Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify procedural grounds and supporting documents under Art. 115 c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to meet the strict requirements of Article 115 of the Code of Civil Procedure. The appellant merely copied generic phrases from the lower court's decision without specifying the exact procedural error or identifying the specific documents relied upon. Consequently, the court could not exercise its supervisory role to verify the correctness of the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115 c.p.c.; The appellant must specifically identify the grounds for appeal and the supporting documents, otherwise the appeal is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7084/2023 R.G. proposto da : HPE- HOLDING PARTECIPAZIONI ENERGETICHE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat a in MILANO VIA DELLA CHIUSA, presso lo studio dell’avvocato LUCHESCHI STANISLAO che larappresenta e difende ; -ricorrente- contro FERLATTA CENTRO DI SERVIZI S.P.A.; -intimata- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 252/2023depositata il 25/01/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA .
FATTI DI CAUSA 1. Ferlatta Centro di Servizi S.p.A. proponeva ricorso ex art. 702 - bis c.p.c. nei confronti di Axopower S.p.A., chiedendo la restituzione delle somme versate a titolo di rivalsa dell’addizionale sulle accise per l’energia elettrica. In particolare, chiedeva al giudice di accertare il proprio diritto alla ripetizione degli importi indebitamente corrisposti, quantificati in € 31.935,60 o, in subordine, nella somma ritenuta equa, e di conseguenza condannare Axopower S.p.A. alla restituzione dell’importo dovuto. Ferlatta richiedeva, inoltre: l’applicazione degli interessi legali dal 30 settembre 2020 (data di presentazione della domanda) fino al deposito del ricorso; gli interessi successivi calcolati ai sensi dell’art. 1284, comma 4, c.c., fino al saldo effettivo; la rivalutazione monetaria delle somme dovute.
Con sentenza del 15 giugno 2021 il Tribunale di Milano accoglieva integralmente le domande proposte da Ferlatta Centro di Servizi S.p.A., condannando Axopower S.p.A. al pagamento della somma di € 31.935,60. Il giudice riteneva fondata la domanda di ripetizione dell’indebito avanzata ai sensi dell’art. 2033 c.c. 2.Con sentenza n. 252 del 25 gennaio 2023, la Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello proposto da Axopower S.p.A., confermando la decisione di primo grado. Il giudice d’appello rilevava che Axopower S.p.A. non avesse contestato di aver ricevuto i pagamenti indebiti da Ferlatta Centro Servizi S.p.A., e formulat o altresì d ifese incompatibili con la negazione di tale circostanza.
Di conseguenza, il fatto doveva considerarsi pacifico, escludendo la necessità di ulteriori accertamenti probatori sia in primo grado che in sede di appello, ai sensi dell’art. 115 c.p.c. 3.Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il la Società HPE- Holding Partecipazioni Energetiche s.r.l. (già AXOPOWER s.p.a.) propone ora ricorso per cassazione, affidato a 1 motivo.
4. L’intimata non ha svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 5. Con l’unico motivo di ricorso, la società ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dei principi giurisprudenziali in tema di rilevabilità d'ufficio del difetto di legittimazione passiva. Si duole dell’erroneità dell’impugnata sentenza là dove risulta affermato che, oltre a non aver contestato di aver ricevuto pagamenti indebiti dalla società Ferlatta Centro Servizi S.p.A., abbia formulato difese inconciliabili con tale negazione, determinando così l’accertamento del fatto e rendendo superflua qualsiasi ulteriore verifica probatoria, sia in primo che in secondo grado, ai sensi dell’art. 115 c.p.c.
Lamenta l’art. 81 c.p.c. pone il principio in base al quale nessuno può far valere in nome proprio un diritto altrui, salvo diversa disposizione di legge; principio che impone al giudice di verificare - anche d’ufficio-in ogni fase del processo (salvo il caso di giudicato interno) la corrispondenza tra le parti in causa e i soggetti effettivamente titolari del rapporto giuridico controverso, come ribadito dalla giurisprudenza. Si duole non essersi considerato che in ordine alla legittimazione non può formarsi giudicato implicito qualora la relativa questione non sia stata espressamente sollevata dalle parti e il giudice, limitandosi a decidere nel merito, non si sia pronunciato specificamente al riguardo.
In tal caso, l’impugnazione della decisione di merito impedisce la formazione di un giudicato sulla questione pregiudiziale. Non può ritenersi che un giudicato interno si formi implicitamente solo perché la legittimazione è stata considerata quale premessa logica della decisione. Affinché tale questione possa ritenersi decisa dal giudice di merito, è necessario che sia stata oggetto di specifico contraddittorio tra le parti (cfr. Cass., 13 settembre 2013, n. 20978; Cass., 11 settembre 2011, n. 23568). Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che nella specie non ha mai eccepito il difetto di legittimazione passiva nel giudizio di primo grado, opponendosi esclusivamente alla domanda di ripetizione dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. proposta da Ferlatta Centro Servizi S.p.A., in quanto priva di fondamento. 5.Il ricorso è inammissibile .
Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dei requisiti a pena d’inammissibilità prescritti all’art. 366, 1° co. nn. 3, 4 e 6, c.p.c. Va al riguardo osservato, avuto riguardo anche alle indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia[ove si è - in sintesi- ribadito che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell'attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione)] che il principio di autosufficienza può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduca il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda le mosse censure e se venga specificamente indicatala relativa presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez.
Un., 18/03/2022, n. 8950): requisito che può essere concretamente soddisfatto “anche” fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda” (Cass. 19/04/2022, n. 12481); Qualunque sia il tipo di errore denunciato (in procedendo o in iudicando), il ricorrente ha l’onere di indicare specificatamente, a pena di inammissibilità, i motivi di impugnazione, esplicandone il contenuto e individuando, in modo puntuale, gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda, oltre ai fatti che potevano condurre, se adeguatamente considerati, ad una diversa decisione.
E ciò perché il ricorso deve “contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata” (v. Cass. civ., Sez. III, Ord., 8/08/2023, n. 24179; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2023, n. 20139; Cass. civ., Sez. V, Ord., 10/07/2023, n. 19524; Cass. civ., Sez. V, Ord., 22/06/2023, n. 17983; Cass. civ., Sez. I, Ord., 25/05/2023, n. 14595; Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/02/2023, n. 4571;
Cass. civ., Sez. V, 20/07/2022, n. 22680; Cass. civ., Sez. 1, 19/04/2022, n. 12481; Cass. civ., Sez. V, Ord., 13/01/2021, n. 342; Cass. civ., Sez. 1, 10/12/2020, n. 28184; Cass. civ., SS. UU., 27/12/2019, n. 34469). In base a tale requisito, infatti, nel giudizio di legittimità è necessario esporre nel ricorso, in maniera succinta, ma esaustiva, il vizio di violazione di legge sostanziale o processuale per come inizialmente dedotto insieme all’atto processuale in cui esso è ictu oculi rinvenibile, in modo che il giudice di legittimità, leggendo il ricorso, sia messo nelle condizioni di valutare ex actis la rilevanza della questione in diritto sollevata, non essendo possibile sopperire a tali lacune con indagini integrative (cfr. da ultimo, ex multis, Cass. civ., Sez.
I, Ord., 12 novembre 2024, n. 29162. Orbene, i suindicati requisiti richiesti dalla norma a pena d’inammissibilità risultano nella specie difettare atteso che la l’odierna ricorrente si è invero limitata a riprodurre nel corpo del motivo frasi generiche, oltre ad over omesso di contestare il fatto (pag. 4 sentenza impugnata) riportando semplici stralci omettendo quindi di riportarne il testo integrale delle proprie difese. A tale stregua, l’esposizione degli accadimenti processuali, rilevanti ai fini del decidere, risulta invero frammentaria e lacunosa, senza che risultai idoneamente spiegato l’asseritamente erroneo vaglio operato dalla corte di merito.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 6.Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso,