Court dismisses appeal arguing that a six-month statute of limitations for guarantee claims is not public order and can be waived by conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appellants' appeal against a second-instance judgment regarding a guarantee contract. The appellants argued that the lower court erred in applying the six-month limitation period for guarantee claims, claiming the contract was autonomous and the limitation was public order. The court held that this limitation is not of public order and can be derogated from by the parties, either explicitly or implicitly through conduct, such as the creditor's acceptance of a demand letter without initiating judicial proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1957 c.c.; The six-month limitation period for exercising rights against a guarantor is not of public order and may be waived by the parties through explicit agreement or implicit conduct, allowing the creditor to rely on a demand letter instead of judicial action.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7514/2023 R.G. proposto da : MASCHI MIRELLA, PASSERINI ORNELLA, PASSERINI STEFANO, PASSERINI BRUNO, PASSERINI GIOVANNI, elettivamente domiciliati in MILANO PIAZZA VELASCA, 8, presso lo studio dell’avvocato SIDOTI ROBERTO PIETRO che li rappresenta e difende; -ricorrente- contro PRELIOS CREDIT SERVICING SPA QUALE MANDATARIA DI RED SEA SPV SRL,in persona del legale rappresentante p.t., domiciliat a ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato SIMONE GIOVANNI; -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3767/2022depositata il 29/11/2022 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA . FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza n. 2637 del 28 aprile 2020 il Tribunale di Milano ha accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 32312/2018, emesso in favore del Banco BPM S.p.A. nei confronti dei signori Mirella Maschi, Bruno Passerini, Giovanni Passerini, Ornella Passerini e Stefano Passerini, in qualità di fideiussori della società Obiettivo Garden Service S.r.l. Il decreto ingiuntivo riguardava il pagamento di una somma pari a 194.402,09 euro, derivante sia dal saldo del conto corrente bancario intestato alla società, sia da un contratto di mutuo ipotecario stipulato tra le parti.
Il Tribunale ha accertato la corrispondenza delle clausole contestate ai modelli predisposti dall’A.B.I., dichiarandole tuttavia nulle in quanto riconducibili a un’intesa anticoncorrenziale. Di conseguenza, ha ritenuto applicabile l’art. 1957 del Codice Civile ai contratti di garanzia. Ha inoltre rilevato che la notifica del decreto ingiuntivo era avvenuta tardivamente rispetto alla scadenza dell’obbligazione principale.
2. Con la sentenza n. 3767/2022 del 29/11/2022 la Corte d’Appello di Milano ha parzialmente accolto il gravame interposto dalla società Prelios Credit Servicing S.p.a.
3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i Passerini propon gono ora ricorso per cassazione, affidato a un motivo.
4. RED SEA SPV S.r.l., in qualità di mandataria, PRELIOS CREDIT SERVICING s.p.a. resiste controricorso illustrato da memoria. RAGIONIDELLA DECISIONE 5. Con l’unico motivo i ricorrenti denunziano la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 in relazione agli artt. 1362, 1363, 1366, 1370, 1371 e 1957 cod. civ. Si dolgono che la c orte di merito abbia ritenuto sufficiente, per rispettare il termine decadenziale previsto dall’art. 1957 c.c., il semplice invio di una diffida stragiudiziale da parte del creditore. Lamentano che il g iudice di secondo grado ha erroneamente qualificato le garanzie in argomento come contratti autonomi , pur in difetto di c lausola prevedenteil pagamento “senza eccezioni”.
Deducono che la presenza della clausola “a semplice richiesta scritta” riflette unicamente l’intenzione di stabilire una scansione temporale per il pagamento del credito, senza escludere le eccezioni opponibili dal fideiussore. Secondo i ricorrenti, riconoscere il carattere autonomo della garanzia escluderebbe l’applicazione dell’art. 1957 c.c., poiché questa norma è strettamente legata al carattere accessorio della fideiussione, che collega in modo necessario e inscindibile la scadenza dell’obbligazione di garanzia a quella dell’obbligazione principale.
A loro avviso, invece, si tratta di fideiussioni tipiche, per le quali l’art. 1957 c.c. deve trovare piena applicazione. I ricorrenti contestano il fatto che, pur trattandosi di fideiussioni tipiche, la Corte d’Appello abbia arbitrariamente modificato la volontà contrattuale delle parti, derogando all’art. 1957 c.c. In particolare, essi sottolineano che eventuali deroghe a tale norma sarebbero in contrasto con la necessità di protezione del garante. La soggezione della scadenza del credito alla semplice diffida ad adempiere o alla messa in mora del debitore imporrebbe, infatti, un onere arbitrario ai fideiussori, alterando la volontà contrattuale delle parti e lasciando indeterminato il termine entro il quale la banca dovrebbe agire in via giudiziale.
Questa situazione, secondo i ricorrenti, non trova alcun riscontro nelle clausole delle fideiussioni. Il motivo è infondato. Va al riguardo anzitutto precisato che l’art. 1957 c.c. stabilisce che il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, a condizione che il creditore abbia avviato le proprie azioni contro il debitore entro sei mesi e le abbia diligentemente proseguite. Si tratta di una norma che riflette sia il principio di accessorietà della fideiussione sia l’esigenza di tutela del garante. In sua assenza, infatti, il fideiussore rimarrebbe obbligato indefinitamente, rischiando, a causa di un eventuale ritardo prolungato del creditore nell’agire, di trovarsi nell’impossibilità di reintegrare il proprio patrimonio.
Di conseguenza, l’applicazione di questa disposizione risulta giustificata e meritevole di tutela anche nei casi in cui il legame di accessorietà tra l’obbligazione principale e la garanzia sia assente. Questo è tanto più vero se si considera che una clausola di questo tipo non è determinante per qualificare un negozio come “contratto autonomo di garanzia” o come “fideiussione”. Tali espressioni possono riferirsi sia a garanzie completamente svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà più o meno marcato rispetto all’obbligazione garantita.
Inoltre, possono anche riferirsi a clausole inserite nel contratto di garanzia con l’intento, condiviso dai contraenti, di derogare parzialmente alla disciplina dell’art. 1957 c.c., esonerando così il creditore dall’obbligo di proporre un’azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento “a prima richiesta” incompatibile con l'applicazione dell'art.1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (Cass. civ., sez. I, 09/08/2016, n. 16825).
Si evidenzia, inoltre, che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall’art.1957 c.c. come conseguenza del mancato avvio dell’azione giudiziaria contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, non tutela alcun interesse di ordine pubblico. Di conseguenza, può essere derogata dalle parti sia in modo esplicito che implicito, attraverso comportamenti concludenti. Tale decadenza può essere esclusa pattiziamente nei contratti di fideiussione tipici e può anche essere estesa, su base volontaria, a un contratto autonomo di garanzia che includa una clausola di pagamento “a prima richiesta”.
In questo caso, però, la suddetta decadenza può essere evitata dal creditore non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento. (Cass.13078/2008). Va, pertanto, confermato che «la regola dell'art.1957 cod. civ. può essere derogata e la deroga può essere implicita nell'impegno del fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi, a sua volta, dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e del contratto principale.» (Cass. n. 9455 del 11/06/2012; v. anche Cass. n. 13078 del 21/05/2008), di guisa che la decisione impugnata risulta immune da vizi.
Nel caso di specie la Corte d’appello di Milano, con un accertamento in fatto e mediante un processo di interpretazione complessiva dei contratti, ha ritenuto che la volontà delle parti indicasse la possibilità di sospendere il termine di validità della fideiussione non solo con la proposizione di istanze giudiziali, ma anche tramite atti stragiudiziali (cfr. pagg. 10 e 11 sentenza impugnata). 6.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente , seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 6.200,00, di cuieuro 6 . 000 ,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge,in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso