entro 40 giorni dalla data di notifica del ricorso( 30/1/2023 ) , e dunque entro il 13/3/2023, mentre risulta depositato in data 20/3/2023. Ne consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza pronuncia sulle spese, in ragione della tardività del controricorso. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio